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Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese con oltre 50 dipendenti

Si informano i Signori Clienti che è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro https://www.lavoro.gov.it il Decreto Interministeriale n. 326 del 3 giugno 2024  che, in attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano complessivamente oltre 50 dipendenti.

Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di 50 dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia.

Ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, D.Lgs. 198/2006, le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto di cui al comma 1 su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche definite con il presente decreto.

Nel rapporto deve essere evidenziata la quantità dei lavoratori e delle lavoratrici distinta per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale:

  • assunti nel corso dell’anno di riferimento;
  • coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;
  • interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;
  • il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);
  • interessati dall’intervento di ammortizzatori sociali;
  • sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;
  • coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.

Il datore di lavoro deve riportare ulteriori informazioni relative all’importo della retribuzione complessiva corrisposta ai lavoratori o alle lavoratrici (con il dettaglio degli elementi retributivi) e il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Modalità di presentazione

Le aziende interessate devono redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione online del modulo allegato al D.I. 326/2024. A tal fine, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

Selezionando il biennio 2022/2023, si ha la possibilità di scegliere se procedere con l’inserimento/compilazione di un nuovo rapporto in maniera manuale (tramite il tasto “Compila”) oppure attraverso il caricamento del modello Excel precedentemente compilato (tramite il tasto “Precompila da excel”). Il modello Excel è scaricabile dalla schermata principale dell’applicativo.

Per l’annualità 2022/2023, in alternativa alla creazione di un nuovo rapporto o al caricamento tramite il modello Excel, è possibile aggiornare il rapporto già disponibile a Sistema del biennio precedente.

Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale – SPID o la Carta di identità elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Il consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del CdM, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Il consigliera o la consigliere regionale di parità accede ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del CdM, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine del 15 luglio 2024.

Una copia del rapporto deve essere resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal medesimo decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

Termine per la presentazione del rapporto biennale

In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 20 settembre 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Sanzioni per esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti

Il D.L. 19/2024 come convertito a opera della L. 56/2024 ha introdotto importanti modifiche all’articolo 18, D.Lgs. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Con la nota n. 1091/2024, l’INL ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul regime intertemporale della nuova disciplina sanzionatoria.

Si evidenzia che il nuovo apparato sanzionatorio, anche alla luce della lettura dell’INL, risulta particolarmente gravoso.

Importo delle ammende

È stato ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18, D.Lgs. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda. Per la corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare occorre considerare anche l’articolo 1, comma 445, lettera d), n. 1, L. 145/2018, disposizione solo in parte modificata dal D.L. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18, D.Lgs. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota dell’INL.

Inoltre, atteso che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria.

La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto che l’importo delle pene pecuniarie non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro e che tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all’appalto e al distacco illeciti. Pertanto, in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta a un quarto e così pari a 1.250 euro.

Regime della recidiva  

In tema di recidiva per le violazioni di cui al nuovo articolo 18, D.Lgs. 276/2003 vi è una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative (articolo 1, comma 445, lettera e), L. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” e nuovo comma 5-quater dell’articolo 18, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”) e l’INL ritiene che:

  • la maggiorazione di cui alla L. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”, anche per violazioni diverse da quelle di cui all’articolo 18;
  • la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. 145/2018, trovi applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

Tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dall’articolo 18, ivi compresa la nuova aggravante di cui comma 5-ter per le ipotesi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore e che, anche nei casi di recidiva per le ipotesi punite con pene pecuniarie proporzionali, occorre tenere in considerazioni i limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

Aggravanti per sfruttamento dei minori

La rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell’articolo 18, D.Lgs. 276/2003 in chiave penale con una previsione, per tutte le ipotesi base, della pena dell’arresto come alternativa all’originaria ammenda (a eccezione dell’attività di intermediazione con scopo di lucro), richiede un necessario coordinamento con le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori. Tali aggravanti, non modificate dal D.L. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa. Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex articolo 20, D.Lgs. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

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