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NEWSLETTER PAYROLL AGOSTO 2020

by Arianna De Carlo | Jul 27, 2020 | newsletter

Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO – NOVITÀ

 

È stato convertito in L. 77/2020 (G.U. n. 180/2020, S.O. n. 25) il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19 luglio 2020. Di seguito si riepilogano le principali novità di interesse introdotte in sede di conversione in Legge.

 

1. Contratto di rete con causale di solidarietà

È stata introdotta una norma, limitata al 2020, che prevede che il contratto di rete possa essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle Autorità competenti, ai seguenti fini:

  • impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
  • inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi d’impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Lo svolgimento delle prestazioni di lavoro presso o in favore delle partecipanti alla rete avviene mediante gli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003. Con Decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dal 19 luglio 2020, saranno definite le relative modalità operative. Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete per solidarietà deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente, con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel, anziché secondo le consuete modalità.

 

2. Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

È stato posticipato il termine per provvedere, da parte di Srl e società cooperative, alla nomina degli organi di controllo o del revisore e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni, alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.

 

3. Collocamento mirato

Sono inclusi nella quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, L. 68/1999 (c.d. categorie protette per aziende over 50), per favorire l’occupabilità, i c.d. care leavers (soggetti che divengono maggiorenni mentre vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, ad esempio affido).

 

4. Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83, D.L. 34/200, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

5. Proroga contratti a termine e apprendistato

Facendo seguito alla possibilità, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, anche durante periodi di sospensione o riduzione dell’attività, è stata inserita in sede di conversione una disposizione che prevede che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45, D.Lgs. 81/2015 (apprendistato di primo e terzo livello), e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza COVID-19.

 

6. Trasferimento d’azienda

Fino al 17 agosto 2020, in caso di trasferimento d’azienda, la procedura sindacale, nel caso non sia stato raggiunto un accordo, non potrà avere una durata inferiore a 45 giorni.

 

7. Congedo COVID

La Legge di conversione ha esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni. La citata Legge ha introdotto, inoltre, la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020.

L’Inps (messaggio n. 2902/2020) ha comunicato che l’applicazione per presentare la domanda di congedo COVID-19 in modalità giornaliera è stata aggiornata, per consentire la richiesta di periodi fino al 31 agosto 2020, mentre saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo in modalità oraria, che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

 

8. Ammortizzatori sociali

È stato abrogato il D.L. 52/2020, in quanto le disposizioni nel medesimo contenute sono state inglobate nel D.L. 34/2020, mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto. Vengono confermate, nella sostanza, tutte le disposizioni fino a ora emanate, ivi compresi i termini di presentazione delle domande.

 

Oggetto: INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO 2020 PREVISTE DAL D.L. RILANCIO

 

Il c.d. Decreto Rilancio ha previsto alcune specifiche indennità per determinati soggetti: vediamole in dettaglio.

1. Indennità ai liberi professionisti per il mese di maggio 2020

L’articolo 84, D.L. Rilancio, prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ai fini dell’accesso all’indennità COVID-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

2. Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 spetta un’indennità pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

3. Indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Alla categoria di lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. Si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Ai fini dell’accesso all’indennità COVID-19 per il mese di maggio, la richiamata disposizione normativa prevede, altresì, che detti lavoratori – alla predetta data del 19 maggio 2020 – non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano, inoltre, titolari di indennità NASpI.

 

Oggetto: MODIFICHE AI CONGEDI COVID

 

L’Inps, con circolare n. 81/2020, ha illustrato le principali novità relative ai congedi COVID, così come modificati dal D.L. 34/2020.

In particolare, l’istituto previdenziale ha precisato che:

  • il congedo parentale straordinario (congedo COVID-19) è stato aumentato da 15 giorni a 30 giorni fruibile entro la scadenza del 31 luglio 2020 (alla luce della Legge di conversione 31 agosto 2020), dai genitori di figli fino a 12 anni (indennità del 50%) o di età superiore e entro i 16 anni (senza diritto all’indennità);
  • in alternativa al congedo COVID-19, i genitori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (2.000 euro per specifiche categorie);
  • sono previsti ulteriori 12 giorni di permessi ex 104/1992 per i mesi di maggio e giugno 2020.

 

Oggetto: DIVIETO DI LICENZIAMENTO E INIDONEITÀ SOPRAVVENUTA

 

L’INL, con nota n. 298/2020, ha fornito indicazioni in ordine al divieto di licenziamento, previsto dall’articolo 46, D.L. 18/2020, e modificato dal D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio).

Tale divieto riguarda, oltre che i licenziamenti collettivi, tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966: non solo, quindi, i licenziamenti per ragioni economiche o organizzative riferibili al datore di lavoro, ma anche quei licenziamenti, riguardanti la sfera giuridica del lavoratore, ma di natura oggettiva e non disciplinare.

In particolare, in tale ulteriore sottoinsieme rientrano tradizionalmente il licenziamento per perdita del titolo abilitativo (si pensi alla patente di guida per un autista o il porto d’armi per una guardia giurata) e il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Come ricorda la nota INL, l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale e, pertanto, l’obbligo di repêchage rende la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo oggetto del divieto.

Stante, ad ogni modo, l’orientamento consolidato sulla questione, la qualificazione come gmo, a prescindere dal repêchage, toglie spazio a eventuali dubbi di sottrarre tale ipotesi al divieto, soprattutto in quelle circostanze dove l’inidoneità alla mansione si accompagna a un’impossibilità nella ricollocazione di quel lavoratore, a prescindere dalla crisi discendente dalla pandemia COVID-19, vuoi per la particolare attività svolta, vuoi per le residue capacità lavorative.

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, invece, pur basandosi su una motivazione ontologicamente organizzativa, è disciplinato da una norma specifica del codice civile, l’articolo 2110, e, pertanto, lo si considera non soggetto all’articolo 3, L. 604/1966, e, quindi, escluso dal divieto.

 

 

LDP Payroll rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Arianna De Carlo – adecarlo@ldp-payroll.com

Head of Payroll Department

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