ULTERIORE CONTRATTO A TERMINE STIPULATO PRESSO L’ITL
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi, ma un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’ITL competente per territorio.
Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Con la nota n. 8120/2019, l’INL ha fornito il proprio parere in relazione all’ipotesi in cui sia presentata richiesta di stipula presso l’ITL di un nuovo contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, qualora quest’ultimo non indichi le causali (o condizioni che dir si voglia) o non sia rispettoso del termine dilatorio tra un contratto e il successivo (c.d. stop and go), precisando che:
- sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti “certificativi” in ordine all’effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, non è ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative;
- non è possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori di cui al secondo comma dell’art. 21 (“stop and go”).
INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI A VALERE SUI RINNOVI DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il c.d. Decreto Dignità ha introdotto alcune modifiche al contratto a tempo determinato. In particolare, oltre ad aver ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato a-causale, ha previsto l’aumento del contributo addizionale che finanzia la NASpI, dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
L’Inps, con circolare n. 121/2019 e con il messaggio n. 3447/2019, fornisce, a distanza di un anno, le istruzioni per la gestione degli adempimenti derivanti dall’attuazione della predetta misura. In premessa, è utile ricordare che la decorrenza di applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è fissata al 14 luglio 2018.
L’articolo 3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), ha disposto che il contributo NASpI (ordinariamente pari a 1,40%) è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione tranne per i rapporti di lavoro domestico. L’Istituto ricorda come, sul piano generale, la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.
Tuttavia, considerato che il Decreto Dignità ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.
Inoltre, a seguito di interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps precisa che, qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine, si configuri un rinnovo e non una proroga, anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi, quindi, trattandosi di rinnovo, l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga, l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.
In ordine all’ambito di applicazione della norma in discorso, si rileva come l’incremento del contributo addizionale sia dovuto con riferimento al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale, ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo.
Come già anticipato, l’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. 87/2018.
Restano esclusi dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI, in quanto già esclusi dalla predetta contribuzione addizionale:
- i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963;
- apprendisti
L’aumento del contributo addizionale non si applica, altresì, ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da:
- università private, incluse le filiazioni di università straniere;
- istituti pubblici di ricerca;
- società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
- enti privati di ricerca.
Queste ultime fattispecie rimangono, però, soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività sopra elencate.
Si fa presente, infine, che la maggiorazione del contributo addizionale in argomento non trova applicazione in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato.
La norma, come più volte ricordato, dispone che il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Quindi, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Arianna De Carlo – Senior Payroll Specialist & Labour Consultant
Contact: adecarlo@ldp-payroll.com