NEWSLETTER PAYROLL DICEMBRE 2019

da Arianna De Carlo | Dic 13, 2019 | newsletter

Omaggi ai dipendenti in occasione delle festività

In occasione delle festività è consuetudine dei datori di lavoro corrispondere omaggi ai propri dipendenti.

Di seguito si propone un riepilogo delle regole fiscali applicate a tali ipotesi.

In occasione delle festività, ed in particolare di quelle natalizie, è consuetudine di molte aziende di corrispondere pacchi dono o omaggi ai propri dipendenti.

Le erogazioni possono essere di due tipi:

  • erogazioni in denaro,
  • erogazioni in natura.

Le prime sono sempre interamente imponibili, mentre le seconde non lo sono nel limite annuo di 258,23 euro; qualora tale limite sia superato l’intero valore diventa imponibile.

ESEMPIO 1

Dipendente al quale, nel corso d’anno, è stato riconosciuto:

a) 250,00 euro in occasione del matrimonio,

b) buono spesa del valore di 75,00 euro,

c) buoni benzina del valore di 50,00 euro,

d) pacco natalizio del valore di 30,00 euro.

L’erogazione in denaro (250,00 euro) è interamente imponibile (sia fiscale, che contributivo), mentre i buoni ed il pacco natalizio, essendo erogazioni in natura di valore complessivo non superiore ad 258,23 euro nell’anno, saranno esclusi dalla base imponibile.

ESEMPIO 2

Dipendente al quale, nel corso d’anno, è stato riconosciuto:

a) 300,00 euro in occasione del matrimonio,

b) buono spesa del valore di 200,00 euro,

c) pacco natalizio del valore di 150,00 euro.

L’erogazione in denaro (300,00 euro) è interamente imponibile (sia fiscale, che contributivo), parimenti imponibili saranno il buono ed il pacco natalizio, essendo erogazioni in natura di valore complessivo superiore ad 258,23 euro nell’anno.

L’art. 2 co. 6 del DL 93/2008 ha soppresso la previsione di cui all’art. 51 co. 2, lett. b) del TUIR che escludeva dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro, in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.

Nello specifico tali erogazioni erano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

In conseguenza di tale abrogazione, le erogazioni liberali concorrono ora alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo, ferme restando le eccezioni previste nell’art. 51 co. 3 del TUIR.

Il co. 3 prescrive, infatti, che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Con circ. 59/E/2008, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che “l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. Si tratta, pertanto, di erogazioni “ad personam”.

Si precisa che il limite economico di 258,23 euro è riferito al singolo dipendente ed all’intero periodo d’imposta; nessun ragguaglio deve esser fatto nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno.

Considerato che nel caso in cui si dovesse superare l’importo di 258,23 euro, il valore dell’erogazione concorrerebbe interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, anche ai fini della determinazione dell’eventuale omaggio natalizio.

È opportuno ricordare che rientrano nella fattispecie delle erogazioni in natura:

  • fringe benefit (autovettura in uso promiscuo, computer …);
  • buoni acquisto (es. buoni benzina o buoni spesa);
  • generi prodotti dall’azienda.

Pertanto, se ad un dipendente è assegnata l’autovettura ad uso promiscuo e lo stesso riceve un omaggio natalizio pari a 200,00 euro, avendo già superato il limite di esenzione (autovettura in uso promiscuo), l’omaggio sarà interamente imponibile.

 

Conguaglio fiscale di fine anno

Con l’elaborazione del cedolino paga del mese di dicembre il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conguaglio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali effettivamente dovute dal lavoratore in riferimento al periodo d’imposta (1° gennaio – 31 dicembre), come previsto dall’art. 23 del DPR 600/73.

Si illustra di seguito come sono effettuate le operazioni di conguaglio e quali sono gli elementi considerati.

REDDITO IMPONIBILE

Le somme oggetto di conguaglio fiscale di fine anno sono quelle corrisposte a titolo di:

  • reddito per il lavoro dipendente (art. 49 del TUIR);
  • reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), come ad esempio i compensi erogati per collaborazioni a progetto, borse di studio, ecc.;
  • retribuzioni percepite come sostituzione del reddito per il lavoro dipendente, come ad esempio la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità, le indennità corrisposte dall’INPS per la malattia, la maternità, le somme percepite dall’INAIL per l’invalidità temporanea, ecc.;
  • compensi in natura (fringe benefit) per la quota di determinazione in denaro e le erogazioni liberali.

Si ricorda che tra le somme erogate ai lavoratori ve ne sono alcune escluse dal calcolo delle imposte IRPEF, quali ad esempio:

  • gli assegni per il nucleo familiare, esenti al 100%;
  • l’indennità di mensa (ticket restaurant) fino al limite di 5,29 euro (cartacei) o 7,00 euro (elettronici) al giorno;
  • la trasferta in Italia fino a 46,48 euro al giorno e la trasferta all’estero fino a 77,47 euro al giorno;
  • i rimborsi spese per la trasferta in Italia fino a 15,49 euro al giorno e per la trasferta all’estero fino a 25,82 euro al giorno;
  • gli arretrati di retribuzione percepiti nell’anno d’imposta ma relativi ad anni precedenti (tali redditi sono assoggettati a tassazione separata).

Il periodo di riferimento corrisponde all’anno fiscale (1° gennaio – 31 dicembre); tuttavia, ai fini del calcolo, devono considerarsi anche le somme percepite entro il 12 gennaio dell’anno successivo, solo se riferiti all’anno appena concluso (c.d. “principio di cassa allargato”).

Una volta ottenuto il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepito dal lavoratore, il datore di lavoro deve determinare la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte, andando a sottrarre gli oneri deducibili dal reddito (art. 10 del TUIR), quali ad esempio i contributi previdenziali versati dal lavoratore.

OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Stabilito l’ammontare del reddito imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al calcolo dell’imposta lorda IRPEF dovuta, applicando le aliquote IRPEF fissate dalla legge (art. 11 del TUIR), diverse a seconda degli scaglioni di reddito complessivo:

  • reddito fino a 15.000,00 euro: aliquota del 23%;
  • reddito da 15.000,00 a 28.000,00 euro: aliquota del 27%;
  • reddito da 28.000,00 a 55.000,00 euro: aliquota del 38%;
  • reddito da 55.000,00 e 75.000,00 euro: aliquota del 41%;
  • reddito oltre 75.000,00 euro: aliquota del 43%.

Determinata l’imposta lorda dovranno essere calcolate le detrazioni fiscali spettanti al lavoratore, come ad esempio le detrazioni per lavoro dipendente, le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge e figli a carico), che tengono conto non solo del reddito percepito ma anche del numero di giornate lavorate.

Il DL 70/2011 ha abolito l’obbligo di comunicazione annuale sulle detrazioni fiscali che imponeva ai dipendenti una comunicazione annua per la richiesta delle detrazioni fiscali.

Dopo la richiesta iniziale vanno comunicate al datore di lavoro solo le eventuali variazioni (come ad esempio la nascita di un figlio), non esiste più l’obbligo di replicare ogni anno la comunicazione in assenza di variazioni.

In sede di conguaglio viene stabilito anche l’importo definitivo del bonus di cui alla L. 190/2014 (c.d. “bonus Renzi”). Al pari delle ritenute IRPEF, anche il bonus è erogato mensilmente su una simulazione del reddito annuo del lavoratore:

  • reddito fino a 24.600,00 euro: spettano 960,00 euro all’anno;
  • reddito da 24.600,00 a 26.600,00 euro: il bonus è riparametrato sula base della seguente formula [960,00 × (26.600,00 – reddito complessivo)/2000,00];
  • reddito superiore a 26.600,00 euro: il bonus non spetta.

Si ricorda che il “bonus Renzi” di 80,00 euro non spetta ai lavoratori che non superano gli 8.145,32 euro di reddito se nell’anno d’imposta hanno lavorato tutto l’anno.

È il caso dei c.d. “incapienti”, ossia coloro che, percependo un reddito fino a 8.145,32 euro, hanno un’imposta lorda inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati spettanti e, quindi, non versano imposta.

Una volta calcolata l’imposta effettivamente dovuta dal lavoratore (imposta lorda – detrazioni spettanti) il datore di lavoro, considerando le somme già trattenute da gennaio a novembre, può procedere al conguaglio fiscale finale che sarà:

  • a credito: nel caso in cui sono state trattenute in busta paga da gennaio a novembre cifre di IRPEF superiori a quelle effettivamente dovute dal lavoratore;
  • a debito: nel caso in cui il lavoratore sia tenuto a pagare ulteriori somme.

Nel prospetto paga di dicembre saranno, quindi, evidenziati i dati relativi al reddito annuo del lavoratore, l’imposta totale dovuta, gli importi delle detrazioni annue eventualmente spettanti per lavoro dipendente o per carichi familiari e la trattenuta IRPEF a conguaglio oppure il rimborso IRPEF.

In sede di conguaglio fiscale si procede anche alla determinazione delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF. Gli importi calcolati saranno trattenuti ai dipendenti a decorrere dal mese di gennaio dell’anno successivo in 11 rate mensili, salvo il recupero dell’intero importo residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In sede di conguaglio sarà, inoltre, calcolato anche l’acconto addizionale comunale dovuto per l’anno successivo, pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta; l’importo sarà trattenuto in 9 rate mensili, con inizio dal mese di marzo dell’anno successivo.

Il lavoratore può comunicare al proprio datore di lavoro altri redditi percepiti (ad esempio per periodi antecedenti l’assunzione e/o di altri rapporti di lavoro a tempo parziale) che aumentano il proprio reddito complessivo, nonché ulteriori detrazioni spettanti (ad esempio per il pagamento di canoni di locazione), affinché ne tenga conto nel calcolo delle imposte (IRPEF, addizionali regionali e comunali).

IPOTESI DI CONGUAGLIO FISCALE ERRATO

L’art. 23 co. 3 del DPR 600/73 ha stabilito che i datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta.

Pertanto, anche se generalmente il conguaglio fiscale viene effettuato sulla busta paga di dicembre, c’è tempo fino al 28 febbraio dell’anno successivo per correggere i conguagli effettuati ai lavoratori dipendenti.

Se il datore di lavoro non intende riaprire il calcolo del conguaglio fiscale, o sono scaduti i termini per effettuarlo, il lavoratore può comunque presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello UNICO) e recuperare i crediti o pagare i debiti dovuti.

Si ricorda, infine, che in presenza di ulteriori redditi o oneri o detrazioni, il conguaglio di fine anno è solo un primo parziale ricalcolo delle imposte e il lavoratore deve (in presenza di altri redditi) e/o può (in presenza di oneri deducibili/spese detraibili) provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi mediante modello 730 o modello UNICO.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Arianna De Carlo – Senior Payroll Specialist & Labour Consultant

Contact: adecarlo@ldp-payroll.com

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