Dopo il decreto “Cura Italia” del 17 marzo scorso (attualmente in fase di conversione), il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 Aprile 2020 (nel seguito solo “Decreto”) contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di agevolazioni fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Si riportano di seguito, in sintesi, le misure maggiormente significative:
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 50 milioni
Soggetti interessati
Tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge)
- hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Versamenti sospesi e periodo di sospensione
I versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e a trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (le ritenute pagate con codice tributo 1040 non sono invece sospese in modo automatico, ma su richiesta del beneficiario che riceve il pagamento; si veda in proposito infra “Opzione per la non assoggettabilità dei compensi a ritenuta d’acconto”;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché
- l’IVA in scadenza nei meri di aprile e
Entro quando effettuare i versamenti
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure
- in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per soggetti con ricavi e compensi superiori a € 50 milioni
Soggetti interessati
Tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- hanno percepito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge)
- hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Versamenti sospesi e periodo di sospensione
I versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e a trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (le ritenute pagate con codice tributo 1040 non sono invece sospese in modo automatico, ma su richiesta del beneficiario che riceve il pagamento; si veda in proposito infra “Opzione per la non assoggettabilità dei compensi a ritenuta d’acconto”;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché
- l’IVA in scadenza nei meri di aprile e
Entro quando effettuare i versamenti
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure
- in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
NOTE:
- La sospensione dei versamenti di cui sopra, opera in modo automatico (ossia senza necessità di confronto con i ricavi o il fatturato dei mesi dell’anno precedente) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.
- Per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator nonché per gli operatori in tutti gli specifici settori indicati dall’articolo 61, commi 1 e 2[1], del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 restano ferme le sospensioni dei versamenti per il mese di aprile 2020, in modo incondizionato. Pertanto, i versamenti dovuti per il mese di aprile sono sospesi a prescindere da qualsiasi calo dei ricavi/fatturato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). Per la sospensione dei versamenti dovuti nel mese di maggio, invece, dovranno fare riferimento ai requisiti indicati nei paragrafi qui sopra.
- Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori restano ferme le sospensioni dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020, in modo incondizionato. Pertanto, i versamenti dovuti durante tali mesi sono sospesi a prescindere da qualsiasi calo dei ricavi/fatturato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020 è subordinata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
- Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa sono sospesi i versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e a trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Opzione per la non assoggettabilità dei compensi a ritenuta d’acconto
Soggetti interessati
Lavoratori autonomi, agenti, mediatori, rappresentanti di commercio, ed in generale soggetti beneficiari dei pagamenti che subiscono le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973, che:
- abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019;
- non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, nel mese precedente.
Sospensione delle ritenute
Tali soggetti possono chiedere alle proprie controparti, che agiscono come sostituti di imposta, di non assoggettare i corrispettivi erogati nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 alla ritenuta d’acconto ma di effettuare il pagamento al lordo delle ritenute fiscali.
Ulteriore condizione
Per accedere a tale opzione, il soggetto interessato rilascia apposita dichiarazione al debitore dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta (in ragione della previsione del decreto) e saranno assoggettati ad imposta a proprio carico, in autoliquidazione.
Entro quando effettuare i versamenti
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, oppure
- in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 luglio.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sanzioni ed interessi per errata applicazione del metodo previsionale per il calcolo degli acconti
Soggetti interessati
Soggetti dovuti al versamento in autoliquidazione degli acconti su IRPEF, IRES e IRAP
Agevolazione
Per rendere meno rischioso e quindi più accessibile il ricorso al metodo previsionale in una situazione di fisiologica riduzione di ricavi (e quindi di imponibile) con il Decreto Liquidità è previsto che le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Soggetti interessati
Sostituti d’imposta
Proroga dei termini
E’ posticipato dal 30 marzo al 30 aprile Il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti. Inoltre, sono disapplicate le sanzioni per tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate purché tale adempimento sia eseguito entro il 30 aprile.
Sospensione del versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche
E possibile rinviare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche nei seguenti casi:
- se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno (ossia entro il 20 luglio 2020);
- se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre dell’anno è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno (ossia entro il 20 ottobre 2020).
Il rinvio suddetto rinvio è possibile senza il pagamento di sanzioni o interessi.
Tale disposizione non ha natura temporanea ma assume carattere sistematico. Ciò significa che il rinvio (alle suddette condizioni) non è limitato al periodo di imposta 2020.
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno.
Proroga di efficacia dei certificati di regolarità fiscale
Soggetti interessati
Imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici
Efficacia
I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale, per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 (norma relativa alle ritenute e compensazioni i rapporti di appalto e subappalto), emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.
Estensione del credito di imposta per spese di sanificazione all’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Soggetti interessati
Contribuenti che esercitano attività d’impresa (nonché arti e professioni)
Agevolazione
La concessione del credito di imposta è estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti.
L’ammontare del credito di imposta è confermato nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Proroga della sospensione dei termini in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria
La sospensione delle le udienze dei procedimenti civili, penali, contabili e tributari disposta fini al 15 aprile 2020 è estesa fino al giorno 11 maggio 2020.
Fino alla stessa data è anche estesa la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, contabili e tributari, ivi incluso il termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del DLgs n. 546/1992, prevista per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.
Il Decreto ha poi espressamente precisato che la sospensione dei termini fino al giorno 11 maggio si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori, i quali quindi non godono della maggiore sospensione fino al 31 maggio, inizialmente considerata applicabile a favore di questi soggetti. Sono quindi riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario.
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO, SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ, ALL’ESPORTAZIONE, ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI
Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari
Condizioni di accesso
Le misure adottate prevedono il rilascio di garanzie da parte di SACE S.p.A., del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, per un massimo di 200 miliardi di euro in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese.
Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
L’importo della garanzia non potrà superare il maggiore importo tra il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
La garanzia è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria (e delle altre imprese del medesimo gruppo con sede in Italia) e di riacquisto di azioni per 12 mesi nel corso del 2020, nonché la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
Soggetti interessati
- Imprese con valore del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi e con meno di 5000 dipendenti in Italia, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.
- Imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi ed € 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia
- Imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi
Percentuali di copertura della garanzia
La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa. Nello specifico:
- 90% dell’importo del finanziamento richiesto per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro;
- 80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi.
Fondo di Garanzia per le PMI, esteso alle MID Cap
Condizioni di accesso
Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
Fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo è concessa:
- a titolo gratuito;
- fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
- a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, così estendo il Fondo anche alle MID Cap.
È inoltre previsto uno snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
Soggetti interessati
- PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
- Imprese fino a 499 dipendenti, con fatturato fino ad € 3,2 milioni
- Imprese fino a 499 dipendenti.
La garanzia, a determinate condizioni, è concessa anche in favore di beneficiari finali che:
- presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui alla Legge Fallimentare, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 della predetta Legge
Percentuali di copertura della garanzia
- 100% – senza valutazione da parte del Fondo – per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Al tasso di interesse si applicherà un cap, non potendo essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento;
- 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- 90% per tutte le altre operazioni[2], senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Se si tratta di imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato, per i nuovi finanziamenti si può arrivare al 100% con la copertura Confidi.
Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.
Misure per il sostegno all’export e agli investimenti delle imprese
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE
Fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Pertanto:
- In caso di riduzione del capitale sociale, per le perdite verificatesi nel corso dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) previste dagli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4 e 5, 2482-ter del codice civile, né tantomeno la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1 n. 4), e 2545-duodecies del codice civile;
- Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 2423-bis co. 1 codice civile, può essere comunque operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020;
- Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020 non opera il meccanismo di postergazione del rimborso del finanziamento dei Soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, previsti dagli artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
LDP è a Vostra totale disposizione per eventuali approfondimenti e azioni necessarie.
[1] Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per specifici settori
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del DLgs n. 117/2017.
[2] L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Nel caso in cui tali limiti siano superati, la percentuale di copertura della garanzia diretta scende a 80%.