NEWSLETTER PAYROLL GIUGNO 2024

Revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto

Si informano i Signori Clienti che l’INL ha emanato la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, con la quale ha fornito chiarimenti relativi alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni convalidate dall’ITL in quanto rassegnate durante il periodo protetto ai sensi dell’articolo 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001.
Nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il Legislatore ha infatti subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.
Il citato D.Lgs. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.
Ciò premesso, appare utile sottolineare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente.
Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
In ogni caso, come già precisato con le note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti”.
Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

Sospensioni temporali di comunicazione inviate dall’agenzia delle entrate

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, al punto 10) della circolare n. 9 del 2 maggio 2024, ha precisato che l’articolo 10, D.Lgs. 1/2024 ha introdotto 2 periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.
In sostanza, le comunicazioni di seguito indicate non potranno essere inoltrate nel periodo dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre:

  • comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 (lettera a);
  • comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 (lettera b);
  • comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, L. 311/2004 (lettera c);
  • lettere di invito per l’adempimento spontaneo (c.d. “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014 (lettera d).

Rapporto Biennale 2022/2023 sulla situazione del personale

Con una notizia pubblicata in data 10.4.2024, Il Ministero del Lavoro ha comunicato che il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – riferito al biennio 2022/2023 – sarà disponibile per la compilazione sul proprio sito dal prossimo 3.6.2024, fino al 15.7.2024.
Con l’occasione, il Ministero ha altresì reso noto che il portale è stato aggiornato con nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse, al fine di semplificare la presentazione del rapporto.

Disciplina generale
L’art. 46 del DLgs. 198/2006 ha introdotto l’obbligo di compilazione del rapporto periodico biennale in questione, il quale:
• interessa le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti;
• va redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti (a tal proposito si ricorda che l’art. 3 co. 1 della L. 162/2021 ha ampliato il campo applicativo delle imprese tenute all’obbligo, riducendo il limite dimensionale da 100 a 50 dipendenti).

Le aziende che, invece, occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Termini per la predisposizione del rapporto
Per il biennio 2022/2023, il termine ultimo per la compilazione on line del rapporto è stato implicitamente spostato ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 29.3.2022 dal 30.4.2024 aprile al 15.7.2024, con la precisazione per cui le aziende che intendano partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello presentato con riferimento al biennio 2020/2021, integrando poi la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il predetto termine del 15 luglio prossimo.

Modalità di compilazione
Il comunicato ministeriale conferma le modalità di compilazione previste dal DM 29.3.2022, tra cui, la redazione in modalità esclusivamente telematica tramite l’indicato applicativo accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione ex art. 2 co. 2 del DM 29.3.2022.
Operativamente, i dati indicati nel rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale va specificato solo il sesso e possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione, in assenza di errori o incongruenze, verrà rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il suo salvataggio a sistema.

Procedura on line
Il servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende con sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 2 co. 5 del DM 29.3. 2022).

Regime sanzionatorio
In caso di mancata trasmissione del rapporto, anche dopo l’invito dell’Ispettorato del lavoro, è prevista l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 11 del DPR 520/55 e, se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
Laddove, a seguito di verifiche da parte dell’Ispettorato, risulti che il rapporto trasmesso sia mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro (art. 46 co. 4 e 4-bis del DLgs. 198/2006).

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