NEWSLETTER PAYROLL FEBBRAIO 2024

Legge di Bilancio 2024 – Novità e Normative

Il Ministero del lavoro, con comunicato del 19 dicembre 2023, ha comunicato l’accoglimento da parte della Commissione Europea della richiesta avanzata di estendere l’autorizzazione all’utilizzo della misura “Decontribuzione Sud”, per ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2024. Tale agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, configurandosi come aiuto di Stato, necessita infatti di apposita autorizzazione per poter essere applicata e fruita, anche se già prevista fino al 2029. Si ricorda che la “Decontribuzione Sud” prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente.

L’Inps, con il messaggio n. 4695/2023, ha precisato che, in forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024. Inoltre, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a:

– 335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l’Istituto precisa che:

– se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro;

– trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del c.d. Temporary Crisis and Transition Framework.

Infine, è confermato che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, Legge di Bilancio 2021.

Per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, valgono le indicazioni già fornite dall’Istituto (da ultimo, la circolare n. 90/2022).

Il nuovo “de minimis” dal 2024

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Regolamento 2023/2831 del 13 dicembre 2023, è stato elevato dal 1° gennaio 2024 da 200 a 300 mila euro l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica nell’arco di 3 anni (il triennio è mobile).

Il massimale di 300.000 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, si applica a prescindere:

-dalla forma di aiuto de minimis;

-dall’obiettivo perseguito;

-dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse UE.

Al superamento del massimale i nuovi aiuti non beneficiano delle disposizioni più favorevoli previste dal Regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, ai fini del massimale, si devono considerare tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione e gli aiuti concessi prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

Nelle ipotesi di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, invece, l’importo degli aiuti concessi prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito (in linea di massima quella che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti) o, se ciò non fosse possibile, è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Gli aiuti de minimis concessi a norma del nuovo regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

 Interessi Legali dal 1° GENNAIO 2024

Si informano i Signori Clienti che l’Inail, con circolare n. 2 dell’8 gennaio 2024, e l’Inps, con circolare n. 5 del 10 gennaio 2024, hanno reso noto la variazione del tasso degli interessi legali, disposto dal Mef con Decreto 29 novembre 2023, pari al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Detto tasso costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17, L. 388/2000.

Inoltre, la misura dell’interesse del 2,5% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

INPS: esonero contributivo per le lavoratrici madri – istruzioni

L’INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Ricordo che ai sensi del comma 181, articolo 1, della legge n. 213/2023, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Più nel dettaglio, è riconosciuto l’abbattimento totale della quota dei contributi a carico della lavoratrice madre nel limite massimo annuo di 3.000 euro (su base mensile pari a 250 euro) a favore:

  • delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento di 18 anni di età del figlio più piccolo (vale a dire fino a 17 anni e 364 giorni) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (articolo 1, comma 180);
  • alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento di 10 di età del figlio più piccolo (ovvero 9 anni e 364 giorni), in via sperimentale e limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (articolo 1,comma 181).

L’agevolazione si applica anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

Non costituendo incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e il diritto alla fruizione non è subordinato al possesso del DURC (articolo 1, comma 1175, legge n. 296 del 27.12.2006) in quanto non comporta benefici a favore del datore di lavoro,

Infine, non costituendo aiuto di Stato, non è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

L’INPS spiega che il requisito dell’essere madre di due e tre figli si intende soddisfatto al momento della nascita del secondo figlio e del terzo figlio (o successivo) e la verifica del requisito si cristallizza alla data della nascita del secondo figlio e del terzo figlio (o successivo).

L’esonero pertanto continuerà a spettare alla lavoratrice anche in caso di premorienza di uno o più figli, di eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare, di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

L’esonero spetta a decorrere dalla realizzazione dello status di madre con due o tre figli. Se però il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è instaurato successivamente, l’esonero si applica dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli e, per la sola annualità del 2024, alle lavoratrici madri di due figli, l’esonero contributivo si applica, in via generale, ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurati e instaurandi nel periodo di operatività dell’esonero, dei settori pubblico e privato, compreso il settore agricolo ed esclusi i rapporti di lavoro domestico.

L’Istituto chiarisce che l’agevolazione contributiva è applicabile anche:

  • ai rapporti di apprendistato;
  • alle conversioni in contratto a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato;
  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’esonero comporta l’abbattimento totale (nella misura del 100%), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, vale a dire 250 euro mensili e 8,06 euro giornalieri.

Va evidenziato che le soglie massime indicate si applicano anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part time, per le quali, fa presente l’INPS, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

La lavoratrice part time titolare di più rapporti di lavoro può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.

Per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.

Per le lavoratrici madri di due figli, l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

L’esonero contributivo pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Con riferimento alle altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’esonero è alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore (articolo 1, comma 15, legge di Bilancio2024).

LDP provides Tax, Law and payroll  scalable and customised services and solutions. LDP Professional have also matured a significant expertise in  M&A, Corporate Finance, Transfer Price, Global Mobility Consultancy and Process Automation. 

Sign up to our newsletter

Subscribe to our Newsletter

Subscribe Form