MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE CAUSA COVID-19
A causa della situazione economico sanitaria, il Legislatore, a mezzo del D.L. 73/2021, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle causali obbligatorie necessarie per i contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, e in altre ipotesi. Ciò ha influenza, infatti, anche in situazioni operative di proroga e rinnovo, oltre ad avere possibili riflessi anche in relazione all’ulteriore contratto in deroga, eccedente il limite massimo dei 24 mesi. L’INL, con propria nota del 14 settembre 2021, offre alcuni spunti sull’argomento. Con la novella legislativa è stata, infatti, demandata alla contrattazione collettiva, ossia ai “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”, la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi di durata massima). Viene richiesto che dette esigenze risultino nella loro declinazione ben specifiche, ossia che individuino ipotesi concrete, senza possibilità di utilizzo di formulazioni generiche (ad esempio, ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo”) che richiedano ulteriori puntualizzazioni all’interno del contratto individuale. È, quindi, di tutta evidenza come tali situazioni non abbiano riflessi unicamente per il caso di stipula di un contratto di durata superiore ai 12 mesi, ma vadano anche a impattare sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga. È, dunque, possibile, date queste novità, rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva. Tale indicazione normativa, secondo l’INL, sembra avere carattere strutturale.
Altra novità, introdotta dalla medesima norma, riguarda la possibilità di redigere un contratto a termine, per il caso particolare di prima stipula tra le parti, di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, di cui abbiamo già detto. Tale ipotesi derogatoria, tuttavia, risulta ex lege valida solo fino al 30 settembre 2022. Detta norma appare pertanto, al contrario della precedente, di natura transitoria e dunque non strutturale, visto il termine perentorio esposto nel testo normativo. Si noti che il termine ultimo, posto alla fine del settembre 2022, deve essere inteso come riferito alla data di formalizzazione del contratto, il quale ben potrà, quindi, prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
L’INL conclude la propria nota specificando che “le regole in materia di rinnovi e proroghe … non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022”.
SANZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSA O TARDATA DENUNCIA DI INFORTUNIO
L’Inail, con circolare n. 24/2021, interviene sull’argomento in oggetto fornendo un quadro complessivo degli adempimenti dichiarativi, in tema di infortunio sul lavoro, e delle relative sanzioni in caso di omissione o ritardo nell’invio.
Viene subito ricordato l’obbligo di presentazione, all’Istituto assicuratore, della denuncia per tutti gli infortuni intervenuti ai lavoratori e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni; ciò indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. Tale denuncia deve essere presentata, in via telematica tramite il servizio esistente sul sito Inail, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Circa l’operatività, viene evidenziato che il giorno iniziale, di decorrenza del termine, è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto notizia dal lavoratore. Se trattasi di scadenza in giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale.
Fanno eccezione a dette regole gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, per i quali la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall’infortunio.
Nel caso in cui il lavoratore venga inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni da quello dell’infortunio, e solo successivamente la prognosi venga prolungata oltre il quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nel termine inizialmente previsto (ovvero entro i 3 giorni).
Nel caso residuale in cui venga accertato che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio, e dunque non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di invio decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla sede competente via Pec.
In caso di omissione o ritardo nella presentazione, la misura della sanzione è stata aggiornata da diverse norme successive e risulta attualmente di importo da 1.290 a 7.745 euro. Viene ricordato che tale violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui al D.Lgs. 124/2004, attivabile nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati, ove le inadempienze risultino sanabili. Detta diffida si applica, altresì, anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell’adozione della diffida stessa, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. Il personale ispettivo Inail, per dette inadempienze, a seguito dell’estensione del potere di diffida anche al personale degli Istituti previdenziali, è quindi tenuto ad applicare tale procedura. Qualora il trasgressore non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta per il caso di diffida, i funzionari dell’Inail che hanno rilevato l’inadempienza e attivato il procedimento devono fare immediatamente rapporto al competente ITL. In tale situazione, l’ITL provvederà all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, con sanzione ridotta pari a 2.580 euro, ovvero il doppio del minimo della sanzione edittale.
Le sanzioni dovranno essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.
Viene, infine, ricordato che è in vigore l’obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008, in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) per casi di infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. L’invio della comunicazione deve essere effettuato entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Per tale adempimento è stato predisposto il servizio telematico per la comunicazione di infortunio, sul sito Inail, denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Nel caso in cui per un infortunio sul lavoro, inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni, e che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al Sinp tramite l’Inail, venga prolungata la prognosi oltre i 3 giorni dall’evento, è stata prevista un’apposita funzione del servizio, che consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della denuncia di infortunio all’Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione effettuata.
La violazione dell’invio della denuncia di infortunio si qualifica come un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, per cui la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia; da tale data, quindi, decorre il termine di prescrizione quinquennale. Per il caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni, per il quale il medico rilasci una certificazione di continuazione dell’infortunio, con prognosi che si prolunga quindi oltre i 3 giorni dall’evento, la data di commissione dell’illecito (come detto il giorno successivo alla scadenza del termine) è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico di infortunio che prolunga la prognosi.
Viene, infine, fatto presente che l’accertamento dell’omessa denuncia di infortunio presuppone il sussistere di queste condizioni:
- la ricezione da parte dell’Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro 3 giorni;
- la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di 2 giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
- la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.
La sede Inail, qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia stessa, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera. Per le denunce tardive le sedi Inail dovranno provvedere all’immediata contestazione e notificazione della violazione accertata, tramite la diffida obbligatoria.
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.