Fatturazione elettronica negli Stati Membri UE dal 14 Aprile 2025
A partire dal 14 aprile 2025, gli Stati membri potranno implementare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla fatturazione elettronica domestica previste dalla direttiva UE/516. Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova direttiva IVA (G.U. U.E. 25.03.25), gli Stati membri potranno obbligare all’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali senza necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.
Non sono incluse in questo obbligo:
- le cessioni intracomunitarie di beni;
- le cessioni nazionali di beni all’interno di transazioni triangolari;
- le prestazioni di servizi fornite a uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è obbligato al pagamento dell’imposta.
Come specificato dal Comitato Iva della Direzione Taxud della Commissione Europea attraverso il working paper n. 1102 dell’11 marzo 2025, tale obbligo di emissione, così come quello per la ricezione, graverebbe unicamente sui soggetti passivi che sono stabiliti, ovvero che svolgono attività di amministrazione centrale o possiedono una stabile organizzazione, intesa come una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche.
Pertanto, un soggetto passivo che è soltanto identificato, direttamente o tramite un rappresentante fiscale, e registrato per fini Iva in uno Stato membro, senza essere ivi stabilito o dotato di una stabile organizzazione, non sarà soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, sia attiva che passiva. Non esiste alcun divieto per l’adesione volontaria degli identificati all’uso dei sistemi di fatturazione elettronica, anche in vista del cambiamento che interesserà tutti i contribuenti a partire dal 1° luglio 2030.
In tale data, entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intracomunitarie insieme alla nuova definizione di e-fattura.
Incentivi per le imprese 2025
Nel 2025 sono ancora molte le misure attive a favore delle aziende. Si riportano di seguito le principali novità varate quest’anno oltre agli incentivi già in essere. Ad esempio, per Industria 4.0, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato il 20% dell’importo totale a titolo di acconto. Per quanto riguarda la ZES unica, la Legge di Bilancio 2025 ha esteso il credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 15 novembre 2025, stanziando un fondo di 2,2 miliardi di euro. Gli altri incentivi attivi al momento sono:
- Transizione 5.0
- Ricerca e sviluppo
- Ricerca e Sviluppo
- Credito d’imposte per la quotazione delle PMI
- La “Nuova Sabatini”
- Il fondo per la transizione industriale
- Investimenti sostenibili 4.0
Riforma dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti – chiarimenti
La risoluzione n. 23/E dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2025 ha stabilito che la costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo per impianti fotovoltaici è soggetta all’imposta di registro con un’aliquota del 9%. Questo nuovo orientamento annulla la posizione precedente, espressa dall’Agenzia delle entrate nella circolare 36/E/2013, che prevedeva un’aliquota del 15% per il diritto di superfice su aree agricole. Il cambiamento è influenzato da due sentenze della Cassazione (n. 3461/2021 e n. 27293/2024) che hanno stabilito l’aliquota del 9% per la costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli.
La controversia interpretativa riguardava il corretto inquadramento ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al dpr 131/1986.
La sentenza della Cassazione riconosce il diritto di superficie come un diritto reale “costituito” e non “trasferito”, il che lo colloca nel primo periodo dell’articolo, con l’aliquota del 9%. Questa logica riprende quanto già stabilito per la costituzione del diritto di servitù (Cassazione 16495/2003), confermando che l’aliquota del 9% si applica indipendentemente dalla natura del fondo.
Beni ammortizzabili – requisiti ai fini dei rimborsi IVA
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 26.3.2025 n. 20 è stato riconosciuto il diritto al rimborso per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con riferimento all’IVA assolta per la realizzazione di migliorie o la trasformazione di beni di proprietà di terzi, posseduti per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
Ai fini dell’accesso ai rimborsi IVA, di importo superiore a 2.582,28 euro, l’art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 fa riferimento all’acquisto o all’importazione di “beni ammortizzabili”. Il significato di “bene ammortizzabile” deve fare riferimento alla più ampia nozione, contenuta nella direttiva 2006/112/CE, di “beni di investimento”. Ai fini dei rimborsi IVA, vanno considerate le spese sostenute su beni, destinati all’esercizio d’impresa, arte o professione, “per un periodo di tempo mediolungo”, in qualità di beni strumentali (o “investimenti”) e anche beni di terzi di cui si abbia il possesso a titolo diverso dalla proprietà e anche tutti i beni che non risultino “ammortizzabili” in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali), ma che sono destinati all’esercizio dell’attività per un periodo di tempo “medio-lungo”.
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