ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI E MAGGIORAZIONI ANF
Assegno temporaneo
Entra in vigore dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l’assegno temporaneo per figli minori, che accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a gennaio 2022. L’accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari del richiedente non beneficiari dell’assegno nucleo familiare e con Isee inferiore a 50.000 euro annui. Al momento della presentazione della domanda e per la durata del trattamento il richiedente deve:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. n. 159/2013, secondo la tabella di cui all’articolo 2, D.L. 79/2021.
L’importo mensile dell’assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di Isee fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
In attesa di apposita circolare, con il messaggio n. 2371/2021 l’Inps ha offerto le prime indicazioni sull’attuazione della misura introdotta dal D.L. 79/2021. La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), o una Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on-line la procedura telematica dedicata. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio. Dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Nelle more dell’attuazione della L. 46/2021, sono, inoltre, compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:
- assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- Fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, Tuir;
- assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).
Resta esclusa la compatibilità con l’Anf, per il quale sono confermate le disposizioni vigenti.
L’erogazione avviene mediate accredito su Iban del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.
Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante.
Maggiorazioni Anf
Inoltre, il D.L. 79/2021, all’articolo 5, riconosce agli aventi diritto all’Anf che dovranno attendere per poter godere dell’assegno universale, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di: 37,50 euro, per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli; 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.
Con il messaggio n. 2331/2021 l’Inps ha diffuso le tabelle relative al consueto adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Anf alle diverse tipologie di nuclei. Le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5, D.L. 79/2021. Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Gli importi saranno calcolati dall’Inps comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali. Ulteriori indicazioni operative in riferimento alle maggiorazioni saranno poi oggetto di apposita circolare. L’Inps ha anche dato il via libera all’inoltro, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, della domanda telematica di Anf per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.
CONTRATTO A TERMINE – CHIARIMENTI SULLA DEROGA ASSISTITA PRESSO L’ITL
L’INL, con nota n. 804/2021, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativamente alla possibilità di stipula di un contratto a termine, con durata superiore a 24 mesi (maggiore durata normativamente prevista), e per un massimo di ulteriori 12 mesi. Il caso esaminato è abbastanza peculiare, data la natura del datore di lavoro, ma consente comunque di trarre alcune interessanti osservazioni da quanto esposto nell’atto amministrativo.
Premesso che l’attuale disciplina del tipo contrattuale si riscontra nell’ambito della normativa conosciuta come Codice dei contratti (D.Lgs. 81/2015), si ricorda che, dopo le modifiche apportate dal Decreto Dignità, il contratto a termine è soggetto a una durata massima di 24 mesi, di cui è possibile che 12 siano acausali e ulteriori 12, invece, sottoposti a specifiche causali normativamente delineate.
Molte sono, invero, le casistiche operative, qui non riassumibili, in relazione alla presenza delle causali. Ai fini dell’atto in esame, tuttavia, basta ricordare la durata massima dei 24 mesi e la possibilità offerta alle parti, per un prolungamento al massimo di ulteriori 12 mesi (36 mesi in totale), purché con stipula dell’accordo in sede assistita presso l’ITL competente (articolo 19).
Si deve tuttavia notare, ed è questa l’utilità della nota in commento, come la norma, che detta la durata massima di un rapporto a tempo determinato tra 2 parti, indichi con chiarezza che deve trattarsi di atti “conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale”. Tale specifica deve, quindi, essere valorizzata in tutta la sua efficacia. Il limite di durata massima dei 24 mesi si verifica, pertanto, per sommatoria di contratti, tra le medesime parti, che riguardino un’identica mansione del lavoratore, inquadrabile nello stesso livello e per uguale categoria legale di inquadramento (dirigenti, quadri, impiegati e operai).
Ne deriva, quindi, che in caso di diverso inquadramento il nuovo contratto non sarà addizionabile, quanto al limite di durata massima, con contratti a termine in precedenza stipulati tra le parti.
La deroga assistita, con stipula dell’ulteriore contratto presso ITL, si attaglia quindi al caso di raggiungimento del limite dei 24 mesi per lo svolgimento di stesse mansioni, di pari livello e categoria legale. Nel caso di un mutamento di inquadramento, pertanto, il calcolo del limite di durata inizierà daccapo, non essendo necessaria alcuna stipula in sede assistita.
L’ITL conclude che potrebbero rinvenirsi casistiche di elusione della norma, con stipula di ripetuti contratti a termine con mutamento di mansione. Per tale motivo gli ispettori sono chiamati a valutare con attenzione le situazioni che possano apparire dubbie.
PIANO DI WELFARE AZIENDALE E RIMBORSO STRUMENTI PER SVOLGIMENTO LEZIONI IN DAD
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 37/E/2021, ha precisato che il rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, c.d. DAD, è da considerare esente quando, all’interno di un piano di welfare aziendale, sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.
A mente dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, non concorrono al reddito “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate, per quanto concerne le modalità di erogazione delle predette prestazioni, la disposizione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi, che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell’attività didattica in presenza, hanno previsto l’adozione, da parte degli istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la didattica a distanza (c.d. DAD).
Con tale modalità di didattica il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella c.d. “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.
L’Amministrazione finanziaria conclude che, in tale contesto, il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione; pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non deve generare reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir.
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.