NEWSLETTER PAYROLL MARZO 2024

Riforma IRPEF

La nuova tassazione dei redditi

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.Lgs. 216/2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”. In particolare, di seguito si indicano le principali modifiche.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Per l’anno 2024, l’imposta lorda Irpef è calcolata applicando le seguenti aliquote:
a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Per l’anno 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. La no tax area arriverà fino a 8.500 euro.

Trattamento integrativo

Con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), Tuir, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro è prevista una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, Tuir, in relazione a:
a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
Le Regioni e i Comuni avranno più tempo per adeguare le addizionali ai nuovi scaglioni.

Esonero previdenziale per le lavoratrici madri nella legge di bilancio 2024

Con la recente Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il Legislatore ha previsto 2 distinte e temporanee forme di esonero, dal pagamento della contribuzione previdenziale a proprio carico, per le lavoratrici madri aventi specifiche caratteristiche.
Queste in sintesi le disposizioni:

  • un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (triennale);
  • un esonero similare viene previsto anche per le lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ma solo per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (annuale).

Tale agevolazione si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale, a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.
La norma specifica, inoltre, che l’applicazione del suddetto esonero lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
A fronte di dette disposizioni l’Inps, con propria circolare n. 27/2024, ha fornito alcune indicazioni operative.
Ai fini del godimento dell’esonero è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia esso già instaurato che instaurando, nel periodo di vigenza dell’agevolazione. Tale concessione vale nei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Una rilevante distinzione, tra le 2 ipotesi operative, oltre alla differente durata, riguarda l’eventuale momento di cessazione del godimento: posto per le lavoratrici con 3 figli al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; anticipato per quelle con 2 figli al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
In relazione al tetto massimo di esonero, come detto posto a 3.000 euro annui, viene indicato che la soglia massima di agevolazione su base mensile sarà, pertanto, pari a 250 euro (3.000 euro/12), mentre per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti part time non sarà effettuata, invece, alcuna riparametrazione. Sempre nel caso di lavoro a tempo parziale, la lavoratrice, titolare di più rapporti di lavoro, potrà avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
L’Istituto, sul piano operativo fa rilevare che la realizzazione del requisito, per la lavoratrice madre, debba intendersi soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo), mentre la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). In maniera similare, ma con riferimento al secondo figlio, si pone il requisito per la lavoratrice madre di 2 figli.
Viene specificato che rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto deve considerarsi, ex lege, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
L’agevolazione in esame non costituisce aiuto di Stato e non è quindi soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Inoltre, detta agevolazione risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, risultando strutturalmente alternativa all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali previsto per la generalità dei lavoratori (6 o 7%).
Sempre in termini operativi viene indicato che le lavoratrici pubbliche e private, cui spetta l’esonero, possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’agevolazione in argomento, rendendo noti al medesimo datore il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.
Il datore di lavoro compilando le denunce individuali mensili, con le informazioni relative ai codici fiscali di 2 o 3 figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di 3 figli è sufficiente indicare 3 codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo), consentirà all’Istituto i dovuti controlli. Viene data la possibilità alla lavoratrice, in via alternativa, di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli; tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Visita medica dopo assenze per malattia superiori a 60 giorni

Si informano i Signori Clienti che la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro (articolo 12, D.Lgs. 81/2008), con l’interpello n. 1/2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni per motivi di salute, così come regolamentata dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008, e in particolare se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.
Il Ministero del lavoro, dopo aver richiamato le norme applicabili e i recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica al rientro da una malattia superiore a 60 giorni (articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

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