NEWSLETTER PAYROLL FEBBRAIO 2023

da Arianna De Carlo | Feb 3, 2023 | newsletter

OGGETTO: ESONERO CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI PER L’ANNO 2023

 

È nota la manovra che il Legislatore, nel corso del 2022, ha posto in essere per andare a mitigare sui lavoratori, sia pur in misura minima, gli effetti del cd. cuneo fiscale e contributivo. Tale manovra era stata impostata andando a prevedere una riduzione percentuale del contributo a carico del dipendente. Questa agevolazione era stata operata, di fatto, in 2 ben distinti momenti, che hanno così suddiviso il primo e il secondo semestre 2022:

  • Riduzione dell’0,80% del contributo a carico del dipendente, valevole per il primo semestre del 2022 (inizialmente era previsto per tutta l’annualità, ma la disposizione è stata modificata come al punto successivo), soltanto per i lavoratori con un imponibile mensile, ai fini contributivi, non superiore a 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
  • Riduzione contributiva del 2% (0,80% + 1,20%), valevole per il secondo semestre 2022, per i soggetti aventi i medesimi requisiti reddituali cui al punto precedente, comprendendovi la 13ª mensilità o i relativi ratei erogati nei vari periodi di paga.

Con la recente Legge di Bilancio il Legislatore ha proseguito nel suo sforzo di taglio al cuneo, andando a prevedere, per l’intero anno 2023, 2 distinte tipologie di intervento:

  1. Viene riproposta la medesima situazione di agevolazione del 2022 (riduzione del 2%), sempre per i soggetti aventi un imponibile mensile ai fini contributivi non superiore a 2.692 euro, per tutto l’anno 2023;
  2. In più, sempre per l’annualità 2023, viene aumentata la riduzione contributiva del dipendente al 3%, per quei lavoratori che hanno un imponibile mensile ai fini contributivi non superiore a 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Oggetto: BONUS CARBURANTE 2023

È stato pubblicato sulla G.U. n. 11/2023 il D.L. 5 del 14 gennaio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
Nella prima versione (Consiglio dei Ministri n. 15/2023) era previsto che la disposizione valesse solo nel periodo gennaio-marzo 2023, ma sono state apportate modifiche (Consiglio dei Ministri n. 16/2023) ed è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Nello specifico, la norma prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, Tuir, in materia di fringe benefit (258,23 euro annui nel 2023), il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.
In attesa di eventuali istruzioni ufficiali, si potrebbero ritenere valide, data l’analogia con l’agevolazione già prevista per l’anno scorso dal D.L. 21/2022, quelle fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27/E/2022, indicando in busta paga tale erogazione separatamente dai fringe benefit, anche ai fini dell’inserimento nella CU.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

 

 

 

 

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