NEWSLETTER PAYROLL N.1 SETTEMBRE 2021

da Arianna De Carlo | Set 8, 2021 | newsletter

ESONERO CONTRIBUTIVO AUTONOMI – NOVITÀ

 

Come noto, la Legge di Bilancio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria, aveva previsto una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti e collaboratori iscritti dalla gestione separata) iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private di previdenza.

Si ricorda che tale esonero parziale, nella misura massima di 3.000 euro annui da riparametrare a mese, spetta a quei soggetti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito un calo del fatturato, o dei corrispettivi, nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Tale somma riguarderà la contribuzione minimale in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Sono naturalmente ricompresi anche i soci di società e i professionisti partecipanti a uno studio associato.

Ulteriori condizioni di spettanza sono legate a: regolarità contributiva; non essere titolari di pensione diretta o di assegno di invalidità; non essere lavoratori dipendenti.

Erano, quindi, previsti 2 distinti termini di invio della domanda, a pena di decadenza:

  • 31 luglio 2021 per gli iscritti alle Gestioni Inps;
  • 31 ottobre 2021 per gli iscritti alle casse professionali.

Il tutto era, però, subordinato all’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale di attuazione.

Tale decreto, pronto fin dal 17 maggio scorso, è stato tuttavia pubblicato, sul sito ministeriale, soltanto in data 27 luglio. Da ciò l’inevitabile postergazione della scadenza prevista, per il 31 luglio 2021, dato anche che l’Inps avrebbe dovuto indicare, con apposita circolare, le istruzioni per la domanda.

Con messaggio n. 2761/2021, l’Inps, considerati i tempi anzidetti, comunica che tale scadenza viene spostata al 30 settembre 2021, preannunciando l’uscita di una prossima circolare, a mezzo della quale saranno dettate le modalità di inoltro della richiesta.

 

 

 

LA TASSAZIONE DEL LAVORO IN SMART WORKING

 

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 458/E/2021, ha fornito indicazioni in merito alla tassazione del reddito da lavoro svolto in smart working da lavoratori distaccati dall’Italia all’estero.

Il quesito affrontato dall’Agenzia delle entrate riguarda la gestione tributaria di lavoratori distaccati dall’Italia in Cina, costretti a ritornare in Italia a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La società istante, visto il combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, Tuir, e dell’articolo 23, Tuir, chiede all’Agenzia delle entrate di chiarire quali siano gli obblighi del sostituto d’imposta nei confronti di quei dipendenti che, trovandosi per via delle restrizioni dovute al COVID fisicamente in Italia, hanno continuato la loro attività a esclusivo beneficio della distaccataria cinese tramite smart working.

In particolare, l’Istante chiede:

  • se per i dipendenti che abbiano trascorso in Italia, durante l’anno bisestile 2020, meno di 184 giorni, il compenso relativo ai giorni di lavoro svolti in Italia sia da considerare come reddito prodotto nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e, in quanto tale, sia da assoggettare a imposizione in Italia;
  • se la permanenza in Italia per più di 184 giorni durante il 2020, dei dipendenti della società istante abbia comportato, in linea di principio, una modifica nel loro status di residenza fiscale;
  • qualora questi ultimi dipendenti fossero da considerare residenti in Italia, se la base imponibile di lavoro dipendente possa essere determinata ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, Tuir, considerando fittiziamente di fonte estera il reddito derivante da attività svolta in Italia, per cause imputabili all’emergenza sanitaria e definibili di forza maggiore, con relativa spettanza del credito per le imposte assolte all’estero;

In merito ai predetti quesiti l’Agenzia delle entrate specifica che:

  • poiché gli stipendi sono pagati da una società residente nello Stato italiano, gli importi devono essere assoggettati in entrambi gli Stati, salvo il riconoscimento del credito d’imposta da parte della Cina in qualità di Stato di residenza dei lavoratori;
  • ai fini dell’individuazione della residenza fiscale di un individuo, secondo il diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che tenga conto dell’emergenza COVID, occorre fare riferimento ai criteri indicati nel citato articolo 2, Tuir, la cui applicazione prescinde dalla circostanza che un’eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata da motivi legati alla pandemia. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir, “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”;
  • qualora i dipendenti della società istante fossero da considerare residenti in Italia, la disciplina fiscale prevista dall’articolo 51, comma 8-bis, Tuir, non può trovare applicazione, dal momento che tale disposizione richiede il soggiorno all’estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi da parte del lavoratore residente in Italia.

 

 

 

LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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