I CRITERI DI COMPATIBILITÀ TRA CARICHE SOCIALI E LAVORO SUBORDINATO
Con il messaggio del 17.9.2019 n. 3359, l’INPS ha riassunto i criteri di compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e la persona fisica che la amministra.
Di seguito vengono esposti gli aspetti rilevanti del messaggio del 17.9.2019 n. 3359 rilasciato dall’INPS.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICABILI
Richiamando in premessa la seguente posizione della Cassazione (cfr. sent. 18476/2014 e 24972/2013): “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”, l’INPS, nel documento di prassi di cui alle premesse, fornisce un’analisi per ogni singola tipologia di carica societaria, indicandone la compatibilità o meno con il rapporto di lavoro subordinato.
Di seguito si riporta in formato tabellare la predetta analisi.
Carica sociale | Compatibilità | Motivazione |
Presidente del Consiglio di Amministrazione | SÌ | Il presidente di società, come qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo amministrativo collegiale.
La compatibilità non viene meno nemmeno dall’eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.
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Carica sociale | Compatibilità | Motivazione |
Amministratore unico | NO | L’amministratore unico è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche dei poteri di controllo, di comando e di disciplina.
Manca la distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali. |
Amministratore delegato | in base alla valutazione del singolo caso specifico | La portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo è rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente.
Nelle ipotesi in cui l’amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione si ritiene esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società per detto soggetto. Diversamente, l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe all’amministratore non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, ai fini della valutazione dell’ammissibilità di detti rapporti, sono altresì rilevanti: · i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione; · la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e · la sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione. |
Socio unico | NO | La concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. |
Socio titolare di gestione esclusiva | NO | Il socio che ha assunto di fatto l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato essendo esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro. |
Socio di società di |
in base alla valutazione del singolo caso specifico | Con riguardo alla figura del socio di società di capitali che assommi in capo a sé anche l’incarico di amministratore, va vagliato caso per caso, verificando:
· l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione; · l’assoggettamento – nonostante le suddette cariche sociali – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nella sua collegialità; · elementi generali quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, ecc.; · che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, ecc.). |
L’Istituto, con la circolare n. 179/1989, aveva escluso, in linea di massima, che per i “presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società, ma tali precisazioni sono da intendersi in parte rivisitate dal successivo messaggio n. 12441/2011, nell’ambito del quale sono stati forniti chiarimenti sulla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa e il presidente della medesima.Con il messaggio n. 3359/2019, l’Inps ha illustrato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, riassumendo i principi di base espressi sul tema, con riguardo, in generale, alla figura dell’amministratore di società di capitali nelle sue funzioni tipiche di gestione e di rappresentanza dell’ente.
L’Inps ritiene, pertanto, che la semplice circostanza che il socio di società di capitali assommi in capo a sé anche l’incarico di amministratore, pur sintomatica della non sussistenza del vincolo di subordinazione, non sia di per sé sufficiente a concludere per la non configurabilità del rapporto di lavoro subordinato, in quanto in tali fattispecie vanno vagliate disgiuntamente, caso per caso, sia la condizione di possessore di parte del capitale sociale sia l’incarico gestorio.
Pertanto, una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto di lavoro subordinato, dovrà accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione, mediante la valutazione, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
- che il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente sia affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, ecc.);
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene, potere che inevitabilmente limita la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa del dipendente, oltre alla sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione e quelli derivanti da proventi societari, ecc;
- il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state .
LE CONSEGUENZE SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO SOCIETARIO
Il conflitto di interessi
Vi è una categoria di atti che l’amministratore dipendente potrebbe compiere, la quale appare in palese conflitto di interessi: ad esempio gli atti relativi al rapporto di lavoro dipendente dell’amministratore o della categoria di dipendenti cui appartiene l’amministratore stesso. Questi atti potranno essere in conflitto palese di interesse (si pensi all’amministratore che decide di concedersi un aumento di stipendio nella sua qualità di dipendente, o addirittura all’amministratore che si assuma alle dipendenze della società), oppure presentare un conflitto di interesse meno evidente (si pensi all’amministratore che è dirigente del reparto commerciale della società e assegna al reparto un bonus rilevante da distribuire tra quei dipendenti). Per le s.p.a. simili atti in conflitto di interesse sono disciplinati dall’art. 2391 cod. civ., il quale prevede che l’amministratore debba dare notizia ai componenti dell’organo amministrativo e al collegio sindacale «di ogni interesse (si noti: anche se non in conflitto) che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società» dovendosi astenere dalla deliberazione qualora sia amministratore delegato. Decisioni recanti un interesse personale dell’amministratore delegato, prese con il voto determinante di quest’ultimo potranno essere impugnate qualora ne derivi un pregiudizio alla società. Per le s.r.l. è l’art. 2475-ter a disciplinare tali situazioni, prevedendo anche l’annullabilità dei contratti stipulati in situazione di conflitto di interesse.
Conseguenze per il lavoratore dipendente sotto il profilo previdenziale ed effetti sulla deducibilità fiscale per l’azienda
Nei casi quali quelli prospettati, in sostanza, l’Inps arriva a disconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, il diritto alla percezione della pensione al lavoratore che esercitasse attività di amministratore tale da essere incompatibile con il vincolo di subordinazione. Il lavoratore avrà il diritto al rimborso dei contributi versati, addizionati di interessi, ma non alla percezione del trattamento pensionistico. Si tratta di una sanzione assai grave che può generare un difficile contenzioso tra l’azienda e il suo lavoratore dipendente chiamato a fare parte dell’organo amministrativo. Occorrerà pertanto che si presti particolare cautela nel caso di lavoratori dipendenti chiamati a fare parte degli organi amministrativi. In merito a tali lavoratori dipendenti, si rileva come, nella maggior parte dei casi, essi vengono inquadrati quali dirigenti della società, poiché sarebbe imprudente un inquadramento inferiore, incompatibile con lo svolgimento di funzioni apicali quali quelle dell’amministratore della società. Un aspetto non trascurabile, riguarda, poi, la deducibilità dei costi sostenuti per il contratto di lavoro dipendente che dovesse essere messo in discussione a causa della carenza del vincolo di subordinazione, che è il vero punto nodale della compatibilità degli incarichi di amministratore con il contratto di lavoratore dipendente.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Arianna De Carlo – Senior Payroll Specialist & Labour Consultant
Contact: adecarlo@ldp-payroll.com