Con la pubblicazione nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, è in vigore dal 1° gennaio 2020 la Legge di Bilancio, L. 160 del 27 dicembre 2019.
Tra le principali novità si segnala la proroga per il 2020 dell’esonero contributivo per gli under 35, una forte decontribuzione per i contratti di apprendistato di I livello e una serie di revisioni su aspetti di natura fiscale, come la modulazione della tassazione dei veicoli concessi a uso promiscuo sulla base delle emissioni inquinanti e l’aumento dell’esenzione per buoni pasto in formato elettronico, con contestuale riduzione per il formato cartaceo (a decorrere dal 2020, il limite passa da 5,29 a 4 euro).
Decontribuzione apprendistato di I livello
Articolo 1, comma 8 | Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. |
Revisione tariffe Inail
Articolo 1, comma 9 | Con tale disposizione viene modificato l’articolo 1, comma 1121, L. 145/2018, con la cancellazione del seguente periodo “con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023”, al fine di rendere strutturale le voci di bilancio per la revisione delle tariffe Inail. |
Proroga esonero contributivo under 35 e aggiornamento riferimenti normativi Bonus Sud
Articolo 1, comma 10 | L’esonero contributivo ex articolo 1, comma 102, L. 205/2017, previsto in via ordinaria in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 30 che non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato (anche da altro datore di lavoro), viene esteso per il 2020 anche a soggetti under 35.
Lo sgravio, con durata pari a 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi Inail. Si ricorda che per il 2019 l’estensione dell’esonero ai soggetti under 35 era stata disposta dall’articolo 1-bis, commi 1-3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), senza tuttavia essere attuato, in quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative. Tali disposizioni ora sono abrogate, sempre per espressa previsione del comma 10: l’abrogazione ha reso, quindi, necessario, sempre ai sensi del comma 10 in commento, l’aggiornamento dei riferimenti normativi per il Bonus Sud (articolo 1, comma 247, L. 145/2018), che rimandava al D.L. 87/2018. |
Bonus eccellenze
Articolo 1, comma 11 | La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per l’accesso alla riduzione contributiva denominata Bonus eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per l’assenza dei necessari provvedimenti applicativi.
Innanzitutto, viene abrogato l’articolo 1, comma 714, L. 145/2018, diposizione che prevedeva che fosse l’Inps, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 706, L. 145/2018, norma istitutiva dell’esonero in commento. Inoltre, viene modificato il comma 715, prevedendo che l’accesso all’esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, è legato alle procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100–108 e 113–115, L. 205/2017. L’Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Miur le informazioni di cui al comma 707, L. 145/2018, relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Si ricorda che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso: · della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute; · di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. |
Bonus bebè
Articolo 1, commi 340 – 341 | L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, il c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età (originariamente l’importo era fisso, 960 euro, ma spettava fino al compimento del terzo anno di età) ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo è pari a:
a) 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore Isee, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013, non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’Isee superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%. Qualora le risorse destinate si esaurissero, saranno rideterminati l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’Isee. |
Congedo obbligatorio di paternità
Articolo 1, comma 342 | Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del figlio, previsto dall’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa. Inoltre, rimane confermata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. |
Tassazione veicoli uso promiscuo
Articolo 1, commi 632 – 633 | Viene modificata, mediante la sostituzione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, resa oscillante, in modo progressivo, sulla base delle emissioni inquinanti. La disciplina previgente rimane applicabile per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Per i veicoli concessi con accordi successivi al 30 giugno 2020: · per gli autoveicoli e i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km di CO2, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente; · per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, la percentuale è elevata al 30%; · qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021; · per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021. |
Buoni pasto
Articolo 1, comma 677 | Viene modificata l’esenzione fiscale per i ticket restaurant (c.d. buoni pasto), mediante una revisione dell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, volta a incentivare il formato elettronico in luogo di quello cartaceo.
In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono viceversa esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. |
PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI
Il prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
È previsto l’obbligo della sua trasmissione esclusivamente per via telematica entro il 31 gennaio, per comunicare la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.
Ricordiamo che anche le aziende rientranti nella categoria 15-35 dipendenti sono tenute alla presentazione del prospetto informativo già al raggiungimento della 15° unità.
Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti al 31 dicembre 2019, e quelli che hanno modificato la situazione occupazionale, purché la variazione sia tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, dovranno inoltrare il prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio 2020.
Dal prospetto informativo dovrà risultare:
il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
È opportuno chiarire che si ha “variazione occupazionale” quando l’impresa, per effetto di nuove assunzioni, raggiunga i 15 dipendenti o venga variata la fascia (15-35, 35-50, maggiore di 50 dipendenti) entro la quale si situava la precedente soglia occupazionale.
È da rimarcare, quindi, come il prospetto non debba essere inviato tutti gli anni, ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Non sono computabili: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva), i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Arianna De Carlo – Senior Payroll Specialist & Labour Consultant
Contact: adecarlo@ldp-payroll.com