NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI SU BENEFIT AUTO E BUONI PASTO
A mezzo delle Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni tributarie riguardanti alcune voci relative alla composizione del reddito da lavoro dipendente. Tali novità normative, tuttavia, andranno a impattare sui cedolini paga del 2020 con differenti tempistiche.
Benefit auto aziendale
Si ricorda che nel caso di uso, da parte del dipendente, di un’auto aziendale per uso promiscuo o soltanto privato, la normativa prevede l’emersione di un benefit soggetto a relativa tassazione e contribuzione.
Nel caso specifico, la nuova Legge interviene sulla quantificazione del benefit previsto per un utilizzo promiscuo dell’auto, ossia per lavoro e per uso privato (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir), andando a modificare la valorizzazione a partire dal 1° luglio 2020. Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, quindi, resta in vigore la disciplina finora applicata.
In specifico, la norma citata prevede, al momento, una valorizzazione del benefit pari al “30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia”.
Tale disposizione, per le concessioni in uso effettuate a partire dal secondo semestre 2020, subisce un’integrale modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2).
Si riassume schematicamente il testo della nuova norma:
Tipologie di auto distinte per emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO2) | Valorizzazione del benefit |
Emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km | Valore pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km | Valore pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km | Valore pari al 40% per l’anno 2020, e al 50% a decorrere dall’anno 2021, dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km | Valore pari al 50% per l’anno 2020, e al 60% a decorrere dall’anno 2021, dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km |
Come si può notare, nel nuovo regime la valorizzazione del benefit rimarrà invariata soltanto per veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, mentre sarà addirittura premiale, con valorizzazione al 25%, per chi utilizzerà mezzi con emissioni non superiori a 60 g/km. La penalizzazione, al contrario, avverrà per i veicoli che supereranno le emissioni di 160 g/km, ovvero di 190 g/Km, per i quali viene addirittura previsto uno scalino di aumento tra la seconda metà del 2020 e il 2021.
Queste nuove disposizioni, che mostrano una chiara attenzione per la tutela ambientale, porteranno, tuttavia, alcune complicazioni per gli operatori, i quali dovranno valutare ai fini del corretto calcolo, coi documenti del mezzo concesso in uso, la classe di emissioni cui l’auto appartiene.
Le modifiche per i buoni pasto
La recente Legge di Bilancio ha, inoltre, modificato l’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove era stabilita la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente per buoni pasto per un valore giornaliero pari a 5,29 euro, se in formato cartaceo, aumentato da 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
A partire dal 1° gennaio 2020, la nuova disposizione prevede la non imponibilità delle “somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
Si riscontra, quindi, una duplice innovazione circa i valori giornalieri del singolo buono pasto che, ex lege, non rientreranno nella base imponibile fiscale e contributiva:
- per i buoni pasto cartacei, il valore giornaliero non imponibile del singolo buono scende, infatti, da 5,29 a 4 euro;
- per i buoni pasto elettronici, già in precedenza premiati sotto il profilo impositivo, il predetto valore aumenta da 7 a 8 euro.
AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), pubblicata sulla G.U. n. 304/2019, S.O. n. 45, ha previsto alcune agevolazioni per le assunzioni di giovani lavoratori. In attesa delle opportune istruzioni che saranno emanate dall’Inps, vediamo qui di seguito, in sintesi, le principali peculiarità.
Contributi apprendisti I livello
La norma introduce una specifica agevolazione in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e assumano, nel corso del 2020, giovani di età compresa tra i 15 e 25 anni, con contratto di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio contributivo spettante è pari al 100% per i primi 3 anni di contratto. Resta ferma l’aliquota contributiva del 10% per gli anni successivi al terzo.
Bonus assunzione giovani under 35
Con apposita disposizione, viene prorogato a tutto il 2020 l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 assunti per la prima volta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Destinatari dell’esonero sono tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori. L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è prevista strutturalmente per i giovani under 30 ed era estesa per il 2018 agli under 35. La Legge di Bilancio, oltre a prevedere, come detto, la proroga per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, dà piena attuazione anche all’esonero previsto per le aziende che hanno ampliato l’organico nel 2019, come previsto dal c.d. Decreto Dignità, che però era subordinato, ai fini della piena operatività, all’emanazione di un apposito D.M., mai emanato. Sul recupero della contribuzione si attende la circolare Inps.
È opportuno qui ricordare che viene riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile. Come anticipato, il giovane, per poter consentire l’utilizzo dell’agevolazione, non dovrà essere mai stato assunto a tempo indeterminato né presso altri datori di lavoro né presso il medesimo che procederà all’assunzione. L’agevolazione contributiva è riconosciuta anche nel caso in cui ci sia una trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, purchè ciò avvenga prima del raggiungimento dei 35 anni e, ovviamente, quest’ultimo sia per il lavoratore il primo contratto a tempo indeterminato. Come per tutte le assunzioni agevolate, anche in questo caso il datore di lavoro dovrà rispettare le ordinarie condizioni richieste dalla normativa vigente, ovvero applicazione del Ccnl quantomeno per la parte economico-normativa, correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi nonché dei principi fissati dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.
Bonus giovani eccellenze
In questo caso, la Legge di Bilancio 2020 non ha prorogato l’incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono giovani eccellenze a tempo indeterminato (o trasformato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a termine), ma ha solo fornito regole per effettuare i controlli sul bonus, rendendo quindi, di fatto, operativo quanto già introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Come si ricorderà, l’incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che hanno assunto con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, giovani in possesso di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, prima del compimento del 30° anno di età e entro la durata legale del corso di studi.
Oltre a ciò, il beneficio è riconosciuto anche ai giovani che hanno ottenuto, nel medesimo arco temporale, il dottorato di ricerca entro il compimento del 34° anno di età.
L’agevolazione prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro. Per poterne beneficiare i datori di lavoro dovranno rispettare quanto già visto per l’assunzione under 35 oltre a soggiacere alle regole comunitarie del c.d. de minimis.
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO NASPI
L’articolo 1, comma 13, Legge di Bilancio 2020, ha modificato la disciplina del contributo aggiuntivo NASpI, pari all’1,4%, dovuto in caso di rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Innanzitutto, all’articolo 2, comma 28, L. 92/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”. Con tale disposizione si chiarisce, anche se sembra scontato, che l’incremento del contributo, pari allo 0,5% in caso di rinnovo del contratto a termine, non si applichi, oltre che al lavoro domestico, anche a tutte le altre fattispecie in cui tale contributo è escluso, contenute nel comma 29, appunto.
Quest’ultimo comma viene poi integrato da 3 ulteriori fattispecie, escluse pertanto dal contributo dell’1,4% a partire dal 1° gennaio 2020, relative ai:
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- lavoratori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/2015, e cioè gli impiegati con il c.d. “lavoro extra” (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e il lavoro portuale temporaneo (articolo 17, L. 84/1994).
Oltre a queste casistiche, il contributo non è dovuto per:
- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963;
- gli apprendisti;
- i dipendenti P.A..
NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA
Il Decreto Fiscale ha introdotto alcune rilevanti novità in ordine alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione. In particolare:
- ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’Irap (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza, tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva;
- ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fiscoline). Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate da soggetti non titolari di partita Iva.
Al fine di chiarire meglio i nuovi adempimenti, l’Agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 110/E/2019, di cui riportiamo qui di seguito i tratti essenziali.
- Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito
Sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie (si veda la tabella allegata):
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5.000 euro annui.
Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, analogamente a quanto già specificato in altri documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
I tecnici dell’Agenzia precisano che la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
Per i crediti Iva, naturalmente, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.
- Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate
Relativamente all’estensione, alla generalità dei contribuenti, dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta, e stante lo specifico riferimento normativo anche ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, è utile precisare che tale obbligo sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta: recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, bonus 80 euro e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente, appartenenti alle seguenti categorie:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
- Iva;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi6;
- sostituti d’imposta.
Al riguardo, come già anticipato, si ricorda che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate:
- direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
- avvalendosi di un intermediario abilitato.
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com
Head of Payroll Department