NEWSLETTER TAX GENNAIO 2/2020

da LDP | Gen 21, 2020 | newsletter

VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI – NOVITA’ L. N. 157/2019

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 4 del DL 124/2019 convertito in legge con la L. 157/2019 ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel D. Lgs. n. 241/97 relativo ai versamenti delle ritenute fiscali e contributive da parte delle imprese appaltatrici, come di seguito meglio specificato.

NOVITA’

La norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

AMBITO SOGGETTIVO

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.

AMBITO OGGETTIVO

La deroga introdotta con l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente uti­lizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere le seguenti condizioni:

  • l’importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati deve essere superiore a 200.000,00 euro;
  • l’esecuzione deve caratterizzarsi dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.

 

OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E SUBAPPALTATRICI

L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:

  • determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’ope­­ra o del servizio per tutta la durata del contratto;
  • provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109. In particolare, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, è stato istituito il codice identificativo “09″ denominato “Committente”. Inoltre, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”:

– nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.

– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare“, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”;

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’ese­­­cuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

 

RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE, AFFIDATARIA O SUBAPPALTATRICE E CONSEGUENTI OBBLIGHI DEL COMMITENTE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’IMPRESA APPALTATRICE, AFFIDATARIA O SUBAPPALTATRICE

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice è responsabile nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime. Qualora l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice non provveda in tal senso, il committente deve:

  • chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;

comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni (a partire dal 5° giorno lavorativo successivo al pagamento delle ritenute).

RESPONSABILITÀ E SANZIONI DEL COMMITTENTE

L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del
D.Lgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

L’art. 17-bis co. 4 del D.Lgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:

  • corretta determinazione delle ritenute;
  • corretta esecuzione delle medesime;
  • tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.

La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’ina­dem­pimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, permette a queste ultime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.

L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’im­pre­sa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamen­to).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI INAIL – ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE

Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

  • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’e­secuzione delle opere o dei servizi affidati;
  • nel corso di durata del contratto.

 

FACOLTÀ’ DI DISAPPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

  • risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio. Relativamente a tale certificazione, non vi sono ancora chiarimenti ufficiali sulla modulistica e modalità operative. Sarà nostra cura rendervi edotti non appena vi saranno ulteriori chiarimenti.

DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi relativamente ai versamenti eseguiti a partire dal 17 febbraio 2020, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).

Restano immodificate le previsioni contenute nell’articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/2003: pertanto, il committente che ha eseguito il pagamento di somme dovute ai dipendenti nell’ambito dell’appalto (in virtù della responsabilità solidale sul piano retributivo) è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta in base alle disposizioni del Dpr 600/1973, restando ferma la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

CLAUSOLE CONTRATTUALI DA RIVEDERE

I nuovi obblighi legali sugli appalti impongono una profonda revisione degli schemi contrattuali adottati dalle imprese per gestire le esternalizzazioni, sia per quanto riguarda gli appalti interessati da queste nuove procedure, sia quelli che non vi rientrano.

Per quanto riguarda gli appalti soggetti ai nuovi obblighi, le parti dovranno, innanzitutto, preoccuparsi di identificare con precisione qual è la platea dei lavoratori coinvolti e quali sono le retribuzioni da prendere come base di computo ai fini fiscali e contributivi. In particolare, il committente dovrà tutelarsi per verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali (e non solo) da parte degli appaltatori (e degli eventuali subappaltatori).

Un altro effetto rilevante delle nuove regole riguarda il meccanismo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti. L’effetto sospensivo si verificherà sempre, a prescindere dalla sua previsione nel contratto di appalto: sarà opportuno, tuttavia, redigere degli accordi coerenti con questo sistema, evitando di includere clausole o regole che potrebbero andare in contrasto con il nuovo vincolo.

Le parti dovranno anche disciplinare i meccanismi di recupero da parte del committente degli eventuali danni subiti a causa dell’inadempimento dell’appaltatore: il blocco automatico dei pagamenti, infatti, pur essendo pensato per tutelare il committente potrebbe causare proprio a questo soggetto ingenti danni. Basti pensare al caso in cui si verificasse il blocco dell’intera filiera produttiva per via dell’eventuale blocco del pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, da parte degli appaltatori colpiti dalla carenza di liquidità.

Lo studio LDP TAX & LAW rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

Dott.ssa Monica Di Oronzo

contact: mdioronzo@ldp-ita.com 

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