Anticipo mensile del tfr in busta paga
L’INL, con nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha espresso il proprio parere, sollecitato dall’Ispettorato d’area metropolitana di Milano, sulla legittimità dell’anticipo mensile del tfr in busta paga e, in particolare, se tale prassi, effettuata oltre il termine del 30 giugno 2018 previsto dalla L. 190/2014, sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’articolo 2120, cod. civ. e, per l’effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima, nonché quali siano le eventuali conseguenze sotto il profilo ispettivo.
Ricorda l’Ispettorato che l’articolo 2120, cod. civ., rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di eventuali condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione e che secondo la Corte di Cassazione in mancanza delle stesse l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.
Per tali motivi deve ritenersi che la pattuizione collettiva o individuale possa avere a oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Per quanto concerne le conseguenze sul piano ispettivo, laddove siano ravvisate tali ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di Tfr illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione.
Rateazioni inps/inail meno care
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 17 aprile 2025 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur) che, dal 23 aprile 2025, è pari al 2,40%.
Inps e Inail, rispettivamente con le circolari n. 80/2025 e n. 27/2025, hanno commentato tale variazione che incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
Inps
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 aprile 2025. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Dalla medesima data l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,40% annuo.
Quanto alle sanzioni civili, la situazione è la seguente:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, articolo 116, L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti);
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,40% in ragione d’anno;
- nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), come previsto al primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti);
- con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10, articolo 116, L. 388/2000, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ.;
- in caso di procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur), pari al 2,40%.
Inail
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori, per le istanze di rateazione presentate dal 23 aprile 2025, sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,40%.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto, tenendo presente che la sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti:
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso, dal 23 aprile 2025, del 7,90%;
- se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura della sanzione è pari al 2,40%;
- in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al 7,90% sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, o del 9,90% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia;
- in caso di procedure concorsuali, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,40%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,40%.
Proroga assicurazione rischi catastrofali
Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2025, n. 75 del D.L. 39/2025, è stato rivisto il calendario per l’entrata in vigore dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, prevista originariamente al 31 marzo 2025 dall’articolo 1, comma 101, L. 213/2023. In particolare, viene disposta la proroga al:
- 1° ottobre 2025 per le imprese fino a 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro;
- 31 dicembre 2025 per le imprese fino a 10 dipendenti e con fatturato inferiore a 2 milioni.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 102, L. 213/2023, è previsto il divieto di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni in mancanza di polizza assicurativa, decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo per le grandi imprese.