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NEWSLETTER PAYROLL APRILE 2020

by Arianna De Carlo | Mar 31, 2020 | newsletter

SMART WORKING SEMPLIFICATO E COVID-19

 

 

Il D.P.C.M. 8 marzo 2020, facendo seguito ai precedenti D.P.C.M. 25 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020, prevede la possibilità di applicare, su tutto il territorio italiano, la modalità di lavoro agile – disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017 – per la durata dello stato di emergenza a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Lo smart working semplificato in questione prevede, per l’appunto, semplificazioni rispetto alle norme di cui alla L. 81/2017, che disciplina in generale il lavoro agile, con riferimento a:

  • accordo;
  • sicurezza sul lavoro;
  • comunicazione telematica.

Rimangono, invece, inalterate le altre norme in materia.

L’articolo 23, L. 81/2017, stabilisce che l’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis, D.L. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. 608/1996, e successive modificazioni.

Pertanto, l’accordo individuale sul lavoro agile e le sue modificazioni devono essere comunicate telematicamente attraverso la procedura on line, accedendo dal portale Cliclavoro, indicando i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata, anche mediante la procedura semplificata per l’invio massivo mediante un unico file .xls all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/ .

Per quanto concerne, poi, gli obblighi di informativa ai fine della sicurezza e salute dello smart worker, è stato previsto che questi, data l’urgenza di attivare tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, possano essere assolti anche in via telematica – per cui si ritiene basti una semplice e-mail – e ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail, scaricabile in formato .doc all’indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e- scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html.

 

Sostegno smart working Regione Lombardia

 

Con delibera del 18 marzo 2020, la Regione Lombardia ha reso noto che è stata estesa la possibilità di presentare la domanda di contributo sull’avviso pubblico per l’adozione di piani aziendali di smart working (Decreto regionale 1942/2020) anche ai datori di lavoro che hanno introdotto il lavoro agile per i propri dipendenti nel periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 25 febbraio 2020 per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, a condizione che:

  • presentino domanda di contributo, al momento dell’apertura del sistema informativo di Regione Lombardia, a partire dal 2 aprile 2020 e fino al 15 dicembre 2021;
  • abbiano assolto agli obblighi previsti dall’articolo 4, D.P.C.M. 1° marzo 2020;
  • rispettino i requisiti e le prescrizioni previste dall’avviso e documentino di avere adottato lo smart working in via definitiva con un regolamento aziendale.

Con l’addendum del 20 marzo 2020 viene estesa la possibilità di partecipazione all’avviso a tutte le imprese, che, nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, hanno attivato lo smart working per i propri dipendenti, purché abbiano assolto agli obblighi di informativa sulla sicurezza e agli obblighi di comunicazione sul sito ministeriale.

Per questi datori di lavoro saranno ammissibili al contributo le spese sostenute a partire dal 25 febbraio 2020 per l’acquisto della strumentazione tecnologica e l’attuazione delle attività in smart working, a condizione che realizzino tutte le attività previste dall’avviso (Azione A, paragrafo B.2) e introducano stabilmente il lavoro agile come modalità di lavoro regolamentata all’interno dell’azienda.

Nella versione aggiornata dell’avviso sono state, inoltre, introdotte alcune modifiche procedurali per l’accesso al finanziamento, allo scopo di potenziare l’efficacia della misura e specificare alcune modalità di verifica dei requisiti e di rendicontazione.

 

DURC E COVID-19

 

Il Durc rientra tra le attestazioni di cui all’articolo 103, D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al comma 2, che “tutti i certificati, attestai, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Sulla base di tale assunto l’Inps, nella schermata di richiesta del modulo, ha pubblicato il seguente messaggio informativo:

Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18.

Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di “richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente”.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, invitando chiunque ritenga di ricadere nell’ambito applicativo della norma richiamata a voler prendere contatto con noi al fine di verificare i presupposti di applicazione e organizzare il lavoro.

 

 

LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com   

Head of Payroll Department

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