CONTRATTI COMMERCIALI |
Impatto dei provvedimenti in vigore
I recenti Decreti Legge possono costituire un «factum principis», idoneo ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento a condizione che non si tratti di una semplice difficoltà di adempiere dovuta a una temporanea insufficienza patrimoniale.
Al fine di poter invocare la forza maggiore tali provvedimenti devono tuttavia soddisfare tre requisiti:
- imprevedibilità al momento della conclusione del contratto;
- inevitabilità tale per cui l’impossibilità della prestazione, causata dal provvedimento, non può essere superata dall’ordinaria diligenza;
- non imputabilità, nel senso che il provvedimento dell’autorità non deve essere stato causato dal comportamento dell’obbligato.
Possibili scenari per i contratti pendenti
- Sopravvenuta impossibilità – definitiva o temporanea – della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.). In questa categoria rientra anche l’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione da parte del creditore. Vale a dire che, pur essendo la prestazione eseguibile, non è più idonea a realizzare l’interesse creditorio;
- Eccessiva onerosità sopravvenuta di una delle prestazioni, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita (art. 1467 c.c.);
- Applicazione della clausola di forza maggiore, ove prevista contrattualmente.
Sopravvenuta impossibilità per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.)
IMPOSSIBILITÀ DEFINITIVA
In caso di impossibilità definitiva della prestazione:
- Il debitore non è responsabile per il proprio inadempimento (art. 1218 c.c.);
- la sua obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.);
- il contratto si risolve di diritto senza necessità dell’intervento del giudice, salvo contestazioni (art. 1463 c.c.).
Per effetto della risoluzione, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per sopravvenuta impossibilità della prestazione:
- non può richiedere la controprestazione;
- è tenuta a restituire la prestazione eventualmente ricevuta (art. 1463 c.c.).
IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA
In caso di impossibilità temporanea della prestazione:
-
- il debitore, finché l’impossibilità perdura, non è responsabile per il ritardo nell’adempimento e l’obbligazione non si estingue;
- il contratto rimane in essere tra le parti ma l’obbligo della prestazione è sospeso.
- l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla:
- il contratto si risolve di diritto.
- il debitore, finché l’impossibilità perdura, non è responsabile per il ritardo nell’adempimento e l’obbligazione non si estingue;
Eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni (art. 1467 c.c.)
Il concetto di “eccessiva onerosità” non è stato specificamente definito dal legislatore. La giurisprudenza e la dottrina ritengono che debba essere accertato tramite il ricorso a criteri rigorosamente oggettivi. Non deve essere confusa con una mera difficoltà di adempimento.
- L’eccessiva onerosità riguarda esclusivamente avvenimenti successivi alla stipula del contratto che siano:
– straordinari che non si ripetono con frequenza e con regolarità nel tempo;
– imprevedibili di cui non si conoscono gli effetti, secondo il criterio dell’uomo comune.
- Tali devono considerarsi sia i provvedimenti urgenti emanati dal Governo sia l’emergenza sanitaria in sé.
- Condizione necessaria è l’alterazione dell’equilibrio contrattuale e l’imposizione in capo all’obbligato di un sacrificio economico che eccede la normale alea del contratto (da valutarsi caso per caso).
- Se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa:
– la parte tenuta all’adempimento può domandare la risoluzione del contratto;
– la parte non onerata ha il potere di paralizzare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (es. riduzione del prezzo). Tale offerta dovrà essere improntata alla cooperazione e alla buona fede tra i contraenti, preservando l’interesse reciproco.
Applicazione della clausola di forza maggiore
Nell’ordinamento italiano NON vi è una norma che definisca in modo esplicito il concetto di forza maggiore.
- Secondo la giurisprudenza la forza maggiore deve presentarsi come un impedimento allo svolgimento di una certa azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente e NON deve essere imputabile in alcun modo all’agente.
- La forza maggiore è assoluta e, quindi, non vincibile o superabile. NON può considerarsi forza maggiore quella situazione che avrebbe potuto essere superata con diligenza e impegno.
- Tra gli eventi riconducibili alla categoria giuridica della forza maggiore rientrano le epidemie, le decisioni delle autorità sanitarie e i provvedimenti di urgenza, in quanto fenomeni imprevedibili, sopravvenuti ed esterni alla volontà delle parti.
POSSIBILI SOLUZIONI (DA ANALIZZARE E VALUTARE CASO PER CASO)
- Qualora il contratto contenga una clausola di forza maggiore si seguono le disposizioni contrattuali. La parte soggiace all’onere di notificare all’altra il verificarsi dell’evento, manifestando la propria volontà di:
– sospendere la prestazione, soluzione indicata nei contratti internazionali di durata e nei casi in cui la situazione sia incerta o l’impedimento solo temporaneo;
– rinegoziare il contratto, tipico strumento per ricondurre ad equilibrio le prestazioni o per adeguare il contratto alla nuova realtà;
– risolvere il contratto, rimedio generalmente previsto nei casi in cui risulti impossibile la prestazione.
- Qualora il contratto non contenga una clausola di forza maggiore si applicheranno le norme generali in materia di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità sopravvenuta.
La fattispecie della forza maggiore a livello internazionale
A livello internazionale la nozione e la disciplina della forza maggiore sono delineate in diverse fonti:
- la Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili del 1980 individua, all’art. 79, co 1, tre caratteristiche principali affinché la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione:
– l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato;
– la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;
– l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti;
- la Camera di Commercio Internazionale ha elaborato due clausole standard di forza maggiore:
- ICC Force Majeure Clause 2003, la quale, oltre a richiamare le tre caratteristiche già precedentemente individuate dalla Convenzione di Vienna indica una lista di eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza maggiore.
Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, epidemie, cicloni, terremoti;
– ICC Hardship Clause 2003, la quale prevede che in presenza dei presupposti dell’hardship – da intendersi l’eccessiva onerosità causata da un evento imprevedibile fuori dal controllo delle parti – le parti siano tenute a rinegoziare i termini del contratto e, se non trovano un accordo, la parte che invoca la clausola può risolvere il contratto. La clausola non prevede la facoltà di chiedere al giudice di adattare il contratto.
Altre fonti internazionali che si occupano della clausola in oggetto sono:
- UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (art. 7.1.7);
- Principles of European Contract Law (art. 8.108).
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE |
Cambiamenti con il nuovo Dpcm 11 marzo 2020
Il Dpcm 11 marzo 2020 ha disposto la sospensione:
- delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel provvedimento, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione;
- delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto;
- delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri estetisti).
Ferma restando l’applicazione delle misure restrittive già in atto in tutto il territorio.
NOVITÀ
- Rispetto ai precedenti decreti emessi dal Governo, sono aumentate le attività coinvolte dal provvedimento di sospensione dell’esercizio.
- È stata disposta la chiusura delle “medie e grandi strutture“ di vendita nonché degli esercizi commerciali sia presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, sia esterni (esercizi commerciali di vicinato).
- Vi è un divieto assoluto di esercizio di alcune attività commerciali (i.e. bar, ristoranti, attività commerciali al dettaglio).
- Non è più possibile un esercizio parziale dell’attività commerciale (ad esempio, nelle fasce orarie consentite, i.e. fino alle 18).
N.B. CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. (Per maggiori indicazioni, cfr. “Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese”). |
Sospensione pagamento canoni di locazione
I provvedimenti adottati NON prevedono, ad oggi, misure in merito alla sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione degli immobili adibiti allo svolgimento delle attività sospese.
Di regola, ai sensi della normativa in materia di locazione, al conduttore NON è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene.
- La sospensione del pagamento potrebbe essere possibile SOLO se:
- nel contratto di locazione dell’immobile vi è espressa indicazione della specifica attività che deve essere svolta nel locale tale da influire sulla determinazione del canone di locazione (previsione raramente inserita);
- nel contratto è espressamente prevista una clausola ad hoc che preveda la facoltà del conduttore di non provvedere al pagamento del canone nel caso di mancato godimento del bene (quindi per sospensione dell’esercizio commerciale svolto nel locale locato).
Rimedi prospettabili
A) Recesso dal contratto di locazione per gravi motivi, ai sensi dell’art. 27, co. 8 della Legge 392/1978
L’art. 27 co 8 prevede «Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata».
Per «gravi motivi» si intende fatti estranei alla volontà del medesimo, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e devono essere tali da rendergli gravosa la sua prosecuzione.
Il recesso può avvenire in qualsiasi momento, previo preavviso di 6 mesi.
La Legge 392/1978 è lex specialis rispetto alla disciplina del codice civile.
B) Esclusione della responsabilità del conduttore per ritardo nell’adempimento (del pagamento del canone) dovuto a temporanea impossibilità sopravvenuta
Il codice non disciplina eventuali effetti riflessi sul rapporto contrattuale da cui l’obbligazione trae origine.
È necessaria una valutazione delle circostanze del caso concreto nonché una valutazione sulla base di quanto previsto contrattualmente tra le parti.
C) Eventuale riduzione del canone per mancato godimento
In caso di mancato godimento del bene per oltre 1/6 della durata locazione, o, in ogni caso, per oltre 20 giorni.
D) Eventuale sospensione del pagamento o riduzione del canone proporzionato all’entità del mancato godimento in applicazione analogica del disposto dell’art. 1584 c.c.
E) Applicazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
CONTRATTI DI APPALTO |
Rimedi nei contratti di appalto a seguito del Dpcm 11 marzo 2020
A) Si potrebbero prospettare, a titolo esemplificativo, i seguenti rimedi:
qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare aumento/diminuzione superiore a 1/10 del prezzo, le parti possono chiedere una revisione del prezzo.
È necessaria la variazione del costo dei materiali o della mano d’opera che abbia carattere di imprevedibilità e che sia superiore a 1/10 del prezzo.
Le parti hanno il diritto all’aggiornamento del prezzo, NON alla risoluzione del contratto.
È fatta salva la facoltà delle parti di escluderne l’applicazione o modificare la disciplina contrattualmente.
In tema di appalto, l’art. 1664 c.c. presenta carattere speciale rispetto all’eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 c.c.).
B) Ritardo nell’adempimento delle prestazioni non imputabile al debitore previste dal contratto di appalto
Il debitore non è responsabile dei danni che la controparte possa subire per un ritardo nell’esecuzione della prestazione dovuto a un’oggettiva impossibilità temporanea.
Il carattere definitivo o transitorio dell’impossibilità non è valutabile in maniera assoluta, ma va valutato caso per caso, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto e agli interessi delle parti.
C) Rifiuto del committente di ricevere la prestazione per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della stessa:
-> risoluzione del contratto
È configurabile qualora sia divenuto impossibile l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa da parte del creditore.
L’impossibilità NON deve essere imputabile al creditore.
L’interesse del creditore a ricevere la prestazione deve essere venuto meno e non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto.
L’obbligazione si estingue, il contratto si risolve e si attivano i rimedi restitutori.
Resta ferma la necessità di una valutazione delle circostanze che caratterizzano il caso concreto nonché della sussistenza dei requisiti per l’applicazione dei rimedi prospettati. |
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