Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 12 febbraio 2020
Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate interviene per fornire i primi importanti chiarimenti in merito alle nuove disposizioni del Decreto-legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, che hanno introdotto il nuovo articolo 17-bis nel D. Lgs n. 241/97, di cui alla nostra precedente newsletter n. 2, che introduce un particolare meccanismo di controllo sul versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali, limitando la compensazione dei debiti afferenti le ritenute da versare sui redditi di lavoro dipendente erogati a personale impiegato in contratti di appalto od affidamento di opere.
Applicazione della norma e sua esclusione
Come già illustrato, le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le opere o i servizi affidati siano superiori a 200.000 euro nei confronti di una impresa ed a condizione che gli interventi siano caratterizzati:
– da prevalente utilizzo di manodopera;
– presso le sedi di attività del committente;
– con l’utilizzo di beni strumentali del committente medesimo.
Il comma 5 dell’articolo 17-bis esclude l’applicazione delle disposizioni qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (Documento Unico di Regolarità Fiscale – DURF), la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni (si ritiene tre anni dalla costituzione);
b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
d) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Il concetto di utilizzo prevalente di manodopera
I due chiarimenti più attesi riguardano il concetto di utilizzo prevalente di manodopera e di utilizzo dei beni del committente.
In merito al concetto di utilizzo prevalente di manodopera, l’Agenzia delle Entrate (al paragrafo 3.2.3) specifica che sia in relazione alle ipotesi di esclusivo affidamento di opere che in caso di contratti misti di affidamento di opere e servizi il limite di prevalenza dovrà essere calcolato in riferimento al rapporto tra retribuzione lorda riferita ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato ed il valore complessivo dell’opera e del servizio; solo quando detto rapporto sia superiore al 50% si ricadrà nell’ambito di applicazione della disposizione normativa.
Una ulteriore importante precisazione ricomprende nel concetto di manodopera non soltanto il lavoro manuale ma anche quello intellettuale, lasciando intendere che anche il costo degli impiegati/quadri rientri nella base di computo. La circolare, però, non chiarisce come debbano essere computate le retribuzioni di quei lavoratori “intellettuali” che prestano la loro attività in modo indiretto nell’esecuzione delle opere/servizi appaltati.
Il concetto di utilizzo dei beni del committente
Il chiarimento più rilevante riguarda il concetto di “utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma” considerando che la norma non fornisce alcun riferimento al concetto di prevalenza. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate afferma, al paragrafo 3.2.5, che ordinariamente si tratterà di “macchinari ed attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi” e precisa che l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali di tale soggetto, se non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione prevista dalla norma con la conseguente non applicazione della disposizione di legge.
Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.
Il computo del limite di 200.000 euro
La circolare, al paragrafo. 3.2.1, precisa che lo stesso deve essere valutato, in primo luogo, sul primo anello della catena, e cioè nel rapporto tra committente ed appaltatore ma, nella sostanza, ad ogni livello della catena (ad esempio quello tra appaltatore e subappaltatore) dovrà essere individuata la figura del committente da un punto di vista sostanziale. Tuttavia, per evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro, mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub-affidamenti di importi inferiori, la suddetta soglia sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 17-bis, e affidatario.
Se nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifica il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.). Sempre in relazione al limite di 200.000 euro, l’Agenzia precisa che il riferimento deve essere fatto all’anno solare (quindi nell’arco temporale dal 1/1 al 31/12) ed in caso di contratti che coprono più anni, si dovrà applicare il criterio del pro rata temporis.
Inoltre, in presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa. In questo caso, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua di pagamenti effettuati dal committente all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.
A riguardo, la Circolare propone un esempio. Si consideri il caso in cui il committente A stipuli un contratto con l’impresa B il 1° marzo 2020 con scadenza 28 febbraio 2022 che non prevede un prezzo predeterminato. In questo caso, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento dei pagamenti da A in favore di B della soglia di 200.000 euro e cesseranno il 28 febbraio 2022.
Divieto di compensazione
L’articolo 17-bis, comma 1, ultimo periodo afferma che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e dei servizi, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Al paragrafo 4.1 la circolare chiarisce che è fatta salva la compensazione dei crediti dei sostituti di imposta derivanti da anticipazioni a favore dell’erario come ad esempio i crediti che i sostituti di imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute.
Tali crediti sono utilizzabili dai sostituti di imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare.
Il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto di imposta.
Il profilo sanzionatorio
Nel paragrafo 5, la circolare fa salvi i comportamenti difformi tenuti dall’appaltatore fino al 30 aprile 2020, specificando che qualora l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali senza l’utilizzo di deleghe distinte per ciascun committente non saranno contestate a questi ultimi le violazioni previste dall’art. 17-bis comma 4 (“In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione”) , salvo il divieto di compensazione di cui all’articolo 17-bis comma 1 ultimo periodo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il 30 aprile 2020, la documentazione di cui paragrafo 4.2 della circolare. Tale documentazione è costituita da:
- l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente (in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente);
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.
LDP TAX & LAW rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.
Dott.ssa Marta Martino
LL.M. Dottore Commercialista – CPA