NEWSLETTER TAX FEBBRAIO 2020

da LDP | Feb 5, 2020 | newsletter

LE PRINCIPALI NOVITÀ’ FISCALI RECATE DALLA L. 27.12.2019 N.160 (C.D. “LEGGE DI BILANCIO 2020”)

ACE

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.  È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.

 

Rivalutazione dei beni di impresa

La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:

  • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018. Tali beni sono i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni;
  • deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019).

Con maggiore dettaglio i beni di impresa sono:

  • le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili,
  • le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati e
  • le suddette partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:

  • è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili. Le precedenti aliquote era rispettivamente 16% e 12%);
  • è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità; se l’importo complessivamente dovuto non è superiore a 3 milioni di euro in tre rate di pari importo; se è superiore, in sei rate di pari importo).

 

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.

Deducibilità per il periodo d’imposta 2019 “solare”

È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

Deducibilità per i periodi d’imposta successivi al 2019 “solare”

La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:

  • 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
  • 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).

 

Auto in uso promiscuo ai dipendenti –  Fringe benefit

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • nella misura del 6% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
  • nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

 

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione tecnologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. In realtà si tratta di due distinti crediti di imposta, l’uno riferibile agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (che sostituisce il precedente credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013) l’altro per le attività innovative, le quali, per tipologia di spese ammissibili e/o misura del credito di imposta spettante, si distinguono a loro volta tra:

  • attività di innovazione tecnologica da cui non consegue il raggiungimento di obiettivi di transizione tecnologica o innovazione digitale 4.0;
  • attività di innovazione tecnologica da cui consegue il raggiungimento di obiettivi di transizione tecnologica o innovazione digitale 4.0;
  • altre attività innovative di design o ideazione estetica.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta:

  • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 3 milioni di euro.

 Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione tecnologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

In tutte le diverse casistiche, la base di calcolo non è più rapportata alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta antecedenti.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

 

Credito d’imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione

Misura dell’agevolazione

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:

  • nella misura del 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).

Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi

È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

 

Credito d’imposta per le fiere

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

 

Sterilizzazione degli aumenti IVA

Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:

  • 25% a decorrere dall’1.1.2021;
  • 26,5% a decorrere dall’1.1.2022.

Per l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021.

 

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

 

Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)

È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (cosiddetti MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “plastic tax”). Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, fra l’altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell’imposta:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
  • per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’importatore.

Misura dell’imposta

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Credito d’imposta

Per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Decorrenza della nuova imposta

La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo.

 

Imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”)

A decorrere dall’1.1.2020 è prevista l’applicazione della nuova “imposta sui servizi digitali” (c.d. “web tax”).

Ambito oggettivo

L’imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

  • veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale.

Ambito soggettivo

L’imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:

  • il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
    • un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
    • un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell’imposta e realizzati in Italia;
    • l’utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell’anno solare in cui il servizio è tassabile.

Misura e applicazione dell’imposta

L’imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare.

Versamento dell’imposta e obblighi dichiarativi

Il versamento dell’imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello con riferimento al quale l’imposta dovuta è stata calcolata. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti.

Provvedimenti attuativi

Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamene operativo il nuovo tributo.

 

Proroga Sabatini-ter

La lett. a) dell’art. 1 co. 226-228 dispone un’integrazione all’autorizzazione di spesa per il periodo 2020 – 2025 ai fini della proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter”, una misura di sostegno che consiste nella concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di:

  • un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti);
  • un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Una quota, pari al 30% delle risorse stanziate, è riservata alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30% per gli investimenti Industria 4.0.

Tale maggiorazione è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia;

nel limite complessivo di 60 milioni.

Una quota, pari al 25% delle risorse stanziate, è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%.

Lo studio LDP TAX & LAW rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

 

Dott.ssa Marta Martino

LL.M. Dottore Commercialista – CPA

mmartino@ldp-ita.com

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