IMPRESE – PREVENIRE LA CRISI E L’INSOLVENZA: NUOVI OBBLIGHI DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DI ISTITUZIONE DI UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
OBBLIGO DI ISTITUZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019 attuativo della Legge n. 155/2017 del Testo Unico della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che riforma la precedente Legge Fallimentare del 1942, in vigore dal 16 marzo 2019.
La finalità principale della riforma è quella di rilevare tempestivamente l’eventuale stato di crisi delle imprese prima che arrivi lo stadio di “insolvenza irreversibile” nella prospettiva del risanamento e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, tramite strumenti che nell’insieme vanno a formare il c.d Sistema di allerta.
Il novellato art. 2086 c.c. stabilisce, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’ impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Gli organi di controllo societari devono verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo sia adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e l’andamento della gestione, ed eventualmente segnalare l’esistenza di fondati indizi della crisi. Qualora non vi sia un’adeguata risposta da parte dell’organo amministrativo, si dovrà informare di tale situazione il c.d. “OCRI”. Il sistema di allerta, infatti, è completato con l’istituzione degli OCRI (Organismo di Composizione Crisi Imprese) da costituirsi presso la CCIAA ai quali le situazioni di crisi dovranno essere segnalate sia dagli organi sociali (amministratori ed organo di controllo interno) sia dai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate – INPS – Agenzie delle riscossioni).
In definitiva, la tempestiva rivelazione della crisi all’OCRI e la conseguente richiesta di assistenza allo stesso per attuare accordi stragiudiziali di risanamento potranno consentire, sussistendone i presupposti, la continuità aziendale e comunque la non responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo.
La mancata tempestività della rilevazione della crisi e conseguente richiesta di assistenza all’OCRI comporterà, invece, il ricorso alle normali procedure concorsuali che normalmente portano all’estinzione dell’impresa ed alla responsabilità solidale degli amministratori e dell’organo di controllo sia verso i soci della società sia verso i creditori sociali.
Decorrenza della riforma (Art. 389)
A regime l’intero impianto del sistema di allerta entrerà in vigore il 14/08/2020 (18 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 14/2019) con l’effettiva istituzione degli OCRI e con la determinazione degli indici quantitativi di rilevazione della crisi che dovranno essere determinati dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ed approvati dal MISE.
Alcuni obblighi sono sorti già dal 16/03/2019 (30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 14/2019):
- 375 – assetti organizzativi impresa
- 377 – assetti organizzativi societari
- 378 – responsabilità degli amministratori
- 379 – nomina organo di controllo
Assetti organizzativi – Responsabilità degli amministratori (Artt. 375 – 377 – 378)
La combinazione delle significative novità normative impone l’adozione di sistemi organizzativi orientati non più a fornire soli dati storici, la cui analisi serve solo a constatare o meno lo stato di crisi dell’impresa, ma anche fornire fondati dati prospettici che la possano prevenire.
In definitiva, per rispettare i dettami del novellato art. 2086, la continuità aziendale non sarà più limitata alla verifica che il capitale non sia ridotto sotto al limite di legge ma, anche e soprattutto, alla valutazione delle scelte strategiche future che verranno attuate dall’impresa. Diventa, pertanto, consigliabile l’adozione dei seguenti strumenti e/o procedure:
- budget e/o business plan;
- sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione (P&C) orientato, oltre al controllo economico patrimoniale, anche al controllo finanziario;
- monitoraggio dell’andamento finanziario (Centrale Rischi);
- strumenti correlati quali: tesoreria, analisi margini di contribuzione, analisi scostamenti, etc.
Nell’attesa dell’emanazione degli indici quantitativi di determinazione da parte del CNDCEC e della relativa approvazione del MISE che entreranno in vigore il 14/08/2020, stante gli obblighi previsti dal decreto dal 16/03/2019 per il monitoraggio della continuità aziendale deve farsi riferimento alla nozione generale relativa agli indicatori della crisi previsti dallo stesso decreto in commento e che diano evidenza:
- della sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi (flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare – rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi);
- della prospettiva della continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se la durata residua è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
Per questi fini, vengono considerati indicatori significativi:
- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, per un totale pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni e l’esistenza dei debiti verso fornitori, scaduti da almeno centoventi giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti scaduti).
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO (ART. 379)
Oltre alle novità appena descritte, di importante rilevanza è l’art. 379 del D.Lgs. in causa, modificato dalla L. n. 55/2019 ed in vigore dal 18.06.2019, poiché modifica i parametri previsti dall’art. 2477 c.c. relativamente all’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le SRL. Pertanto, dal 16/03/2019 si rende obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore se per due anni consecutivi vengono superati almeno uno dei seguenti limiti:
- Ricavi € 4.000.000
- Attivo patrimoniale € 4.000.000
- Dipendenti n. medio 20
L’obbligo di nomina viene meno quando per tre esercizi consecutivi non vengano superati alcuno dei predetti limiti.
Inoltre, per le SRL già costituite alla data del 16/03/2019 occorrerà verificare che il relativo atto costitutivo e lo statuto siano in linea con le nuove disposizioni in commento. Di conseguenza, possono verificarsi i seguenti casi:
SRL con statuto già adeguato – nomina dell’organo di controllo o del revisore a partire dalla prima assemblea di approvazione del bilancio di data posteriore al 16/03/2019 (normalmente con l’approvazione del bilancio al 31/12/2018) e, comunque, entro il 16/12/2019;
SRL con statuto da adeguare – obbligo di adeguare lo statuto entro 9 mesi dal 16/03/2019, quindi entro il 16/12/19, e di provvedere entro i successivi 30 giorni alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Conclusioni
Alla luce delle menzionate novità normative, sarà nostra premura verificare che la vostra società sia in linea con i requisiti richiesti, in modo tale da intervenire tempestivamente alla comunicazione e successiva implementazione degli adempimenti dovuti.
Lo studio LA NAIA DI ORONZO & PARTNERS rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.
Dott.ssa Monica Di Oronzo
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