NEWSLETTER TAX GENNAIO 3/2020

da LDP | Gen 23, 2020 | newsletter

NUOVA DISCIPLINA DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO IN VIGORE DAL 2020 – D.L. N 34/2019 CONV. L. 58/2019

INTRODUZIONE

Come noto, l’esportatore abituale[1] che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. A partire dal 2020, il DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha previsto alcune semplificazioni in materia e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

[1] Come previsto dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 29.12.83 n. 7461, acquisiscono lo status di esportatori abituali i soggetti passivi che nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti) hanno registrato un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/721, nonché di operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I soggetti passivi aventi lo status di “esportatori abituali” possono effettuare acquisti di beni e servizi nonché importazioni di beni nei limiti del plafond disponibile senza pagamento dell’IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72). Tale meccanismo permette di evitare o ridurre la fisiologica formazione di una strutturale posizione di credito IVA in capo ai predetti soggetti, i quali effettuano sistematicamente operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA.

Al fine di usufruire del beneficio derivante dall’utilizzo del plafond, l’esportatore abituale deve predisporre un’apposita dichiarazione che attesti la volontà di avvalersi della predetta facoltà (c.d. “dichiarazione di intento”) e trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una ricevuta telematica. Prima di effettuare l’operazione, i cedenti o prestatori degli esportatori abituali sono tenuti a riscontrare che sia avvenuta la predetta trasmissione avvalendosi delle modalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Fino al 2019, l’esportatore abituale era tenuto a consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

NOVITA’

A decorrere dal 2020, l’obbligo di inviare al fornitore la dichiarazione di intento è stato eliminato dall’art. 12-septies del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) che prevede, invece, l’introduzione dei seguenti nuovi obblighi:

  • l’indicazione nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
  • la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro);
  • l’inasprimento del regime sanzionatorio previsto per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore.

Le modalità operative per l’attuazione delle predette disposizioni sono da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019. Tale provvedimento non risulta ancora pubblicato alla data di invio della presente circolare.

COME OPERARE IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO

In attesa di dell’emanazione del provvedimento di attuazione della disciplina ed in assenza di interventi di prassi chiarificatori, il comportamento più cautelativo è quello di:

– continuare ad applicare le vecchie regole in vigore fino al 2019 ovvero:

  • redigere la dichiarazione di intento ed inviarla telematicamente;
  • consegnare o inviare la dichiarazione di intento al fornitore, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (co. 1 lett. c);
  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento emesse in duplice esemplare (co. 2)[1];
  • conservare e annotare le dichiarazioni di intento emesse in un apposito registro oppure in un’apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi ex 23 e 24 del DPR 633/72[2];

– adottare i nuovi obblighi previsti dal 01.01.2020, in particolare quello relativo all’indicazione da parte del fornitore nella fattura emessa, o nelle dichiarazioni doganali[3], degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.

Sarà nostra cura aggiornarvi non appena vi saranno nuove indicazioni in merito.

[1] Anche se l’obbligo è stato abolito dal 01.01.2020.

[2] Anche se l’obbligo è stato abolito dal 01.01.2020.

[3] Consegnate dall’esportatore abituale in Dogana.

Lo studio LDP TAX & LAW rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

Dott.ssa Monica Di Oronzo

contact: mdioronzo@ldp-ita.com 

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