PRIME INDICAZIONI SUI NUOVI AMMORTIZZATORI COVID
Il D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha innovato la regolamentazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 (Cigo, Cigd).
La principale novità consiste nella possibilità, per i datori di lavoro, di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno: il Decreto, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate, per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi dei D.L. 18/2020 e 34/2020. Tuttavia, i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto.
Con il messaggio n. 3131/2020, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio, l’Inps ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette novità.
Cigo e Cigd
Le aziende che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.
Per tutte le principali categorie di trattamenti (Cigo, Cigd) con causale “emergenza COVID-19” è confermato il meccanismo dell’invio di 2 domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito: mentre per il primo periodo di 9 settimane non è prevista alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori 9 settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:
- aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane, i datori di lavoro devono corredare la domanda con una dichiarazione di responsabilità (che poi sarà verificata), resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato e sulla cui base l’Inps autorizza i trattamenti e stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto. In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18%.
Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.
Per quanto attiene alle ulteriori 9 settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.
Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite: se sarà richiesto un numero di settimane superiore al consentito (9 complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), le richieste saranno accolte parzialmente.
Termini
A regime, le domande di accesso ai trattamenti previsti dal Decreto Agosto dovranno essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione della norma, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto è, però, differita al 30 settembre 2020.
Al 30 settembre 2020 sono anche rinviati i termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti, che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020, incluse le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina.
Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di Cigo, Cigd, Aso e Cisoa, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.
Per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.
È, altresì, previsto il differimento al 31 agosto 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020.
PROROGA STATO DI EMERGENZA E SMART WORKING
È stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020, il D.L. 83/2020, contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale o, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle previste, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
Le misure del Decreto 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covi-19) si applicano dal 18 maggio 2020 al 15 ottobre 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
Smart working
Quanto alle proroghe disposte dal D.L. 83/2020 si riassume nella tabella seguente la situazione.
Disposizioni sullo smart working connesse allo stato di emergenza e prorogate dal D.L. 83/2020 | |
valide fino
al 15 ottobre 2020 punti 14 e 32, allegato 1 |
I lavoratori dipendenti disabili ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. |
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23, L. 81/2017. | |
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. | |
Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. | |
I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. | |
Fermo restando quanto previsto per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al 15 ottobre 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 se l’emergenza sarà prorogata, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail. | |
valide fino
al 14 settembre 2020 punto 32, allegato 1 |
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. |
Verifica della regolarità contributiva
Con il messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, l’Inps ricorda che, con la conversione del Decreto Rilancio ad opera della L. 77/2020, è stata soppressa con decorrenza 19 luglio 2020 la disposizione che, intervenendo sull’articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020, aveva disposto che la proroga di validità ivi disciplinata trovasse applicazione per tutti i documenti indicati ad eccezione dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conservavano perciò validità sino al 15 giugno 2020.
Tale soppressione comporta che i Durc on line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio al momento in cui il messaggio Inps in oggetto è stato scritto), cioè fino al 29 ottobre 2020, con la conseguenza che tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc on line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, o i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc on line, devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione. |
Tuttavia, il Decreto Semplificazioni ha introdotto un’esclusione dall’applicazione delle disposizioni sulla proroga della validità: in ogni caso in cui, per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel D.L. 76/2020, è richiesto di produrre Durc, o di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva o il possesso dei Documenti unici, non si applicano le disposizioni relative alla proroga della validità dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Le stazioni appaltanti, quindi, hanno obbligo di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità, dovendo valutare la possibilità di utilizzare o meno il Durc on line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.
Con il messaggio n. 3089/2020, l’Inps ricorda che lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 e che il D.L. 83/2020 non ha, però, ricompreso tra i termini che, per effetto della proroga, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza l’articolo 103, D.L. 18/2020. Tale esclusione comporta che la proroga non abbia effetti sulla validità dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i quali è, perciò, confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.
FRINGE BENEFIT – CHIARIMENTI SU AUTO AZIENDALE AD USO PROMISCUO
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, ha risposto a un quesito in merito al fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir), in relazione alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 632, L. 160/2020, che prevede che dal 1° luglio 2020 il fringe benefit debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle Aci, moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km.
L’Agenzia precisa che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”. Affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione, è necessario che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.
Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, lo stesso Legislatore dispone l’applicazione della vecchia norma, che, conseguentemente, continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto.
Viene, infine, chiarito che nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di detta data, la valorizzazione del benefit non è possibile in ragione del criterio del “valore normale”, previsto dall’articolo 51, comma 3, Tuir, dal momento che tale principio è da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi per uso privato. Conseguentemente, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
LDP Payroll rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Arianna De Carlo – adecarlo@ldp-payroll.com
Head of Payroll Department