Per far fronte all’attuale situazione di crisi, ormai anche finanziaria (e non più solo sanitaria), il Legislatore ha emanato un nuovo decreto legge (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio”) per provvedere ad una sostanziale iniezione di liquidità nel sistema, anche attraverso la previsione di ulteriori agevolazioni fiscali, rispetto a quelle già introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”. La presente circolare illustra brevemente le disposizioni fiscali che determinano un impatto finanziario diretto sulle imprese, nonché le ulteriori disposizioni, sempre di natura fiscale, che forniscono un aiuto supplementare a tutti i contribuenti. LDP ha messo in campo le proprie competenze multidisciplinari per esservi ancora più vicini.
Disposizioni fiscali (e non) con impatto finanziario
Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | art. 24 |
Contributo a fondo perduto | art. 25 |
Crediti di imposta per aumenti di capitale in imprese con ricavi compresi tra 5 e 50 mil di euro per i soggetti conferenti e per le società conferitarie | art. 26 |
Tax credit affitti commerciali | art. 28 |
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche | art. 30 |
Aumento della detrazione per investimenti in Start-up innovative | art. 38 |
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro | art. 120 |
Cessione dei crediti di imposta riconosciuti per emergenza Covid-19 | art. 122 |
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica | art. 124 |
Credito di imposta per sanificazione | art. 125 |
Proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi | art. 126 |
Proroga dei termini di ripresa della riscossione | art. 127 |
Rivalutazione partecipazioni e aree | art. 137 |
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari | art. 186 |
Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria | art. 233 |
Credito di imposta R&S esteso per le imprese del Sud | art. 244 |
Altre disposizioni di natura fiscale
Superammortamento: proroga della consegna dei beni al 31.12.2020 | art. 50 |
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri | art. 140 |
Lotteria dei corrispettivi | art. 141 |
Rimessione in termini controllo automatizzato | art. 144 |
Sospensione della compensazione tra credito di imposta e somme iscritte a ruolo | art. 145 |
Aumento da 700mila ad un milione la soglia per le compensazioni | art. 147 |
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta | art. 149 |
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 | art. 152 |
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione | art. 154 |
Proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali | art. 157 |
Disposizioni fiscali (e non) con impatto finanziario
Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
Soggetti interessati
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (quindi nel periodo 2019 per i contribuenti “solari”)
Agevolazione fiscale
I soggetti interessati sono esonerati dal versare
- il saldo IRAP per il periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
- la prima rata dell’acconto IRAP per il periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”)
Effetti
- l’agevolazione sub (1) è effettiva solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (che avrebbero dovuto versare un saldo in eccesso rispetto agli acconti già versati e calcolati sull’ammontare dell’imposta pagata per il periodo d’imposta precedente)
- l’agevolazione sub (2), per diventare effettiva, andrà comunque computata e quindi detratta ai fini del calcolo del saldo IRAP dovuto per il periodo di imposta in corso (ciò significa che ai fini del calcolo del saldo d’imposta effettivamente dovuto, l’ammontare del primo acconto, sebbene non verrà materialmente versato, sarà considerato come se fosse stato pagato e, pertanto, verrà comunque dedotto)
Art. 25 – Contributo a fondo perduto
Soggetti interessati
Soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA a condizione che:
- l’ammontare dei ricavi o compensi non sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e
- soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, anche in assenza del calo di fatturato/corrispettivi di cui al primo punto che precede.
Agevolazione fiscale
I soggetti interessati hanno diritto ad un contributo a fondo perduto. L’ammontare è determinato applicando una percentuale alla differenza tra (i) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e (ii) lo stesso ammontare del mese di aprile 2020 come segue:
- il 20% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- il 15% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- il 10% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.
-
- È comunque, garantito un importo minimo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Dettagli
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP
- Istanza da presentare all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento
Art. 26 – Crediti di imposta per aumenti di capitale in imprese con ricavi compresi tra 5 e 50 mil di euro per i soggetti conferenti e per le società conferitarie
Soggetti interessati – conferenti
Soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una (o più) società avente la forma di S.p.A., S.A.A., S.r.l. (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, che abbia
- ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva non inferiore al 33% dell’ammontare dei ricavi (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente);
- deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Agevolazione fiscale
I soggetti interessati hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 20% dell’investimento effettuato. L’investimento sul quale calcolare il credito d’imposta non può comunque eccedere euro 2.000.000.
Dettagli
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- nella dichiarazione dei redditi del periodo imposta dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché
- in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
Non operano i limiti di:
- Euro 250.000 per periodo di imposta previsto per i crediti di indicare nel quadro RU del Mod. Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007),
- Euro 1 milione per periodo di imposta per l’utilizzo in compensazione dei crediti (di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Decadenza dall’agevolazione
- La partecipazione proveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.
- La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo prima di tale data da parte della società conferitaria causa la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
Soggetti interessati – conferitarie
Società avente in forma di S.p.A., S.A.A., S.r.l. (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, che ricevono conferimenti in denaro e che abbia
- ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva non inferiore al 33% dell’ammontare dei ricavi (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente);
- deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto ma non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 D. Lgs. n. 159/2011;
- i cui amministratori, soci titolare effettivo non siano stati condannati in via definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sull’IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena dell’interdizione dai pubblici uffici.
Agevolazione fiscale
I soggetti interessati hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite stesse) nei limiti del 30% dell’aumento di capitale di cui alla precedente agevolazione.
Dettagli
- Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
- Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP.
Non operano i limiti di:
- Euro 250.000 per periodo di imposta previsto per i crediti di indicare nel quadro RU del Mod. Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007),
- Euro 1 milione per periodo di imposta per l’utilizzo in compensazione dei crediti (di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Decadenza dall’agevolazione
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
Cumulabilità dei crediti e limiti quantitativi
- Le agevolazioni fiscali (crediti di imposta) sopra descritte si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societa’ ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
- L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l’ammontare di 800.000 euro, oppure 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- L’efficacia di tali agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Soggetti interessati
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e nonché enti non commerciali che:
- abbiano conseguito ricavi/compensi per il periodo 2019 inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato in ciascun mese di riferimento.
Agevolazione fiscale
- credito d’imposta, da calcolarsi sul totale dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale), pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativoametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo
Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), in relazione alle medesime spese sostenute. Quest’ultimo ha un ambito di applicazione più limitato: è fruibile da tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, per il canone d’affitto pagato per il solo mese di marzo esclusivamente in relazione ad immobili accatastati come C1, ma senza la necessità di dover provare il calo di fatturato di cui al punto (2).
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Soggetti interessati
Soggetti aventi utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici (c.d. “Utenti BTAU”)
Agevolazione
Sono ridotte le “quote fisse” di spesa (ossia le componenti che non variano in funzione del volume consumato dall’utente) identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, per le bollette elettriche relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020, nel limite di spesa pari ad euro 600 milioni, in modo da:
- raggiungere un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo
- per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, rideterminare le tariffe di rete e gli oneri generali considerando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.
Dettagli
Tale disposizione sarà eseguita direttamente dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che rideterminerà, con propri provvedimenti, senza aggravi tariffari per le utenze interessate, tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020
Art. 38 – Aumento della detrazione per investimenti in Start-up innovative
Soggetti interessati
Persone fisiche
Agevolazione fiscale
- Ai soggetti interessati spetta una detrazione ai fini IRPEF pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (sia direttamente che tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative).
- L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Dettagli
- La detrazione spetta per i soli investimenti nelle start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
- Tale agevolazione è alternativa alla detrazione pari al 19% dell’investimento massimo detraibile di cui al comma 3 ed aumentato a euro 1.000.000 (di cui all’art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012).
- La cessione anche parziale, dell’investimento prima del decorso del suddetto termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Art. 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Soggetti interessati
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (quali ad esempio bar, ristoranti, alberghi, cinema indicati nell’allegato 1 del Decreto), associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore
Agevolazione fiscale
- credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli
- edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
- per l’acquisto di arredi di sicurezza,
- per investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e
- per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti.
Dettagli
- Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese,
- è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione;
- è cedibile ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Non operano i limiti di:
- Euro 250.000 per periodo di imposta previsto per i crediti di indicare nel quadro RU del Mod. Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007),
- Euro 1 milione per periodo di imposta per l’utilizzo in compensazione dei crediti (di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Art. 122 – Cessione dei crediti di imposta riconosciuti per emergenza da Covid-19
Soggetti interessati
Soggetti beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid–19
Agevolazione fiscale
Ai soggetti interessati, beneficiari di uno dei sotto elencati crediti di imposta, è consentito, invece del loro utilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari (tale facoltà è esercitabile fino al 31 dicembre 2021).
Dettagli
I crediti di imposta cedibili sono i seguenti:
- il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del Decreto Legge n. 18/2020;
- il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda di cui all’art. 28 del Decreto Legge n. 34/2020;
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020;
- il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art. 125 del Decreto Legge n. 34/2020.
- I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione nel modello F24, ma con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;
- la quota non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Non operano i limiti di:
- Euro 250.000 per periodo di imposta previsto per i crediti di indicare nel quadro RU del Mod. Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007);
- Euro 1 milione per periodo di imposta per l’utilizzo in compensazione dei crediti (di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Si rinvia all’emanazione di un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative.
Art. 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica
Soggetti interessati
Soggetti che commerciano nei prodotti dei beni sottoelencati.
Agevolazione fiscale
I soggetti interessati applicano sulla cessione dei prodotti sottoelencati il seguente trattamento IVA:
- l’esenzione dall’IVA sulla cessione dei beni che avvengono nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 (giorno di entrata in vigore del Decreto) ed il 31 dicembre 2020;
- l’aliquota ridotta del 5% a regime (ossia dal 1° gennaio 2021).
Gli articoli agevolati sono espressamente elencati dall’articolo 124 e sono seguenti:
-
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva; monitor multi parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Dettagli
- È espressamente riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di tali beni compiuti prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio e, quindi, effettuati con l’aliquota IVA ordinaria.
- Tale regime di esenzione non determina effetti nemmeno ai fini del pro rata, perciò, nel caso in cui gli operatori applichino la detrazione d’imposta con questo metodo, dovranno imputare le cessioni in esame tra le operazioni imponibili e quelle assimilate, ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità.
- Lo stesso trattamento impositivo è applicabile anche agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei beni sopra elencati.
Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Soggetti interessati
Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
Agevolazione fiscale
Credito d’imposta pari 60% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro, per l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19; in particolare, godono del credito di imposta le seguenti spese per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Si tratta concettualmente del medesimo credito già previsto dall’art. 64 del Decreto “Cura Italia”, per le spese di sanificazione, ed esteso dall’art. 30 del Decreto “Liquidità” alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, nella misura del 50 per cento delle sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che vengono espressamente abrogati, a vantaggio di un’unica e più completa previsione normativa.
Dettagli
- Il credito d’imposta può essere alternativamente (i) utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero (ii) direttamente in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento delle spese;
- non concorre alla formazione del limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta pari ad Euro 250.000 per periodo di imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007);
- né alla formazione del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili pari ad Euro 1 milione per periodo di imposta (di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa pari ad euro 200 milioni per l’anno 2020.
Art. 126 e 127 – Proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi
Soggetti interessati
Tutti i soggetti che avevano già goduto del rinvio sino al 30 giugno 2020 dei versamenti di imposte e contributi, ossia rispettivamente:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi rispettivamnete
- non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; oppure
- superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, e che hanno richiesto ai propri debitori, sostituti d’imposta, di non assoggettare alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- soggetti che esercitano una specifica attività di impresa espressamente indicata dall’articolo 8 del Decreto Legge n. 9/2020 e dall’art. 61 del Decreto “Cura Italia” (a titolo esemplificativo imprese del settore turistico, soggetti che gestiscono teatri, cinema, ricevitorie del lotto, attività di ristorazione, fiere ed eventi, musei e biblioteche, asili nido, parchi divertimento, servizi di trasporto, etc.);
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Agevolazione fiscale
Rinviata al 16 settembre 2020 la scadenza entro la quale effettuare i seguenti versamenti, già sospesi fino al 30 giugno 2020:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020;
- ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
- versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto, a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Dettagli
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il termine del 16 settembre.
Art. 137 – Rivalutazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Soggetti interessati
Persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa e società semplici
Agevolazione fiscale
Rivalutazione del valore di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola e di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Dettagli
- L’efficacia della rivalutazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota del 11 per cento, da applicarsi al maggior valore attribuito ai cespiti.
- Il valore rideterminato di terreni e partecipazioni deve risultare da un’apposita perizia che va redatta e giurata entro il 30 settembre 2020.
- Il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020, ovvero in tre rate annuali di pari importo a decorrere da tale data.
- Sugli importi successivi alla prima rata sono dovuti gli interessi del 3% da versarsi contestualmente.
Art. 186 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Soggetti interessati
Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali
Agevolazioni fiscali
I soggetti interessati che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati in pubblicità.
Dettagli
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.
- Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Art. 233 – Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria
Soggetti interessati
- Soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e le istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- Scuole primarie e secondarie paritarie.
Agevolazione finanziaria
Nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico, in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 è erogato:
- un contributo complessivo di 65 milioni di euro ai soggetti interessati sub 1);
- un contributo complessivo di 70 milioni di euro ai soggetti interessati sub 2).
Dettagli
Con decreto del Ministro dell’istruzione i predetti contributi sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali in proporzione, rispettivamente:
- alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età;
- al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie.
Art. 244 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
Soggetti interessati
Imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Agevolazioni fiscali
Per soggetti interessati sono incrementate le percentuali per il calcolo del credito sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, come segue:
- per le imprese di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni) la percentuale per il calcolo del credito sale al 25%;
- per le imprese medie (che occupano almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), la medesima percentuale è del 35%;
- per le piccole imprese il credito è pari al 45% degli investimenti agevolabili.
Altre disposizioni di natura fiscale
Art. 50 – Superammortamento: proroga della consegna dei beni già ordinati al 31.12.2020
Soggetti interessati
Soggetti titolari di reddito d’impresa, esercenti arti e professioni che:
- hanno effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto;
- sono in attesa della consegna dei beni acquistati.
Agevolazione fiscale
E’ differito al 31 dicembre 2020 il termine del 30 giugno 2020, entro il quale era necessario che avvenisse la consegna dei beni materiali strumentali nuovi per poter beneficiare del super ammortamento (30% di maggiorazione figurativa del costo di acquisizione), a condizione che il soggetto interessato abbia ricevuto l’accettazione dell’ordine dal fornitore e versato acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro la data del 31.12.2019.
In sostanza il Decreto concede 6 mesi in più al fornitore per consegnare il bene già ordinato e non estende l’efficacia dell’agevolazione del superammortamento.
Art. 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Soggetti interessati
Commercianti al minuto e i soggetti assimilati, con volume d’affari minore o uguale a 400.000 euro, tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, mediante gli strumenti specificamente individuati dall’Agenzia delle Entrate (registratori telematici, registratori di cassa adattati, Server-RT, procedura web “Documento commerciale on line”)
Agevolazione fiscale
- E’ prorogata di sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, la moratoria delle sanzioni per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica.
- Fino alla medesima data, dunque, i soggetti interessati potranno assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi sul registro dei corrispettivi.
Art. 141 – Lotteria dei corrispettivi
Soggetti interessati
Commercianti al minuto e i soggetti assimilati, con volume d’affari minore o uguale a 400.000 euro, tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, mediante gli strumenti specificamente individuati dall’Agenzia delle Entrate (registratori telematici, registratori di cassa adattati, Server-RT, procedura web “Documento commerciale on line”)
Agevolazione fiscale
E’ posticipato di sei mesi, a far data dal 1 gennaio 2021, l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini.
Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti
Agevolazione fiscale
- Se effettuati entro il 16 settembre 2020, sono tempestivi i pagamenti di somme dovute a seguito di (i) controlli automatizzati, (ii) controlli formali delle dichiarazioni (avvisi bonari) nonché (iii) di liquidazione dell’imposta per proventi soggetti a tassazione separata, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto, anche per rateazioni in corso;
- I medesimi pagamenti in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 possono essere posticipati al 16 settembre 2020, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Dettagli
Tali versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data, con scadenza il 16 di ciascun mese successivo.
Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito di imposta e somme iscritte a ruolo
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti
Agevolazione fiscale
I crediti d’imposta chiesti a rimborso ed in via di erogazione nel 2020 non possono essere compensati con i debiti iscritti a ruolo, intestati al medesimo contribuente.
Art. 147 – Aumento da 700mila ad un milione la soglia per le compensazioni
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti
Agevolazione fiscale
Per il periodo d’imposta 2020 il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è aumentato da € 700.000 a € 1.000.000 (un milione).
Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti
Agevolazione fiscale
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini per il versamento delle somme in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 dovute sulla base di:
- atti di accertamento con adesione;
- accordi conciliativi;
- accordi di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita e per l’imposta di registro;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di locazioni e contratti diversi;
- atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione, dell’imposta di donazione, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.
Coerentemente con l’agevolazione di cui sopra, è prorogato al 16 settembre 2020 il termine per la per la notifica del ricorso di primo grado avverso gli atti di cui sopra e gli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 218/1997, i cui versamenti scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Sono altresì prorogati al 16 settembre 2020 i termini per il pagamento degli importi dovuti in base ai piani di rateazione in scadenza tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, riguardati gli importi dovuti in forza agli atti già menzionati e degli importi dovuti per le definizioni agevolate di cui al Dl n. 119/2018 (definizione dei PVC, degli atti del procedimento di accertamento, delle controversie pendenti, nonché regolarizzazione con versamento volontario dei periodi d’imposta precedenti).
Dettagli
- Tali versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data, con scadenza il 16 di ciascun mese successivo.
- Non si applicano né sanzioni né interessi e non è previsto il rimborso di quanto già versato.
Art. 152 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti
Agevolazione fiscale
Tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica pagano i propri creditori senza verificare che questi ultimi siano inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore ad € 5.000.
Dettagli
Le verifiche già effettuate, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento (previsto dall’articolo 72-bis, del DPR n. 602/1973) sono prive di qualunque effetto; le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica devono provvedere al pagamento diretto al proprio creditore.
Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti
Agevolazioni fiscali
- Sono sospesi i termini dei versamenti, che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.
- I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2020
- Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (invece delle 5 ordinariamente previste).
- Il termine di pagamento di tutte le rate dei procedimenti di “Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE», in scadenza nell’anno 2020, è differito al 10 dicembre 2020.Tale facoltà è prevista per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019.
Soggetti interessati
Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate
Agevolazioni fiscali
I soggetti interessati possono presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019.
Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività’ economiche e sociali
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti
Agevolazioni fiscali
Sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (in deroga agli ordinari termini decadenziali), gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione disposto dal D.L. Cura Italia, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.
Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:
- alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata
- alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale.
LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.