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by Arianna De Carlo | Jul 12, 2019 | newsletter

NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL DOCUMENTO PORTATILE A1

Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 (certificato di legislazione applicabile), l’Inps ha realizzato una nuova procedura finalizzata a informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione.

Dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio dell’A1, inoltrate da intermediari o da datori di lavoro, potranno essere proposte solo tramite canale telematico.

L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso: dal sito www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).

Al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico.

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.

La normativa comunitaria si applica:

  • agli Stati membri dell’UE: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
  • agli Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo See;
  • alla Svizzera, in applicazione dell’accordo CH-UE.

Per la gestione del rilascio del documento portatile A1 sono stati predisposti specifici modelli di richiesta del predetto certificato. In particolare, l’Istituto aveva fornito indicazioni sulle diverse modalità di presentazione delle richieste che, a seconda della tipologia di lavoratore, possono essere inoltrate attraverso la funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale, Pec, raccomandata A/R o presentate direttamente allo sportello.

Allo scopo di agevolare datori di lavoro e lavoratori nella presentazione delle predette richieste, l’Istituto ha realizzato una nuova procedura, tramite il solo canale telematico, finalizzata a informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione della certificazione in oggetto.

La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari per le seguenti tipologie di richiesta:

  • lavoratore marittimo (articolo 11, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore subordinato distaccato (articolo 12, paragrafo 1, Regolamento (CE) 883/2004);
  • accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004).

In attesa del completamento della processo di telematizzazione sono per il momento escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni:

  • lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 3, Regolamento (CE) 883/2004);
  • dipendente pubblico (articolo 11, paragrafo 3, lettera b), Regolamento (CE) 883/2004);
  • dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (articolo 13, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 1, Regolamento (CE) 883/2004);
  • personale di volo e di cabina (articolo 11, paragrafo 5, Regolamento (CE) 883/2004);
  • eccezione (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004):
    • accordo in deroga generico;
    • accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
  • lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (articolo 11, paragrafo 3, lettera a), Regolamento (CE) 883/2004).

Per la presentazione della domanda, il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale deve accedere al servizio attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)”. Una volta effettuata l’autenticazione, il sistema propone l’elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di responsabilità. Selezionando il modulo “Distacchi” verrà richiesto l’inserimento della matricola Inps del datore di lavoro. All’inserimento della matricola, il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto, propone la home page del modulo “Distacchi”.

Nella home page del modulo telematico “Distacchi” l’utente potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1.

Selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte. Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato “Accolta” verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L’applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell’applicazione.

Il richiedente, oltre a poter visualizzare l’esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms, rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). La certificazione A1 emessa con il nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della vigente normativa.

Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via Pec o via e-mail.

Qualora, su richiesta dell’Istituzione estera, si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale Inps di competenza.

DISTACCO TRANSNAZIONALE – IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

L’INL è intervenuto per fornire chiarimenti in ordine a un’ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori, effettuato ai sensi del D.Lgs. 136/2016, da un’impresa stabilita in altro Stato UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.

In particolare, i chiarimenti sono in ordine a una fattispecie di distacco non autentico ex articolo 3, comma 5, D.Lgs. 136/2016, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Nello specifico, si è in presenza di 2 distinte condotte illecite – distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell’impresa ed utilizzo degli stessi da parte della sede italiana della medesima impresa – e, pertanto, ci si chiede se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, a un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in idem. L’INL, al fine di fornire una possibile soluzione alla questione sollevata, richiama la disposizione in forza della quale “nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione” (articolo 3, comma 5, D.Lgs. 136/2016).

Dal dettato normativo si evince, dunque, che risulta punita sia la condotta dell’invio in distacco dei lavoratori da parte della impresa distaccante, sia quella concernente l’utilizzo dei medesimi lavoratori da parte del soggetto distaccatario.

L’INL, con nota n. 5398/2019, evidenzia che l’unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità.

In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel Registro Imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.

Nel caso sopra descritto, conclude la nota, sembrerebbe non riscontrarsi un’alterità tra il soggetto distaccante e l’impresa utilizzatrice, in quanto i lavoratori risulterebbero inviati dalla sede principale dell’impresa distaccante estera presso una propria unità produttiva ubicata in Italia, priva di un’autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla medesima sede principale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, stante l’appartenenza alla medesima organizzazione datoriale sia dell’impresa distaccante estera che dell’utilizzatrice ubicata in Italia, l’Ispettorato ritiene che debba trovare applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Arianna De Carlo – Senior Payroll Specialist & Labour Consultant

Contact: adecarlo@ldp-payroll.com

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