AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL 2021
Con la circolare n. 28/2021, l’Inps fornisce alcuni importanti chiarimenti sugli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 e, in particolare, su Cigo, Cigd e assegno ordinario. Per la verità, l’Istituto aveva già avviato la possibilità di procedere alla presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori sociali per il 2021. Nello specifico, il messaggio n. 406/2021 comunicava che veniva reso disponibile, nel portale Inps, il servizio telematico per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021. Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario occorrerà trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
Le suddette istanze potranno essere inoltrate a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle 6 settimane richieste ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020.
Le domande di concessione del trattamento di Cisoa devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
La circolare evidenzia, altresì, che i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti d’integrazione salariale, per una durata massima di 12 settimane, da collocarsi nei periodi compresi:
- tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la Cigo;
- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per Aso e Cigd.
Per la Cisoa la durata massima è di 90 giorni, sempre da fruire tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, ai sensi della norma previgente, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.
In tale contesto, chiarisce ancora l’Istituto, l’accesso ai nuovi periodi non è subordinato all’avvenuta fruizione in precedenza di periodi d’integrazione salariale. Si conferma, peraltro come già avveniva con il Decreto Agosto, la disposizione secondo la quale se un datore di lavoro avesse richiesto e avesse avuto l’autorizzazione per le 12 settimane previste, i periodi che non fossero poi stati effettivamente fruiti non potranno essere recuperati.
Lavoratori a cui si rivolgono le tutele
Al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, l’Istituto allarga, per tutti i settori di attività, la possibilità di richiedere la prestazione per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro al 4 gennaio 2021. Si ricorda che la Legge di Bilancio faceva riferimento solamente ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.
L’allargamento della platea dei destinatari è stato giustificato dal fatto dal calendario delle festività di inizio 2021. Riguardo al suddetto requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., e di assunzioni in seguito di cambio di appalto in cui operano le clausole sociali con passaggio dei lavoratori dall’impresa uscente alla subentrante, confermando l’orientamento assunto fino ad ora, l’Inps precisa che si debba computare anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Contributo addizionale
La circolare Inps n. 28/2021 conferma che ai nuovi trattamenti previsti dalla L. 178/2020 non si applica il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. 148/2015.
Domande di assegno ordinario del Fis
Con riferimento all’assegno ordinario l’Inps, in ordine al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, cambia radicalmente l’orientamento fino ad ora assunto. Infatti, difformemente da quanto era stato enunciato nella circolare n. 84/2020, l’assegno ordinario è ora concesso ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Ciò significa che sarà cura dei datori di lavoro e dei loro intermediari verificare il limite dimensionale ad ogni istanza e procedere, se la media sarà inferiore a 5 dipendenti, a richiedere la Cigd.
Con il messaggio n. 769/2021, l’Inps ha poi, però, precisato che ciò vale solo per le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei D.L. 104/2020 e 137/2020, mentre per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei citati Decreti, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla L. 178/2020, restano valide le precedenti indicazioni, secondo cui si potrà tener conto del requisito occupazionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
È utile evidenziare che resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalle strutture territoriali Inps.
Termini per la trasmissione delle domande e per il pagamento diretto
Il termine per la trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro i 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. La circolare conferma la possibilità di richiedere il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%. Al riguardo si rammenta che, in tale specifico caso, la presentazione delle domande di Cigo, Cigd e di Aso deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. A seguito dell’autorizzazione dell’Inps, e nei medesimi termini sopra indicati, i datori di lavoro dovranno inviare, tramite il modello SR41 semplificato, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale.
La circolare fornisce, altresì, alcune indicazioni su altri interventi della Legge di Bilancio 2021 relativi a:
- proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva;
- proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center;
- proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;
- Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- prestazioni integrative della Cigd.
DOMANDA ON LINE DI CONGEDO PER DAD
L’Inps, con messaggio n. 515/2021, ha fornito istruzioni in merito alla procedura per l’invio on line delle domande di congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il congedo straordinario si rivolge ai genitori, lavoratori dipendenti, di figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle zone rosse, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, e ai i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER CHI NON RICHIEDE INTEGRAZIONI SALARIALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale COVID introdotti. Con la circolare n. 30/2021 l’Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
L’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale COVID comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo per il cui riconoscimento i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020. L’importo dell’esonero deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 8 settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
Si evidenzia che l’applicazione del beneficio è però subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e che, quindi, l’Inps emanerà le istruzioni per la sua fruizione solo dopo che sarà intervenuta tale autorizzazione.
Datori di lavoro interessati
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati (identificati sulla base della matricola Inps), anche non imprenditori, salvo quelli del settore agricolo, che abbiano fruito delle integrazioni salariali COVID nei mesi di maggio e/o giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano gli stessi in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
Nelle ipotesi di cessione di ramo d’azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero permane in capo al datore di lavoro cedente, che potrà fruirne solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione. In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), invece, l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.
Chi accede all’esonero non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale per COVID-19 ai sensi della L. 178/2020, ma potrà utilizzare ammortizzatori ordinari. Essendo la scelta operata per singola unità produttiva, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre delle integrazioni salariali e in tale ipotesi l’esonero potrà essere goduto nei limiti della contribuzione dovuta con riferimento alle unità produttive non interessate dai nuovi trattamenti di integrazione salariale. Il beneficio contributivo spetta, inoltre, anche a chi rinunci alla spendita del residuo di esonero ex D.L. 137/2020 e non si avvalga delle integrazioni salariali della Legge di Bilancio 2021.
Misura dell’esonero
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’ammontare così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile che può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di 8 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. La quota di esonero fruibile non può superare la contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. La retribuzione persa nei mesi di maggio e/o giugno 2020 deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’Inail;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (Durc);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La L. 178/2020 prevede, poi, che, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro si attenga al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, per ora previsto fino al 31 marzo 2021, valutazione da effettuarsi sull’intera matricola aziendale e la cui violazione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.
Aiuti di Stato
Il beneficio contributivo è misura selettiva e, quindi, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea, che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre, dato che l’aiuto è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, si applica la previsione secondo la quale i beneficiari soggetti alla c.d. clausola Deggendorf, accedono agli aiuti al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.
L’Inps registrerà la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento con altre misure
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 ss., L. 205/2017) e con il c.d. incentivo IoLavoro.
Nelle ipotesi di cumulo dell’agevolazione con altri regimi agevolati (ad esempio, incentivi occupazionali), la cumulabilità si applica solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o all’assunzione di beneficiari di NASpI).
La cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale (l’ultimo esonero introdotto si cumula con i precedenti), quindi la misura in trattazione troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Laddove, invece, le previsioni normative prevedano un abbattimento totale della contribuzione datoriale (ad esempio, esonero per l’assunzione di donne ex L. 92/2012), l’esonero può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile (si ricorda, al riguardo, che l’agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali, ma nel limite di 6.000 euro annui). Infine, con riferimento alle agevolazioni che siano state introdotte contemporaneamente nell’ordinamento (ad esempio la c.d. decontribuzione Sud), l’applicazione dell’esonero in oggetto preclude quella della c.d. decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura, ma al termine della fruizione si potrà accedere, per il periodo di spettanza, alla c.d. decontribuzione Sud.
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,
Arianna De Carlo
Head of Payroll Department