NEWSLETTER PAYROLL MAGGIO 2024

Condizioni di ingresso e soggiorno in stato UE di stranieri

Il Decreto Legislativo 152 del 18 ottobre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023), recependo la Direttiva 2021/1883/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati in uno Stato membro UE (c.d. Carta Blu UE) ha modificato l’articolo 27-quater, Testo Unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Con la circolare n. 2829 del 28 marzo 2024, adottata congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ministero dell’interno, sono state, pertanto, fornite le istruzioni operative agli uffici territoriali coinvolti nella gestione degli ingressi in Italia di cittadini extra UE per motivi di lavoro altamente qualificato e indicazioni sulla procedura da seguire per la presentazione delle domande agli sportelli unici per l’immigrazione da parte del datore di lavoro.

Le principali novità previste dall’articolo 27-quater, riguardano l’ampliamento della platea di lavoratori che potranno fare ingresso in Italia tramite questo canale (tra gli altri, gli stranieri che già soggiornano in Italia in qualità di lavoratori stagionali e i beneficiari di protezione internazionale) e requisiti meno stringenti previsti sui titoli richiesti (non solo titolo di istruzione superiore di livello terziario, ma in alternativa, anche qualifica professionale superiore pertinente alla professione specificata nell’offerta di lavoro), la durata del contratto di lavoro e l’importo della retribuzione annuale lorda del contratto di lavoro applicato.

Sono inoltre previste modifiche alla procedura di rilascio di nulla osta, agevolazioni per il ricongiungimento familiare e per la mobilità lavorativa dei titolari di carte blu rilasciate da altri Stati UE, nonché forme di rafforzamento a impiego e reimpiego di titolari di Carta Blu UE, che possono esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo ad attività subordinata qualificata e cercare un nuovo impiego in caso di disoccupazione.

Più nello specifico i lavoratori stranieri “altamente qualificati” devono essere in possesso in via alternativa:

  1. del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
  2. dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
  3. di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  4. di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La normativa relativa alla Carta Blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra:

  • residenti in uno Stato terzo;
  • regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27-quinquies;
  • soggiornanti in altro Stato membro;
  • titolari della Carta Blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’articolo 22, Tui, oltre al documento di verifica dell’indisponibilità presso il Centro per l’Impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, salvo che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, alla richiesta nominativa, ai documenti circa la sistemazione alloggiativa, alla proposta di contratto di soggiorno, all’impegno a comunicare variazioni, all’asseverazione di cui all’articolo 24-bis, comma 21, Tui e fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter, articolo 22, Rui, deve indicare a pena di rigetto:

  1. la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 6 mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, articolo 27-quater, Tui;
  2. il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario; ovvero, in alternativa,
  3. l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore, ai sensi del medesimo comma l, lettere c) e d), articolo 27-quater (si veda § 1 “Requisiti di ingresso”), tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta Blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda; ovvero in alternativa,
  4. i requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007 limitatamente a professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in Albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all’accertamento delle specifiche professionalità;
  5. l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’Istat.

Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e avvalendosi del sistema informatizzato attivo per tutte le altre procedure di competenza degli Sportelli Unici.

Si rammenta che per l’inoltro telematico delle istanze sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE. Eseguito l’accesso sopra descritto, è possibile accedere all’area di Richiesta Moduli e selezionare il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu UE (Modulo BC).

Nomadi digitali e lavoratori stranieri da remoto

Con il recente D.M. 29 febbraio 2024, il Ministero dell’interno ha provveduto a regolare le modalità e i requisiti per l’ingresso e il rilascio del permesso di soggiorno, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, di seguito indicati anche come stranieri, che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale. Sono infatti identificate le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno e definiti i limiti minimi di reddito del richiedente e le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.

Viene subito indicato come nel caso in cui detti lavoratori intendano svolgere l’attività in Italia, l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, Tui. Ai fini dell’ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a 90 giorni è invece necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

Il provvedimento fornisce poi 2 distinte definizioni:

  1. quella di “nomade digitale”, ossia lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto;
  2. quella di “lavoratore da remoto”, ovvero lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione.

La distinzione tra le 2 figure, quindi, è data dall’autonomia o meno della prestazione svolta.

Vengono poi indicati i seguenti requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, riguardo detti soggetti:

  1. che essi dispongano di un reddito minimo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  2. che essi dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero, valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
  3. che essi dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
  4. che essi dimostrino un’esperienza pregressa, di almeno 6 mesi, nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
  5. che essi presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa.

Al lavoratore straniero, in possesso del visto d’ingresso, è poi rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal Tui, e dal relativo regolamento di attuazione, permesso che deve essere richiesto direttamente alla Questura della Provincia in cui lo straniero si trova, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato.

Tale permesso di soggiorno, che reca la dicitura “nomade digitale – lavoratore da remoto”, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente, se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Detto permesso di soggiorno non è rilasciato, o se già rilasciato è revocato, qualora vengano meno i requisiti o le condizioni richieste dalla Legge.

Viene ricordato che al lavoratore straniero è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), Tui; ai familiari sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Un apposito capitolo riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere contributivo. Viene infatti previsto che la Questura comunichi il rilascio del permesso di soggiorno, all’Inps e all’Inail, per le verifiche di competenza, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione. Per tali lavoratori, ove sussistenti, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l’Italia e il Paese terzo interessato; in assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana.

Vi sono inoltre disposizioni riguardanti la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere fiscale. Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione Europea, il codice fiscale viene generato e comunicato dalla Questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno. I nomadi digitali, data la loro caratteristica di lavoratori autonomi, dovranno richiedere anche l’attribuzione di un numero di partita Iva. Ai citati lavoratori stranieri saranno applicabili, ordinariamente, le disposizioni tributarie in tema di controlli sulle Imposte dirette e Iva.

Benefit offerti ai dipendenti nell’ambiti di un piano Welfare aziendale attraverso l’utilizzo di un’applicazione informatica

In un’ottica di promozione di servizi di mobilità sostenibile da offrire ai lavoratori per la percorrenza del tragitto casa-lavoro-casa dei lavoratori le aziende possono, all’interno di un piano di welfare aziendale, realizzare un’applicazione dedicata (APP) per accedere ai suddetti servizi. In particolare, i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti saranno:

car sharing relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico,

– ricarica elettrica di autovetture e autoveicoli;

bike-sharing;

scooter-sharing relativamente all’uso di soli veicoli con motore elettrico;

– monopattino elettrico:

– utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale.

I suddetti servizi, destinati alla generalità o a categorie di dipendenti consentiranno di ottimizzare e ridurre, in termini di sostenibilità ambientale e di maggior sicurezza stradale, i costi sociali (minori costi ambientali, minori congestioni stradali, etc.) e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casa-lavoro-casa, promuovendo comportamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente e verso l’utilizzo delle risorse. Stante le finalità infra descritte è stato posto un quesito all’Agenzia delle entrate ovvero se l’utilizzazione dei servizi di mobilità elencati e l’utilizzo dell’APP possa rientrare tra le iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir. I tecnici dell’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 74/E/2024, ritengono che i servizi offerti rispondendo alle finalità di “utilità sociale” possano beneficiare della non imponibilità fiscale e contributiva           ai sensi della normativa vigente. Ma analizziamo nel dettaglio perché si è giunti a tale conclusione.

L’articolo 51, comma 1, Tuir prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51, Tuir. In particolare, il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”. Il richiamato articolo 100, Tuir, rubricato “Oneri di utilità sociale”, stabilisce che “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”. In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), in via di prassi è stato più volte precisato che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, Tuir.
  • Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Fatta questa premessa l’agenzia precisa che nell’ipotesi di erogazione di servizi di mobilità sostenibile offerti tramite APP ai dipendenti, visto che i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit, i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto e che non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente, non vi sarà formazione di reddito imponibile in capo al dipendente.

LDP provides Tax, Law and payroll  scalable and customised services and solutions. LDP Professional have also matured a significant expertise in  M&A, Corporate Finance, Transfer Price, Global Mobility Consultancy and Process Automation. 

Sign up to our newsletter

Subscribe to our Newsletter

Subscribe Form