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NEWSLETTER PAYROLL MARZO 2020

by Arianna De Carlo | Mar 6, 2020 | newsletter

APPALTI E DURF

Il D.L. 124/2019 ha introdotto l’articolo 17-bis nell’ambito del D.Lgs. 241/1997, il quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. In particolare, l’articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. Il comma 1 del predetto articolo impone, dal 1° gennaio 2020, ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (qualora il pagamento delle retribuzioni sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell’opera, il predetto termine scadrà ordinariamente il secondo mese successivo a quello di riferimento della busta paga), l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento (l’Agenzia delle entrate rende disponibile copia delle deleghe sia nel Cassetto fiscale dell’impresa che ha effettuato il versamento sia in quello dell’impresa identificata con il codice fiscale indicato nel campo dedicato del modello F24; qualora il committente originario sia escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis, comma 1, l’invio avverrà nei soli confronti dell’impresa appaltatrice) e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La previsione normativa trova applicazione anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020: rientrano, pertanto, nel campo di applicazione le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020 se il pagamento delle retribuzioni era dovuto entro gennaio); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. cassa allargata) non rientrano.

L’articolo 17-bis, comma 5, esclude l’applicazione dell’intero articolo 17-bis qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:

  1. risultino in attività da almeno 3 anni;
  2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Gli obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti (allegato A, provvedimento n. 54730/2020).

Con provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti, che ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo, così come dai tributi speciali. La sussistenza dei requisiti previsti è verificata sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e sulla base dei dati trasmessi dagli agenti della riscossione (allegato B). Lo schema di certificato e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Con la corposa circolare n. 1/E/2020, a pochi giorni dalla prima scadenza di pagamento interessata, l’Agenzia delle entrate ha offerto i primi chiarimenti sul tema.

Disponibilità del certificato

Il certificato, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui all’articolo 17-bis, comma 2, è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato:

  • a partire dal 3° giorno lavorativo di ogni mese;
  • presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale (per i soggetti grandi contribuenti presso le Direzioni regionali).

L’impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Obblighi e sanzioni

Si ricorda che, ogniqualvolta si rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis, comma 1, e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali sono soggetti a 3 differenti obblighi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogarsi successivamente:

  • divieto di compensazione;
  • invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente;
  • sospensione dei pagamenti da parte del committente.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione, esclusivamente nelle ipotesi in cui l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto di compensazione, e le siano state irrogate le correlate sanzioni. Tale somma non è dovuta quando, nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi, l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo. Restano, altresì, fuori dall’ambito di applicazione della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate (ad esempio, la violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d’imposta).

La sanzione rientra tra quelle amministrative non tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni generali della L. 689/1981. Alla stessa, pertanto, non si applicano i principi del D.Lgs. 472/1997.

Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista all’articolo 17-bis, comma 4, connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti, a condizione che sia fornita al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista (deleghe di pagamento, elenco nominativo dei lavoratori, dettaglio ore di lavoro, ammontare retribuzione corrisposta, dettaglio delle ritenute fiscali).

 

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, è stato pubblicato in G.U. il D.L. 3/2020, recante, appunto, misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in vigore dal 6 febbraio 2020, che dovrà poi essere convertito in Legge.

Il provvedimento normativo, allo stato, abroga dal 1° luglio 2020 l’articolo 13, comma 1-bis, Tuir che, nell’ambito delle “Altre detrazioni” Irpef, norma il c.d. bonus 80 euro, sostituendolo, senza peraltro inserirli nel Tuir, con un trattamento integrativo di 100 euro mensili e con un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

Tali misure saranno applicabili dal 1° luglio 2020, non dovrebbero intendersi definitive stando al tenore letterale della norma che preannuncia la revisione degli attuali strumenti e, per quanto concerne l’ulteriore detrazione fiscale, è già stabilito che sia a scadenza e spetti per le sole prestazioni rese nel secondo semestre 2020.

Trattamento integrativo

È riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro, purché l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir (c.d. detrazione per lavoro dipendente).

Il trattamento integrativo deve essere rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti d’imposta:

  • riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
  • verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso e, se non spettante, recuperano il relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore nuova detrazione introdotta e del fatto che, nel caso in cui l’importo non spettante superi 60 euro, il recupero deve essere effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;
  • compensano il credito erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Ulteriore detrazione

Trattasi di un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
L’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I sostituti d’imposta:

  • riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
  • verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa e, se non spettante, provvedono al recupero del relativo importo che, se superiore a 60 euro, è trattenuto in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

Profili reddituali

Sia il trattamento integrativo, sia l’ulteriore detrazione fiscale, spettano ai titolari dei redditi:

  • di lavoro dipendente, con esclusione di quelli indicati nell’articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir (pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati);
  • assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir.

In particolare, quanto ai redditi assimilati, il riferimento è alle seguenti tipologie:

  1. a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  2. b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per Legge devono essere riversati allo Stato;
  3. c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, Tuir, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

  1. d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34, L. 222/1985, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, comma 1, L. 343/1974;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/1993, comunque erogate;

  1. l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010 e dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, invitando chiunque ritenga di ricadere nell’ambito applicativo della norma richiamata a voler prendere contatto con noi al fine di verificare i presupposti di applicazione e organizzare il lavoro.

De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com 

Head of Payroll Department

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