GESTIONE NUOVE DOMANDE TELEMATIZZATE ANF
L’Inps, col recente messaggio Inps n. 1777/2019, fornisce ulteriori indicazioni ai datori di lavoro per la gestione delle domande di Anf, inviate dai dipendenti a mezzo dell’obbligatorio canale telematico.
A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per ottenere gli Anf, sinora presentate dai lavoratori ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), devono essere necessariamente presentate direttamente all’Inps con modalità esclusivamente telematica. Tali domande possono essere presentate solo tramite i patronati oppure direttamente dall’interessato che disponga delle necessarie credenziali di accesso, tramite l’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto previdenziale.
Si ricorda che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, valevoli per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, o a valere per arretrati di anni precedenti, non devono essere reiterate in via telematica. In tali situazioni i datori di lavoro, infatti, potranno operare normalmente, ossia calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio (ciò per il periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 giugno 2019).
La nuova procedura telematica “ANF DIP” permette, invece, all’Inps di calcolare subito gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente, in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta.
Il lavoratore, dopo aver inviato la domanda, sarà avvisato con un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta stessa. Egli potrà accedere con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Il lavoratore dovrà, quindi, comunicare al datore di lavoro l’esito positivo della propria richiesta.
Il datore di lavoro, a questo punto, avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli Anf attraverso un’apposita applicazione, già disponibile nel Cassetto previdenziale aziendale, indicando il codice fiscale del lavoratore. Vi troverà gli importi teoricamente spettanti, così come calcolati direttamente dall’Inps, ma dovrà provvedere a calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto di lavoro in essere e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
Da notare che la somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.
Per il resto, il datore di lavoro erogherà gli importi Anf con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
L’applicazione “Consultazione Importi ANF” è rivolta alle aziende e agli intermediari delegati ed è disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. Detta procedura consente di visualizzare le informazioni inerenti alle domande Anf (ANF DIP) relative ai propri lavoratori, ossia: gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e il periodo di riferimento. Da notare che la procedura visualizza esclusivamente i dati relativi alle domande accolte nella procedura “ANF DIP”.
La procedura potrà essere utilizzata in 2 modi:
1. ricerca puntuale, indicando: la matricola aziendale di interesse; il codice fiscale del lavoratore; il periodo (da 1 a 6 mesi) rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali Anf giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi UniEmens. L’informazione sarà immediatamente disponibile;
2. richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega). In tal caso si dovrà indicare: la matricola aziendale di interesse; uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi UniEmens. Le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.
Anche la compilazione del flusso UniEmens subirà modifiche a partire dal mese di luglio 2019, restando immutata fino ad allora.
Si ricorda che, in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, ovvero nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’Inps, esclusivamente in modalità telematica procedura “ANF DIP”, una domanda di variazione per il periodo di interesse.
Sono previste novità anche in merito ai casi di autorizzazione per il lavoratore dipendente che presenta domanda di “ANF DIP”. Ove non abbia disponibile un’autorizzazione in corso di validità, il lavoratore deve presentare una domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredandola della documentazione necessaria. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il lavoratore richiedente non riceverà più, come in precedenza, il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), ma l’Inps procederà immediatamente alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”. Solo in caso di reiezione sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58). Il datore di lavoro, quindi, non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi, ciò in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto stesso.
Con la circolare n. 66/2019, inoltre, l’Inps ha diffuso i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare che sono stati rivalutati, per il periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020.
NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ANF
Dal 1° aprile 2019 le domande per la prestazione familiare devono essere presentate dal lavoratore direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica.
Cosa deve fare il lavoratore?
- Deve inoltrare la domanda telematica all’Inps direttamente dal sito o tramite patronato e attendere l’esito (al lavoratore sarà comunicato dall’Inps solo il rigetto della domanda, se la domanda ha esito positivo sarà il lavoratore a dover controllare dal sito direttamente o tramite patronato il risultato della richiesta).
- Può informare il datore di lavoro di aver presentato la domanda.
- Deve informare il datore di lavoro dell’esito positivo della domanda inoltrata dopo aver controllato sul sito Inps (direttamente o tramite patronato) lo stato della propria domanda.
Cosa farà l’Inps?
- Riceverà le domande telematiche presentate dai lavoratori direttamente o tramite patronato.
- Istruirà le domande ricevute facendo i controlli del caso e determinando l’importo di ANF, se spettante.
- Comunicherà ai lavoratori l’eventuale rigetto della domanda.
- Renderà disponibile sul proprio sito l’esito positivo della domanda e gli importi teorici di ANF spettanti.
Cosa deve fare l’azienda?
- Per le domande cartacee ricevute entro il 31 marzo 2019 continua a pagare l’ANF in busta paga fino al mese di giugno 2019, se spettante.
- Per le domande che i lavoratori abbiano inoltrato telematicamente dal 1° aprile scorso deve attendere che il lavoratore dia informazione in merito all’esito positivo della domanda presentata, per prelevare gli importi da inserire in busta paga o comunicarlo allo studio affinché sia lo stesso a provvedere.
Cosa farà lo studio incaricato?
- Continuerà a fornire informazioni sulla normativa riguardante gli ANF, ma NON potrà fornire informazioni sulle singole pratiche presentate telematicamente dai lavoratori all’Inps.
- Per le domande cartacee complete presentate dai lavoratori all’azienda entro il 31 marzo 2019 e a noi pervenute calcolerà gli importi spettanti fino al 30 giugno 2019 e li inserirà in busta paga.
- Per le domande telematiche presentate dai lavoratori all’Inps dal 1° aprile 2019:
- attenderà che le aziende comunichino i nominativi dei lavoratori che hanno fatto presente di aver presentato la domanda e di aver ottenuto esito positivo della stessa;
- consulterà il sito dell’Inps per prelevare gli importi teorici spettanti ai lavoratori segnalati dalle aziende;
- inserirà in busta paga gli importi effettivamente spettanti sulla base della situazione lavorativa del mese e gli eventuali arretrati.
GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI
Ai lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali (referendum, elezioni politiche, amministrative ed europee), spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle operazioni al seggio, qualora chiamati a ricoprire i seguenti ruoli:
- presidente;
- scrutatore;
- segretario;
- rappresentante di lista o di gruppo;
- rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei referendum.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa, quindi i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, cioè:
- per i giorni lavorativi spetta la normale retribuzione;
- per i giorni festivi (ad esempio la domenica) e non lavorativi (ad esempio il sabato in caso di settimana corta), una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.
La normativa di riferimento non regola i criteri di scelta tra quota di retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo, quindi datore di lavoro e lavoratore dovranno accordarsi in tal senso anche in relazione alle necessità dell’organizzazione del lavoro. Per quanto concerne i giorni di riposo, la loro natura compensativa spinge a propendere per un loro godimento ravvicinato rispetto alle presenze ai seggi.
Si ricorda che al lavoratore spetta il trattamento per l’intera giornata anche se abbia trascorso al seggio solo alcune ore (ad esempio se le operazioni di scrutinio si siano protratte per qualche ora oltre la mezzanotte). Quanto corrisposto dal datore di lavoro, retribuzione aggiuntiva o riposi compensativi, è soggetto a imposizione contributiva e fiscale, mentre non sono soggetti i compensi correlati alle operazioni svolte al seggio ed erogati dall’ente pubblico.
Il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro, a giustifica dell’assenza e per ottenere il pagamento delle competenze, l’attestazione delle giornate trascorse al seggio sottoscritta dal presidente del seggio (per l’attestazione del presidente firma il vice presidente) e con timbro della sezione elettorale. Non è previsto dalle norme specifiche, ma trattandosi di eventuale assenza dal lavoro si ritiene che il lavoratore sia tenuto anche ad informare della stessa il datore di lavoro in via preventiva, mediante consegna di copia della comunicazione di convocazione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Arianna De Carlo – Senior Payroll Specialist & Labour Consultant
Contact: adecarlo@ldp-payroll.com