Tassazione per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo
La L. 160/2019 (c.d. “legge di bilancio 2020”) prevede all’art. 1 co. 632 – 633 una modifica delle modalità di determinazione del fringe benefit, in caso di veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente.
La nuova norma entrerà in vigore dal 1.7.2020.
DISCIPLINA VIGENTE (VALIDA FINO AL 30.6.2020)
L’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR prescrive che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
NUOVA DISCIPLINA DAL 1.7.2020
La nuova norma ha previsto un regime differenziato sulla base dei valori di emissione di anidride carbonica (CO2). In tutti i casi ci si riferisce agli autoveicoli, motocicli ed i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.7.2020.
Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), si assume il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Tale percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km.
Qualora i valori di emissione dei veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 ed al 50% a decorrere dall’anno 2021.
Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, infine, la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 ed al 60% a decorrere dall’anno 2021.
N.B. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30.6.2020
Emergenza COVID-19 e contratti a tempo determinato
Al fine di tutelare anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, il Governo è intervenuto in materia di contratti a termine sia con il DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), sia con il DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Di seguito un riepilogo delle regole contenute nei due decreti.
Misure indicate nel decreto “Cura Italia”
L’art. 19-bis del DL 18/2020 prescrive che “considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali […], è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.
In altri termini, per il periodo compreso tra il 23.2.2020 ed il 31.8.2020, viene meno il divieto di rinnovare o prorogare il contratto a termine, anche a scopo di somministrazione, durante il periodo di Cassa integrazione per Coronavirus (CIGO, FIS e CIGD) e non è necessario attendere 10 o 20 giorni prima della sottoscrizione di un nuovo contratto.
La disposizione sospende quindi, per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, il divieto, ordinariamente previsto dal DLgs. 81/2015, di stipulare un contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato e contestualmente rimuove il vincolo che prevede l’obbligo di una sospensione temporale (c.d. “stop & go”) tra due contratti a tempo determinato.
Misure indicate nel decreto “Rilancio”
In questo caso la norma prescrive che, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere alla data del 23.2.2020, anche in assenza delle condizioni giustificatrici ordinariamente previste dal DLgs. 81/2015, ossia:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Tabella di sintesi
DIVIETO | Non è ammessa la stipula di un contratto a termine presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. |
PROROGA E RINNOVO | Per il periodo compreso tra il 23.2.2020 ed il 31.8.2020, viene meno il divieto di rinnovare o prorogare il contratto a termine, anche a scopo di somministrazione, durante il periodo di cassa integrazione per Coronavirus (CIGO, FIS e CIGD).
È possibile, inoltre, rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere alla data del 23.2.2020, anche in assenza delle condizioni giustificatrici. |
STOP & GO | Durante il periodo di cassa integrazione per Coronavirus (CIGO, FIS e CIGD) non è necessario attendere 10 o 20 giorni prima della sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo determinato. |
Indicazioni dell’INL in merito alle disposizioni del decreto “Rilancio”
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), facendo seguito alle note 24.3.2020 n. 2211 e 6.5.2020 n. 12, ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito alle modifiche apportate al DL 18/2020, da parte del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Tra gli argomenti trattati i licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi, il DURC ed i contratti a termine.
Licenziamenti collettivi e individuali per G.M.O.
In sede di conversione del DL 18/2020, è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”.
Di conseguenza il divieto in questione non opera nelle ipotesi in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto. Il divieto permane invece in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.
Il DL 34/2020 è, invece, intervenuto modificando il termine di sospensione previsto all’art. 46 del DL 18/2020. Nello specifico non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e per i 5 mesi successivi e, quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020, sono sospese per il medesimo periodo.
Il nuovo termine di 5 mesi a partire dal 17.3.2020 trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della L. 604/66.
Il legislatore ha introdotto, inoltre, la previsione espressa circa l’estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Pertanto, l’INL ha precisato che, per effetto delle modifiche introdotte dal DL 34/2020, fino allo spirare del termine di 5 mesi (e quindi fino al prossimo 17.8.2020), non potranno essere avviate le procedure di cui all’art. 7 della L. 604/66, né potranno essere trattate quelle pendenti.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi
L’INL ricorda che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi dall’art. 61 del
DL 18/2020, devono essere effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.
Tale proroga trova applicazione anche per i versamenti fiscali e contributivi sospesi dall’art. 62 dello stesso DL 18/2020.
Validità del durc
L’art. 81 del DL 34/2020 stabilisce che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza fra il 31.1.2020 e il 15.4.2020 conservino validità fino al 15.6.2020.
Deroghe in materia di proroga o rinnovi del contratto a termine
L’art. 93 del DL 34/2020 introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30.8.2020 i contratti a tempo determinato in essere al 23.2.2020.
Ai fini della proroga o del rinnovo “a causale” di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:
il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23.2.2020 (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23.2.2020);
il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30.8.2020.
Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga “a causale” anche oltre il 30.8.2020 laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.
Novità da Luglio 2020, come cambia il Bonus Renzi
La presente per comunicarvi le principali novità a decorrere dal 1° luglio 2020 relativamente al bonus IRPEF previsto dall’articolo 13 comma 1 bis del TUIR, meglio conosciuto come “Bonus Renzi”.
Dal prossimo 1° Luglio Il Bonus Renzi sarà sostituito dal c.d. “trattamento integrativo” che si tradurrà in:
- un credito IRPEF per i lavoratori che hanno un reddito fino a 000 euro;
- una nuova detrazione fiscale per i titolari di reddito complessivo compreso tra 001 e 40.000 euro.
I soggetti che potranno fruire delle nuove misure in vigore dal 01 luglio coincidono con gli attuali beneficiari del bonus Renzi (si tratta, infatti, dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati).
Il nuovo Credito Irpef in vigore dal 1° Luglio è migliorativo rispetto al Bonus Renzi, sia per l’importo che per i limiti di reddito da considerare, dal momento che, fino al 30 giugno, il Bonus è stato riconosciuto:
- in misura fissa (960 euro a condizione che il rapporto di lavoro duri tutto l’anno) a coloro che hanno avuto un reddito complessivo fino a 600 euro,
- in misura decrescente, fino ad annullarsi, a coloro che hanno conseguito redditi che eccedono la soglia di 24.600 euro e fino a 600 euro.
Vediamo invece quelle che sono le condizioni di spettanza e gli importi effettivi del beneficio.
Il trattamento integrativo spetta ai titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (limite di reddito più alto rispetto al Bonus Renzi) nella seguente misura:
- euro 600 per l’anno 2020 (mesi da luglio a dicembre);
- euro 200 a decorrere dall’anno 2021.
Pertanto, con il cedolino di Luglio scomparirà il Bonus Renzi per essere sostituito da un Bonus di 100 euro mensili.
Le novità non sono finite, infatti, dal 01 luglio al 31 dicembre 2020 per i dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 28.001 e 40.000 euro è stata introdotta una detrazione fiscale il cui importo decresce fino azzerarsi al raggiungimento del tetto massimo dei 40.000 euro.
L’importo della detrazione sarà riconosciuto secondo il seguente calcolo:
Reddito annuo complessivo | Ulteriore detrazione fiscale spettante | |
28.000 < RC < 35.000 | 480 + 120 x | (35.000-RC) |
7.000 | ||
35.000 < RC < 40.000 | 480 x | (40.000-RC) |
5.000 | ||
> 40.000 | 0 |
A titolo esemplificativo, ad un dipendente con un reddito di 35.000 euro, da luglio a dicembre 2020, sarà riconosciuta una detrazione dal valore di 80 euro mensili.
E’ importante sottolineare che Il trattamento integrativo (Bonus dal valore di 100 euro mensili) troverà applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020. L’ulteriore detrazione fiscale spetterà invece per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020, art. 28) ha precisato che per il solo periodo 2020 il nuovo bonus di 100 euro mensili spetta anche se l’Irpef lorda determinata sul reddito da lavoro, al netto delle detrazioni, non risulti positiva per effetto degli ammortizzatori sociali ovvero dei congedi parentali legati al periodo Covid 19.
Ai fini del calcolo del Bonus dovrà essere considerata la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria e dei relativi ammortizzatori sociali o congedi fruiti.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, invitando chiunque ritenga di ricadere nell’ambito applicativo della norma richiamata a voler prendere contatto con noi al fine di verificare i presupposti di applicazione e organizzare il lavoro.
LDP Payroll rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Arianna De Carlo – adecarlo@ldp-payroll.com
Head of Payroll Department