CONVERSIONE D.L. SOSTEGNI-BIS – NOVITÀ PER IL CONTRATTO A TERMINE
In sede di conversione in L. 106/2021 (G.U. n. 176/2021, S.O. n. 25) del D.L. Sostegni-bis (D.L. 73/2021), che di fatto converte in legge anche le misure introdotte con il D.L. 99/2021, è stato aggiunto il nuovo articolo 41-bis in materia di contratti a tempo determinato.
In particolare, in primo luogo si modifica l’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, aggiungendo tra le causali che possono legittimare l’apposizione di un termine a un contratto di lavoro, ove specificatamente prevista (per rapporti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi; contratto in deroga presso l’ITL; rinnovi a prescindere dalla durata del rapporto; proroghe al superamento dei 12 mesi di rapporto), le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51”.
Pertanto, si riconosce alla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché gli accordi siano sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la possibilità di definire specifiche causali di utilizzo del contratto a termine, ulteriori rispetto a quanto già previsto dall’articolo 19, comma 1.
Tuttavia, con il successivo comma 1.1, aggiunto all’articolo 19, D.Lgs. 81/2015, si stabilisce che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”: dal combinato disposto delle 2 norme, pertanto, la possibilità di intervento da parte dei contratti collettivi in materia di causali sembrerebbe temporanea, fino al 30 settembre 2022, anche se risulta poco comprensibile perché modificare il D.Lgs. 81/2015 con una norma che avrà pochi mesi di vita.
LAVORATORI FRAGILI
Lo scorso 5 luglio l’INL, in relazione alle disposizioni normative emergenziali per i lavoratori in condizioni di rischio, aveva fatto il punto sulla situazione con la nota n. 10962/2021, da ritenersi ora superata a seguito dell’entrata in vigore, dal 23 luglio, del D.L. 105/2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale e al 31 ottobre 2021 le disposizioni sui lavoratori fragili.
Riportiamo comunque il contenuto della nota, utile ai fini del ragionamento ivi contenuto.
L’articolo 26, D.L. 18/2020, prevede che, fino al 30 giugno 2021, se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti c.d. fragili (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto, unitamente al divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di tali assenze dal servizio.
Inoltre, ai sensi del comma 2-bis della medesima disposizione era statuito che “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Non essendo, però, al momento dell’emissione della nota, intervenute ulteriori disposizioni normative in materia, secondo l’INL, ai suddetti lavoratori, dal 1° luglio 2021, doveva ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 105/2021, la disposizione del comma 2-bis è prorogata al 31 ottobre 2021 ed è applicabile anche al periodo tra il 1° luglio e il 23 luglio 2021.
La nota evidenziava, altresì, la proroga:
- al 31 luglio 2021 dell’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità), ora spostata al 31 dicembre 2021;
- al 31 dicembre 2021 della possibilità di avviare lo smart working con modalità semplificate.
Per tali motivi, così come l’INL indicava opportuno per i propri dipendenti, sarebbe stato raccomandabile, in assenza delle proroghe del D.L. 105/2021, relativamente ai lavoratori fragili e prima del loro rientro in presenza, acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale), al fine di valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali l’osservanza di misure di sicurezza, eventualmente più restrittive.
FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA DEL CONGEDO 2021 PER GENITORI
Il congedo 2021 COVID per genitori di figli under 14 o di figli disabili di qualunque età può essere fruito in modalità oraria da entrambi i genitori nella stessa giornata, purché in ore differenti.
È questa una delle maggiori novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L 30/2021, come ha ricordato l’Inps con la circolare n. 96/2021. Come si ricorderà, il citato Decreto aveva previsto un congedo fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato indennizzato (c.d. congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
In sede di conversione, la L. 61/2021 ha modificato l’impianto originario, precisando che il congedo 2021 per genitori è fruibile anche nei casi di sospensione dell’attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave. Tale precisazione normativa conferma la possibilità di fruire del congedo di cui trattasi anche per i figli iscritti ad asili nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
Oltre a ciò, si introduce la possibilità di fruire del congedo 2021 per genitori anche in modalità oraria a decorrere dal 13 maggio 2021. Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in argomento antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale che decorre dal 13 maggio 2021.
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del congedo 2021 per genitori in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica all’Inps, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.
Il congedo 2021 per genitori in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori, purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del congedo 2021 per genitori con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei 2 genitori, nello stesso arco temporale, è, invece, possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.
Sono, invece, compatibili 2 richieste di congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei 2 genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei 2 genitori è, inoltre, possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.
Il congedo 2021 per genitori in modalità oraria:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40, D.Lgs. 151/2001, fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare 2 situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
MAGGIORAZIONE ANF E ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
L’Inps, con circolare n. 92/2021, ha fornito indicazioni in merito alla richiesta e fruizione della maggiorazione dell’Anf prevista dal D.L. 79/2021.
Di seguito i principali chiarimenti:
- a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuta una maggiorazione di:
- 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
- 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli;
- la maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di Anf superiore a zero;
- la maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni, se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi;
- per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative.
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.