NEWSLETTER PAYROLL DICEMBRE 2023

Riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Non è possibile fruire dello sgravio laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo. La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.

Con il messaggio n. 4178/2023, l’Inps rende noto che, in riferimento a quanto in oggetto, laddove il datore di lavoro che abbia fruito degli incentivi all’assunzione di giovani (articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato a seguito di accertamento ispettivo, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.

Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.

Fringe Benefit e impatto contributivo

Si comunica che l’Inps, con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, ha fornito le istruzioni relative ai conguagli contributivi nei casi in cui le somme relative ai fringe benefit annui, elargite ai lavoratori dipendenti, risultino superiori alle soglie di esenzione fissate per il periodo d’imposta 2023 dall’articolo 51, comma 3, Tuir. A tal fine il messaggio ha illustrato le novità normative introdotte dal D.L. 48/2023, che ha fissato il limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli a carico a 3.000 euro, includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Con l’occasione, l’Istituto ha chiarito la gestione dei buoni carburanti evidenziando che essi non determinano alcuna agevolazione contributiva.

Infine, l’Inps ha indicato le modalità di conguaglio dei fringe benefit, per le diverse categorie di datori di lavoro, tramite flusso UniEMens. Le possibilità saranno 2: l’inoltro dei flussi di rettifica mese per mese o la compilazione nella sola denuncia di competenza dicembre 2023 della sezione variabili retributive riportando mese per mese la correzione degli imponibili derivanti da fringe benefit.

Con successivo messaggio n. 4027/2023, l’Inps ha poi specificato che nei casi in cui il bonus carburante non sia stato assoggettato a contribuzione, bisogna provvedere al versamento mediante flussi DMVig.

Certificazione unica 2024 – Nuove indicazioni dall’agenzia delle entrate

Con la risoluzione n. 55/2023 l’Agenzia delle entrate aveva fornito specifiche indicazioni in relazione alla CU2024, ai fini della compilazione della Sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico“.

Veniva infatti resa nota la necessità di indicazione, nella CU2024, dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico; ciò anche ove non vi fossero state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.

Con la più recente nota n. 386245 del 27 ottobre 2023, l’Agenzia delle entrate riferisce che, essendo intervenuto un approfondimento circa lo scambio di dati con Inps, appare adesso “superato l’invito formulato nella citata risoluzione 55/E nei confronti dei sostituti d’imposta a comunicare tramite le Certificazioni Uniche 2024 anche i codici fiscali dei figli con riferimento ai quali è stato riconosciuto l’Assegno unico”.

La nota in esame ribadisce come vi siano tuttavia dei casi in cui, pur in assenza del riconoscimento della detrazione ai fini Irpef per i figli a carico, vi sarà comunque un obbligo per il sostituto d’imposta di riportare i dati dei figli a carico del dipendente (ovvero, codice fiscale, mesi e percentuale di carico) nel relativo prospetto della CU.

Si tratta delle seguenti situazioni operative:

  • quando il dipendente, in sede di conguaglio, richiede al sostituto il riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio (ad esempio, fattura di una spessa medica intestata al figlio). Viene ricordato che i figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali è riconosciuto l’Assegno Unico, sono comunque considerati fiscalmente a carico anche se per gli stessi il contribuente non può avvalersi delle detrazioni per carichi di famiglia;
  • ai fini del calcolo dell’addizionale regionale Irpef, nel caso la legge regionale riconosca, in presenza di figli a carico (ancorché per tali figli sia stato riconosciuto l’Assegno Unico), specifiche agevolazioni. Se il sostituto non acquisisce dal dipendente le informazioni relative ai figli a carico (riportandole nel prospetto della CU), può non essere in grado di calcolare correttamente l’ammontare dell’addizionale dovuta;
  • per il 2023 è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvede a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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