NEWSLETTER PAYROLL N.2 GENNAIO 2021

da Arianna De Carlo | Gen 19, 2021 | newsletter

LEGGE DI BILANCIO 2021 – LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO

 

è stata pubblicata sulla G.U. n. 322/2020 – S.O. n. 46 – la L. 178 del 30 dicembre 2020, Legge di Bilancio per il 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Si segnala che, nell’impossibilità di intervenire direttamente sul testo di Legge, ipotesi che avrebbe comportato un nuovo passaggio parlamentare, si è proceduto con il D.L. 182/2020, pubblicato sulla G.U. n. 323/2020, a correggere il testo dell’articolo 1, comma 8, L. 178/2020, relativo alla detrazione fiscale prevista dall’articolo 2, D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020.

Si riepilogano le principali disposizioni.

 

Articolo 1, comma 8

Ulteriore detrazione lavoro dipendente e assimilato

A seguito della modifica apportata con il D.L. 182/2020, ora la disposizione prevede che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetti, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

  1. 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 35.000 euro;
  2. 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

 

Articolo 1, commi 10-15

Esonero contributivo per l’occupazione giovanile

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate in tale periodo, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% (fino al 31 dicembre 2020 era pari al 50%), per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (fino al 31 dicembre 2020 era pari a 3.000 euro annui) con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (fino al 31 dicembre 2020 il limite di età era under 35 anni).

Viene modificata, sempre per il biennio 2021-2022, la condizione di accesso prevista dall’articolo 1, comma 104, L. 205/2017: l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Di fatto, il nuovo comma 104 accorpa anche la previsione del comma 105 (che prevedeva un divieto di licenziamento di 6 mesi), non modificata dalla Legge di Bilancio 2021.

Infine, il comma 13 della Legge di Bilancio 2021 prevede che il nuovo esonero totale non si applichi alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, L. 205/2017 (prosecuzione con conferma apprendistato e assunzione di ex studenti già accolti in alternanza scuola lavoro o con apprendistato di 1° e 3° livello).

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, (Temporary Framework COVID-19) e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni dell’articolo 1, commi 10-13, è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Rimangono confermate le altre condizioni previste dalla L. 205/2017 e, in particolare, che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, con l’eccezione di eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, e la portabilità del residuo in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato.

 

Articolo 1, comma 11

Esonero contributivo per l’occupazione giovanile sud

L’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, previsto dal comma 10, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

Articolo 1, commi 16-19

Esonero contributivo assunzione donne

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% (in precedenza era pari al 50%) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Si specifica, inoltre, che tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Infine, il beneficio previsto dai commi 16-19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Articolo 1, commi 23-24

Rientro al lavoro delle lavoratrici madri

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Fondo politiche per la famiglia), per l’anno 2021 è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Le modalità di attribuzione delle risorse saranno definite con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Articolo 1, commi 29-32

Esonero contributivo Inpgi

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati (Inpgi) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di Legge, ai dipendenti iscritti alla Gestione sostitutiva dell’Inpgi, con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

 

Articolo 1, comma 33

Esonero contributivo imprenditori agricoli

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 (data ultima per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola) l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, L. 160/2019, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

Articolo 1, comma 50

Rientro dei cervelli

Il comma 50 consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei c.d. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati.

Sono stati aggiunti i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’articolo 5, D.L. 34/2019, in base al quale soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2 (soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia) che siano stati iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:

  1. un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  2. un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Sono esclusi da tali disposizioni gli sportivi professionisti (L. 91/1981).

 

Articolo 1, commi 161-169

Esonero contributivo Sud ex D.L. 104/2020

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 104/2020, modulato come segue:

  1. in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  2. in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  3. in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

L’agevolazione non si applica:

  1. agli enti pubblici economici;
  2. agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  3. agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  4. alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (Asp), e iscritte nel Registro delle persone giuridiche;
  5. alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;
  6. ai consorzi di bonifica;
  7. ai consorzi industriali;
  8. agli enti morali;
  9. agli enti ecclesiastici.

L’agevolazione è concessa:

  • dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
  • dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

 

Articolo 1, comma 278

Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’articolo 44, D.L. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

L’accesso all’ammortizzatore, subordinato al previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

 

Articolo 1, comma 279

Rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di causale

Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

 

Articolo 1, comma 285

Proroga Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale

L’intervento di integrazione salariale straordinario di cui all’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è prorogato per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

L’ammortizzatore è previsto per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, sino al limite massimo di 12 mesi.

 

Articolo 1, comma 290

Cigs e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di Cigs e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per l’anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al predetto Fondo.

 

Articolo 1, commi 299-302

Integrazioni salariali COVID-19

Si prevede la proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021.

In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cigo, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di febbraio 2021.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini indicati sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Articolo 1, comma 303

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (ad esempio, Fsba), garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità delle integrazioni COVID-19, ovvero per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

 

Articolo 1, comma 304

Cisoa COVID-19

Il trattamento di Cisoa, di cui all’articolo 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di Cisoa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020, sono imputati ai 90 giorni della nuova disposizione. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di febbraio 2021. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato D.L. 104/2020, e ai sensi dell’articolo 1, commi 299-314, L. 178/2020, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8, L. 457/1972.

 

Articolo 1, comma 305

Lavoratori beneficiari integrazioni salariali COVID-19

Gli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza al 1° gennaio 2021.

 

Articolo 1, commi 306-308

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico ex articolo 3, D.L. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

Per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Articolo 1, commi 309-311

Divieto di licenziamento

Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È, altresì, confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.

Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1, D.L. 22/2015 (NASpI). Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Articolo 1, comma 362

Assegno natalità – bonus bebè

L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, L. 160/2019, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

 

Articolo 1, commi 363-364

Congedo di paternità

Per il 2021 il congedo di paternità obbligatorio viene esteso a 10 giorni (nel 2020 erano 7), fruibili anche in via non continuativa.

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

Si ricorda che il comma 25 estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità.

 

Articolo 1, commi 481-483

Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Tali disposizioni prevedono quanto segue:

  • “2. Fino al 28 febbraio 2021 (prima 15 ottobre 2020) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”;
  • “2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 (prima 31 dicembre 2020), i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Inps, connessi con le tutele di cui sopra, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Articolo 1, comma 484

Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria

Dal 1° gennaio 2021, per effetto delle modifiche all’articolo 26, comma 3, D.L. 18/2020, il medico curante redige il certificato di malattia senza gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, che prima dovevano, invece, essere inseriti.

 

Articolo 1, comma 1094

Sospensione notifica cartelle di pagamento

Modificando l’articolo 35, D.L. 109/2018, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Articolo 1, comma 1127

Incentivo fiscale per il rientro dei cervelli

L’articolo 2, comma 1, lettera b), L. 238/2010, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un’attività di studio all’estero.

 

 

LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

 

Milano, 07/01/2021

Con i migliori saluti

LDP PAYROLL SRL-STP

Arianna De Carlo

Head of Payroll Department

 

 

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