NEWSLETTER PAYROLL MARZO 2022

da Arianna De Carlo | Mar 10, 2022 | newsletter

RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITÀ PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI

 

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere ogni 2 anni, in modalità esclusivamente telematica attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e trasmesso alle Rsa, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cig, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto.

Qualora, nei termini prescritti, le aziende tenute non trasmettano il rapporto, la DRL le invita a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa e, qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Inoltre, l’Ispettorato del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, nel caso di rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

È atteso il decreto che definirà le indicazioni per la redazione del rapporto, le informazioni da inserire e le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell’azienda interessata, nonché le modalità di trasmissione ai/alle consiglieri/consigliere di parità degli elenchi delle aziende tenute all’obbligo.

Il Ministero del lavoro ha dato notizia sul proprio sito che, dall’11 febbraio 2022, e in attesa che sia adottato il nuovo D.M. per l’aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti (che sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC), potranno accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali Spid. Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.

Dopo l’emanazione del citato D.M. saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato con le novità introdotte all’articolo 46, D.Lgs. 198/2006.

 

OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

Considerato che l’articolo 13, D.L. 146/2021, ha introdotto importanti modifiche all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con la circolare n. 1/2022 l’INL ha fornito le prime indicazioni sulle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, rimandando a successiva nota quelle in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. 146/2021.

 

Soggetti destinatari degli obblighi formativi

Una prima novità prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro. Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale provveda all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo è, quindi, elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico, con la conseguenza che la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sarà stato adottato il predetto accordo.

Rispetto a dirigenti e preposti va ricordato che la norma già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che gli stessi dovessero ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, i cui contenuti comprendono i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il Legislatore oggi richiede, invece, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo citato. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La modifica normativa intervenuta non fa venire meno, nelle more dell’adozione dell’accordo, l’obbligo formativo: dirigenti e preposti dovranno, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221/2011 adottato dalla Conferenza, che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

Con specifico riferimento al preposto, è bene specificare che i requisiti dell’adeguatezza e specificità della sua formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono alla formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, perciò anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza, che, ci si augura, come in passato, vorrà introdurre un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

 

Provvedimento di prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022, perciò i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini dell’adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.

 

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento, che già doveva avvenire a mezzo di persona esperta e sul luogo di lavoro, ma rispetto al quale ora è precisato che consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Sono, quindi, stati definiti i contenuti obbligatori dell’attività di addestramento, che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il loro tracciamento in un “apposito registro informatizzato” che riguarda le attività svolte dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o dell’“esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina, mentre non rileva, ai fini sanzionatori, il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile per le procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

 

 

AGEVOLAZIONE FISCALE RIMPATRIATI E SMART WORKING

 

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 55/E/2022, ha precisato che il lavoratore c.d. impatriato potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per tali soggetti anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità smart working rimanendo alle dipendenze di datore di lavoro estero, a condizione che lo stesso trasferisca la residenza fiscale in Italia.

Si ricorda che i lavoratori impatriati, al fine di ottenere il regime di favore previsto dall’articolo 16, D.lgs. 147/2015, devono:

  • trasferire la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, Tuir;
  • non essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si devono impegnare a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

 

LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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