NEWSLETTER TAX AGOSTO 2020

da LDP | Ago 26, 2020 | newsletter

Per far fronte all’attuale situazione di crisi, ormai anche finanziaria (e non più solo sanitaria), il Legislatore ha emanato un nuovo Decreto Legge (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. “Decreto Agosto”) recante misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia.

La presente circolare illustra brevemente le disposizioni fiscali che determinano un impatto finanziario diretto sulle imprese, nonché le ulteriori disposizioni, fiscali, civilistiche e finanziarie, che forniscono un aiuto supplementare a tutti i contribuenti.

LDP ha messo in campo le proprie competenze multidisciplinari per esservi ancora più vicini.

 

A. Disposizioni fiscali (e non) con impatto finanziario

 

Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici art. 59
Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese art. 60
Fondo centrale garanzia PMI – Enti non commerciali art. 64
Proroga moratoria PMI art. 65
PIR – Incremento del limite dell’investimento annuo art. 68
Rimborsi per i pagamenti elettronici da parte dei privati (cd. “cashback”) – rifinanziamento art. 73
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2/km – rifinanziamento art. 74
Credito imposta locazioni immobili uso non abitativo – modifiche art. 77
Credito imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche art. 81
Internazionalizzazione enti fieristici e start-up innovative art. 91
Credito imposta investimenti pubblicitari – incremento tetto massimo spesa art. 96
Aliquote IMU – Aumento in sostituzione della maggiorazione TASI art. 108
Esenzione TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio – proroga art. 109
Rivalutazione beni d’impresa art. 110
Erogazione liberali in natura ai dipendenti – incremento limite escluso da tassazione art. 112

 

 

B. Altre disposizioni di natura fiscale

 

Aiuti di Stato anti COVID alle micro e piccole imprese – Deroga alla disciplina comunitaria delle imprese in difficoltà art. 62
Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società art. 71
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi art. 72
Sospensione scadenza titoli di credito art. 76
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate art. 97
Rinvio del termine di versamento 2° acconto IRES e IRAP per soggetti ISA art. 98
Sospensione dei termini di riscossione art. 99
Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente art. 107
Procedure amichevoli tra Stati art. 113

 

 

A.Disposizioni fiscali (e non) con impatto finanziario

 

 

Art. 59 – Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici

Soggetti interessati

  • Soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana[1], a condizione che:
    1. abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
      • in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni capoluogo di provincia;
      • in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni capoluogo di città metropolitana.
    2. L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giungo 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno 2019.

 

Agevolazione fiscale

  • I soggetti interessati hanno diritto ad un contributo a fondo perduto. L’ammontare è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra (i) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e lo stesso ammontare del mese di giugno 2019, come segue:
  1. 15% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a 400.000 euro;
  2. 10% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 superiori a 400.00 euro e fino a 1 milione di euro;
  3. 5% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
  • Il contributo è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività nelle zone A dei suddetti comuni a partire dall’1 Luglio 2019. L’ammontare del contributo non può superare l’importo di Euro 150.000.

 

Dettagli

  • La richiesta del contributo avviene mediante presentazione di apposita istanza telematica.

 

Art. 60 – Rifinanziamento delle misure a sostegno delle imprese

Soggetti interessati

  • Soggetti beneficiari delle seguenti misure a sostegno delle imprese.

 

Agevolazione fiscale

Sono state stanziate nuove risorse per le seguenti misure:

  1. finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI (c.d. “Nuova Sabatini” – art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69), per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020;
  2. finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020;
  3. interventi sostenuti dal fondo istituito dall’art. 43 del DL 34/2020, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, la cui dotazione è incrementata a 300 milioni di euro per il 2020;
  4. contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali (art. 1 co. 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021;
  5. agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al DM 4.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del DL 22.6.2012 n. 83;
  6. aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 7.6.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all’art. 1 co. 232 della L. 27.12.2019 n. 160.

 

 

Art. 64 – Rifinanziamento del fondo di garanzia per le PMI e interventi di sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché degli enti del terzo settore

Soggetti interessati

  • Soggetti che rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese PMI e tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Agevolazione fiscale

  • La norma prevede:
    1. Rifinanziamento con nuove risorse per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
    2. Interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno; Invitalia potrà sviluppare direttamente iniziative strategiche di sostegno dell’occupazione e delle imprese, inclusi gli interventi aventi ad oggetto la partecipazione diretta o indiretta al capitale di Imprese, anche nel Mezzogiorno;
    3. L’estensione dell’accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.

 

Art. 65 – Proroga moratoria PMI

Soggetti interessati

  • Piccole e medie imprese danneggiate dall’epidemia COVID-19 che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione DL 18/2020 (17 Marzo 2020).

Agevolazione fiscale

  • La norma proroga la moratoria straordinaria già prevista dall’art. 56 DL 18/2020, introdotta per supportare le PMI con le seguenti misure di sostegno finanziario:
  1. che non siano revocate le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, fino al 31 gennaio 2021;
  2. cha siano prorogati i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
  3. che siano sospesi sino al 31 gennaio 2021 i pagamenti delle rate e dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 31 gennaio 2021;
  4. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

Art. 68 – Incremento del limite di investimento annuo in PIR

Soggetti interessati

  • Persone fisiche residenti in Italia

 

Agevolazione fiscale

  • Il Decreto incrementa a 000 euro il limite di investimento annuo che può essere fatto in un Piano di risparmio a lungo termine (PIR) “alternativo”,

 

Dettagli

  • I PIR sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 – 114 della L. 232/2016, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:
    1. dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi);
    2. dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.
  • Il regime fiscale dei PIR si applica alle persone fisiche residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, relativamente ad investimenti detenuti, per almeno 5 anni, nell’ambito di un piano individuale di risparmio (PIR) appositamente costituito presso un intermediario abilitato.
  • I PIR “alternativi” devono investire per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese residente nel territorio Italiano escluse quelle inserite negli indici FTSEMIB e FTSE Mid Cap di Borsa Italiana.
  • Gli investitori possono destinare investire in PIR per un importo massimo complessivo di 1,5 milioni di euro.

 

Art. 73 – Rimborsi per i pagamenti elettronici da parte di soggetti privati (c.d. “cashback”)

Soggetti interessati

  • persone fisiche

Agevolazione fiscale

  • Per agevolare l’introduzione delle misure atte a incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici dei soggetti privati, Il Decreto prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze emani i Decreti Ministeriali che stabiliscano le condizioni e le modalità attuative del rimborso delle spese sostenute con strumenti elettronici.

Art. 74 – Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

Soggetti interessati

  • Tutti i contribuenti

Agevolazione fiscale

  • Viene rifinanziato per 400 milioni di euro il fondo “automotive” per gli incentivi previsti dall’art. 44 del DL 34/2020 convertito per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km;
  • nel caso di acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

 

Co2 g/Km Contributo (euro)
0-20 2.000
21-60 2.000
61-90 1.750
91-110 1.500

 

  • nel caso di acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

 

Co2 g/Km Contributo (euro)
0-20 1.000
21-60 1.000
61-90 1.000
91-110 750

 

  • Viene inoltre istituito un fondo finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi IRES.

 

Art. 77 – Credito di imposta locazione immobili uso non abitativo

Soggetti interessati

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e nonché enti non commerciali che:
  1. abbiano conseguito ricavi/compensi per il periodo 2019 inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere, agrituristiche e termali);
  2. abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento

Agevolazione fiscale

  • il credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo, introdotte all’art. 28 del DL 34/2020, pari al:
    • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
    • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo

è stato esteso al canone del mese giugno (e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale anche al mese di luglio).

 

Art. 81 – Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Soggetti interessati

  • Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Agevolazione fiscale

  • Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta «teorico[2]» pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
  1. leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
  2. società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
  • L’investimento deve essere:
  1. di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
  2. effettuato dal 01.07.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
  3. destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
  • Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91[3].
  • Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue (90 milioni).

 

Art. 91 – Internazionalizzazione delle start-up innovative

Soggetti interessati

  • Start-up innovative

 

Agevolazione fiscale

  • Viene esteso l’ambito di operatività del Fondo di Venture Capital, gestito da SIMEST, a tutti gli Stati e territori esteri e la possibilità del Fondo di intervenire a supporto di iniziative promosse da start-up innovative.

Dettagli

  • SIMEST affianca le imprese nazionali nelle loro strategie di internazionalizzazione, favorendone l’ingresso in mercati esteri, attraverso l’acquisto di partecipazioni societarie fino ad un limite massimo del 49% del capitale di imprese costituite all’estero.

 

Art. 96 – Credito di imposta per investimenti pubblicitari – incremento tetto massimo di spesa

Soggetti interessati

  • Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Agevolazioni fiscali

  • I soggetti interessati che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati in pubblicità.
  • Il decreto ha incrementato il tetto massimo di spesa a 85 milioni e pertanto il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

 

Art. 108 – Aliquote IMU – Aumento in sostituzione della maggiorazione TASI

Soggetti interessati

  • Tutti i contribuenti

Agevolazioni fiscali

  • la disposizione che prevede che, a decorrere dall’anno 2020, i Comuni possano deliberare un aumento dell’aliquota massima dell’IMU dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione della TASI sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

 

Art. 109 – Proroga esonero TOSAP e COSAP

Soggetti interessati

  • Le attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico

Agevolazioni fiscali

  • I soggetti interessati sono esonerati dall’1 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dal pagamento della TOSAP e COSAP.
  • Fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.

 

Art. 110 – Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

Soggetti interessati

  • La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.
  • Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questo regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Agevolazioni fiscali

  • Il decreto introduce la possibilità, in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 3421, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
  • La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  • Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può:
  1. avere rilevanza solo civilistica e contabile, oppure
  2. essere riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
  • La rivalutazione decade nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4 esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero in data anteriore al 1 gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare), e ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si farà riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.
  • La riserva di patrimonio netto in sospensione d’imposta, che scaturisce dal saldo attivo della rivalutazione fiscale, può essere affrancata, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di una ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
  • Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

 

Art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale 2020

Soggetti interessati

  • I soggetti che esercitano attività economiche con dipendenti

Agevolazioni fiscali

  • Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.

 

B. Altre disposizioni di natura fiscale

 

Art. 62 – Aiuti di Stato anti COVID alle micro e piccole imprese – Deroga alla disciplina comunitaria delle imprese in difficoltà

Soggetti interessati

  • Le microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del re. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Agevolazione fiscale

  • La norma estende alle microimprese e piccole imprese i regimi di aiuto di Stato previsti dagli artt. 54 – 60 del DL 34/2020 (DL Rilancio) a condizione che:
  1. non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure,
  2. non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure,
  3. non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Dettagli

Il riferimento verte, in particolare, ai seguenti aiuti:

  • sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
  • sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
  • sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56);
  • alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57);
  • alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58);
  • alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);
  • sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).

 

  • La categoria delle piccole imprese è costituita da imprese che occupano meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR.

 

  • La categoria delle microimprese è costituita da imprese che occupano meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

 

Art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee delle società

Soggetti interessati

  • Società Spa, Sapa, Srl, società cooperative e delle mutue assicuratrici

Agevolazione

  • Alle assemblee delle Spa, delle Sapa, delle Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei co. 2 – 6 dell’art. 106 del DL 18/2020, riepilogate di seguito:
  1. prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione oppure svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
  2. consentire alle Srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  3. obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato” (co. 4, 5 e 6).

 

Art. 72 – Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi

Soggetti interessati

  • tutti i soggetti che stipulano contratti bancari e assicurativi

Agevolazione fiscale

  • il Decreto prevede che le disposizioni in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari (art. 4 del DL 23/2020 conv.), finanziari e assicurativi (art. 33 del DL 34/2020 conv.), nonché di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati (art. 34 del DL 34/2020 conv.) continuino ad applicarsi fino al 15.10.2020.

 

 

Art. 76 – Sospensione della scadenza dei titoli di credito

Soggetti interessati

  • Tutti i contribuenti

Agevolazione fiscale

  • La norma modifica l’art. 11 del DL 23/2020 in tema di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, prevedendo che:
  1. i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva sono sospesi fino al 31.8.2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;
  2. gli assegni portati all’incasso non sono protestabili fino al 31.8.2020. Le sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, e la penale previste per l’emissione di assegni senza provvista si applicano in misura dimezzata se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

 

Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020

Soggetti interessati

  • Tutti i soggetti che avevano già goduto del rinvio sino al 30 giugno 2020 dei versamenti di imposte e contributi, ossia rispettivamente:
  1. soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi rispettivamente
    • non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; oppure
    • superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
    • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
    • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  2. soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, e che hanno richiesto ai propri debitori, sostituti d’imposta, di non assoggettare alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
  3. soggetti che esercitano una specifica attività di impresa espressamente indicata dall’articolo 8 del Decreto Legge n. 9/2020 e dall’art. 61 del Decreto “Cura Italia” (a titolo esemplificativo imprese del settore turistico, soggetti che gestiscono teatri, cinema, ricevitorie del lotto, attività di ristorazione, fiere ed eventi, musei e biblioteche, asili nido, parchi divertimento, servizi di trasporto, etc.);
  4. soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la  sede  operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Agevolazioni fiscali

  • I seguenti versamenti, già sospesi fino al 16 settembre 2020:
  1. ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020;
  2. ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  3. ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
  4. versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto, a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria

potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due tranche:

  1. Il 50% delle somme dovute in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di 4 rate mensili, di cui l’ultima entro il 16 dicembre 2020;
  2. Il restante 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021.

 

 

Art. 98 – Proroga secondo acconto imposte IRES e IRAP soggetti ISA

Soggetti interessati

  • Soggetti esercenti attività economiche:
  • (i) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare non superiore a euro 5.164.569)
  • (ii) applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per i quali sono previsti gli ISA)
  • (iii) applicano il regime di vantaggio per l’imprenditorialità giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 della L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per i quali sono previsti gli ISA)
  • (iv) presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito ecc.)
  • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% per il 1° semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

Agevolazioni fiscali

  • Per i soggetti interessati è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

 

Art. 99 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione

Soggetti interessati

  • Tutti i contribuenti

Agevolazioni fiscali

  • Sono sospesi i termini dei versamenti, che scadono nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.
  • I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;
  • Le rate da dilazione che scadono dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 possono essere pagate, in un’unica soluzione, entro il entro il 30 novembre 2020;
  • Per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (invece delle 5 ordinariamente previste);
  • Sono sospese sino al 15 ottobre 2020 le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi).
  • Tra l’8 marzo e il 15 ottobre2020, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano pagamenti di importo superiore a Euro 5.000 ai propri creditori senza verificare (ai sensi del art. 48-bis DPR 602/73) che questi ultimi siano inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

 

Art. 107 – Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

Soggetti interessati

  • Soggetti che hanno contratti di locazione a lungo termine di autoveicoli

Agevolazioni fiscali

  • Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) in scadenza nei primi 9 mesi dell’anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

 

Art. 113 – Procedure amichevoli tra Stati

Soggetti interessati

  • Tutti i contribuenti

Agevolazioni fiscali

  • In tema di procedure tra Stati per evitare la doppia imposizione, viene modificato l’art. 3 del DLgs. 40/2020, prevedendo che la relativa istanza può essere presentata sino a quando non viene pronunciata una sentenza di merito della Commissione tributaria passata in giudicato.

 

LDP Tax & Law rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

 


 

[1] Elenco dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ammessi al contributo: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

[2] L’ammontare massimo del credito d’imposta è calcolato rapportando: il limite complessivo delle risorse disponibili (90 milioni di Euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

[3] Legge 398/91 Regime fiscale agevolato ai fini delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA destinato alle associazioni sportive senza scopo di lucro che hanno conseguito proventi commerciali inferiori a euro 400.000.

 

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