NOVITA’ PER LA RISCOSSIONE DEL DECRETO FISCALE
Il Decreto Fiscale (D.L. 146/2021), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della definizione agevolata.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili anche un vademecum e le Faq sul tema.
Definizione agevolata (articolo 1)
Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-ter, saldo e stralcio e rottamazione UE (articolo 1): la norma prevede la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal Decreto Sostegni-bis.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse UE scadute il:
- 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020;
- 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018; pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Estensione del termine di pagamento delle cartelle (articolo 2)
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Rateizzazioni (articolo 3)
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione COVID-19 (articolo 3, comma 1):
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa dell’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate, che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa;
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa dell’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione COVID-19 (articolo 3, commi 2 e 3): per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa dell’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020-31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre, in quanto la scadenza fissata dal D.L. 146/2021 coincide con un giorno festivo).
VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI – CONTRIBUTO ESONERATIVO E SANZIONI
Il Ministero del lavoro, con notizia del 30 settembre 2021, ha dato conto della firma di 2 decreti che aggiornano, da una parte, gli importi da versare a titolo di contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità disabile non assunta e, dall’altra parte, le sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo disabili, come previsto dalla L. 68/1999.
Nello specifico, l’articolo 5, L. 68/1999, dispone che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, che, data peculiarità della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, la condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, di 39,21 euro.
Al successivo articolo 15, le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiono agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, secondo la nuova misura prevista dal decreto, di 702,43 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI GIOVANI
L’Inps, con messaggio n. 3389/2021, ha illustrato le modalità operative per fruire dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come previsto dalla L. 178/2020.
L’esonero contributivo, già previsto dalla L. 205/2017 (articolo 1, commi 100-107), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.
La durata dell’esonero contributivo aumenta a 48 mesi in caso di assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Sotto l’aspetto soggettivo, il beneficio è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Restano esclude le P.A. elencate nell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e le imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.
In merito all’aspetto oggettivo, l’incentivo non trova applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico e non è cumulabile con altri esoneri.
L’agevolazione è soggetta ai limiti del c.d. Temporary Framework.
Chi ha usufruito dell’esonero al 50% (c.d. Geco ex L. 205/2017) dovrà restituire il predetto beneficio per poter usufruire del nuovo esonero nella misura del 100%.
Il messaggio Inps illustra le modalità operative di recupero dell’esonero, che potranno partire dall’UniEmens di settembre 2021.
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.