NEWSLETTER PAYROLL N.1 GENNAIO 2021

da Arianna De Carlo | Gen 7, 2021 | newsletter

CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 125/2020

 

È stata pubblicata in G.U. la L. 159/2020, di conversione del D.L. 125/2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”.

Tra le novità, si segnalano le seguenti.

 

Lavoro agile

Sono stati prorogati fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, non oltre lo stato di emergenza:

  • l’obbligo di comunicazione telematica dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione in modalità agile;
  • la possibilità di usufruire delle modalità semplificate in assenza di accordi individuali.
Riscossione

Scadono il 31 gennaio 2021 i versamenti in origine scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti della prima zona rossa) al 31 dicembre 2020 (prima 15 ottobre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010.

Sono ricompresi nella sospensione anche le notifiche delle nuove cartelle, gli invii di altri atti della riscossione, nonché la possibilità di avviare azioni cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).

Pignoramenti

La ripresa degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo ex articolo 53, D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, è posticipata al 1° gennaio 2021.

 

Oggetto: I chiarimenti dell’INPS in materia di ammortizzatori sociali ex DL 137/2020

 

Con la circ. 139/2020, l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), come integrato dai successivi DL 149/2020 (c.d. DL “Ristori-bis”) e 157/2020 (c.d. DL “Ristori-quater”), all’impianto normativo in materia di trattamenti di integrazioni salariali previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.Di seguito quanto specificato dall’Istituto previdenziale.

 

Come noto, il DL 137/2020 ha implementato l’insieme delle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, sono state disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (CIGD), da usufruire tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021

Le 6 settimane sono riconosciute

  • ai datori di lavoro che hanno esaurito le precedenti 18 settimane previste dal DL 104/2020 (DL “Agosto”);
  • nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure del DPCM 24.10.2020, da ultimo aggiornato dal DPCM 3.12.2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività’ economiche e produttive.

 

Con riferimento alla prima tipologia di soggetti, ovvero a coloro che hanno completato le 18 settimane del DL “Agosto”, l’INPS ha precisato che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal DL 104/2020, da parte delle strutture territoriali dell’Istituto medesimo.

Il decreto “Ristori” ha poi confermato che i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al:

  • 9% se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%;
  • 18% se non si è verificata una riduzione del fatturato.

 

N.B.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che:

·     hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;

·     per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;

·     dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

 

Da quanto sopra esposto si evince che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal DL 104/2020, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13.7.2020 al 31.12.2020.

 

ESEMPIO 1

Se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa dal 26.10.2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12.7.2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al DL 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31.12.2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

 

ESEMPIO 2

Se ad un’azienda è stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al DL 104/2020, la stessa potrà richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal DL 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16.11.2020 al 31.1.2021.

Per quanto attiene i periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del c.d. DL “Agosto” (9+9 settimane), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020, è stato previsto che gli stessi sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane introdotte dal nuovo decreto.

Pertanto, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19.10.2020 al 19.12.2020 – le seconde 9 settimane di CIGO, CIG in deroga o di assegno ordinario previste dal DL 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31.1.2021.

 

LAVORATORI INTERESSATI

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal DL 137/2020 e dal DL 104/2020 trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9.11.2020.

Attenzione:

Con riferimento ai trattamenti disciplinati dal DL 104/2020, l’INPS ha chiarito che questi possono applicarsi ai lavoratori in organico alla data del 9.11.2020 purché la presentazione delle domande di accesso ai relativi trattamenti rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali.

Su conforme parere ministeriale, sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del DL 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9.11.2020.

Diversamente, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali ex DL 104/2020, potranno includere i lavoratori in forza alla data del 9.11.2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali.

 

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

L’Istituto previdenziale ha precisato che il DL 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti di cassa integrazione in deroga; pertanto, la domanda di CIG in deroga – da inviare esclusivamente all’INPS – dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Restano esclusi i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

 

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Resta confermato che il termine – decadenziale – per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’INPS ha ricordato che i termini decadenziali non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

 

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI UTILI AL PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI

Confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento (modello “SR41” semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

 

Milano, 07/01/2021

Con i migliori saluti

LDP PAYROLL SRL-STP

Arianna De Carlo

Head of Payroll Department

 

 

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