NEWSLETTER PAYROLL AGOSTO 2024

Convertito in legge il Decreto Coesione

Si informano i Signori Clienti che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 4 luglio 2024, n. 95, è stato convertito in Legge, con modificazioni, il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. Decreto Coesione).

In sede di conversione sono state introdotte le seguenti novità.

Bonus assunzioni di donne

In fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto di questo Dicastero, adottato di concerto con il Mef.

Si ricorda che il bonus previsto consiste in uno sgravio contributivo, della durata massima di 24 mesi, pari 100% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 650 euro mensili, purché si determini un incremento netto occupazionale su base mensile rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per la piena operatività e la fruizione del bonus è ora necessario attendere il decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, e i relativi chiarimenti Inps.

Compensazioni in F24 dei contributi INPS e dei premi INAIL

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con circolare 16/E del 28 giugno 2024, ha illustrato importanti novità in materia di compensazione. Infatti, dal 1° luglio 2024 la compensazione di crediti passa esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia delle entrate ed è preclusa quella orizzontale se i debiti scaduti superano i 100.000 euro. Con detta circolare, il Fisco ha fornito indicazioni riguardanti:

  • l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
  • l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100.000 euro.

A partire dal 1° luglio 2024 tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Tale intervento della Legge di Bilancio 2024 ha una duplice finalità: da un lato, per effetto della modifica all’articolo 11, D.L. 66/2014 – contenente le disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri della riscossione – si riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione); dall’altro, l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate agevola le procedure di controllo sulle compensazioni.

Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), sia “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

Domande di Congedo Parentale

Le Leggi di Bilancio 2023 e 2024 hanno disposto, rispettivamente, l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024.

Con il messaggio n. 2704/2024 l’Inps ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti del settore privato, che permette di richiedere l’indennità maggiorata, precisando che non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni. A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024). Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, non è necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo). Il medesimo criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, Legge di Bilancio 2023.

Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro (il termine minimo ex articolo 32, D.Lgs. 151/2001 è di almeno 5 giorni o 2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

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