ISTRUZIONI INPS SUGLI AMMORTIZZATORI EX D.L. CURA ITALIA
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro, l’Inps ha illustrato le misure a sostegno del reddito previste dal Decreto Cura Italia, in vigore dal 17 marzo scorso, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fornendo i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22, D.L. 18/2020, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
Cigo e assegno ordinario – articolo 19 |
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Prestazioni | Trattamento ordinario di integrazione salariale o accesso all’assegno ordinario FIS.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13, D.L. 9/2020, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. |
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Destinatari | Datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; k) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; l) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. |
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Possono richiedere l’assegno ordinario FIS i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I, D.Lgs. 148/2015 (Cigo e Cigs), e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015:
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I trattamenti sono destinati esclusivamente ai lavoratori alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020 (nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).
Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà. Possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di utilizzo degli ammortizzatori in seguito esplicitati (si veda il paragrafo agevolazioni). Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di Cigo o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di Cigo o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la Cigo o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. |
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Causale | Nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata | Periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 (zona rossa), nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, è possibile richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle 2 domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi. |
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Contribuzione addizionale | L’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, D.Lgs. 148/2015. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agevolazioni | Ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario FIS.
Il trattamento deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4, D.Lgs. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, D.Lgs. 148/2015\. Pertanto, possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra. I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di Cigo e di assegno ordinario. |
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Anzianità di servizio | Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020 (fermo restando quanto sopra precisato in merito alle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., e di assunzioni a seguito di cambio d’appalto). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedure | Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La dispensa dall’osservanza del citato articolo 14 comporta, in particolare, che le aziende non sono tenute all’adempimento di cui al comma 6 del medesimo articolo: all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’Inps dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere all’adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti. Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori: l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2, D.M. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari. Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di Cigo o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di Cigo o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la Cigo o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Inps provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020. Le domande di Cigo e assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del D.L. 9/2020, sono convertite d’ufficio in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane. |
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Termine presentazione domanda | Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Riguardo alla decorrenza del termine, per gli eventi di sospensione o riduzione iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 23 marzo 2020 (pubblicazione del messaggio n. 1321/2020), il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione: il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo è neutralizzato ai predetti fini. Per gli eventi verificatisi dal 24 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. · Esempio 1: periodo Cigo/assegno ordinario richiesto dal 24 febbraio 2020 al 10 aprile2020, termine di presentazione dell’istanza: 31 luglio 2020. · Esempio 2: periodo Cigo/assegno ordinario richiesto dal 27 marzo 2020 al 30 aprile 2020, termine di presentazione dell’istanza: 31 luglio 2020. · Esempio 3: periodo Cigo/assegno ordinario richiesto dal 27 aprile 2020 al 29 maggio 2020, termine di presentazione dell’istanza: 31 agosto 2020. · Esempio 4: periodo Cigo/assegno ordinario richiesto dal 4 maggio 2020 al 27 giugno 2020, termine di presentazione dell’istanza: 30 settembre 2020. |
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Pagamento | Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via d’eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per l’assegno ordinario FIS: · per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti è possibile anticipare le prestazioni o richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa; · per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti è prevista la possibilità di accedere al pagamento diretto. |
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Ferie | L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza: non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e, per tale ragione, nella domanda di Cigo non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malattia | Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, D.Lgs. 148/2015, “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegno ordinario FIS | L’assegno ordinario è concesso, limitatamente a 9 settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Limitatamente al 2020, non si applica il tetto aziendale ex articolo 29, comma 4, D.Lgs. 148/2015. Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare. Per i datori di lavoro che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro. La durata di tale trattamento non può essere superiore a 9 settimane e deve concludersi entro il 31 agosto 2020. I periodi in cui vi è sospensione dell’assegno di solidarietà e sostituzione del medesimo con l’assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 148/2015, né si tiene conto, ai fini della durata, del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all’articolo 29, comma 3, D.Lgs. 148/2015. Per questi periodi non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. |
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In sintesi | Chi può presentare domanda di Cigo e di assegno ordinario per “COVID-19 nazionale”? | Le aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigo e dell’assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ci sono limiti per le aziende? | L’unico limite sono le 9 settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ci sono limiti per i lavoratori? | I lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112, cod. civ., e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria? | Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività.
Non è prevista per questa causale la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, D.M. 95442/2016, e la scheda causale per l’assegno ordinario. |
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È previsto il pagamento diretto? | Sì, a semplice richiesta dell’azienda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posso richiedere Cigo/assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” anche se ho già in corso un’autorizzazione Cigo/assegno ordinario o se ho già presentato domanda con altra causale? | Sì, il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cigo per aziende in Cigs – articolo 20 |
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Destinatari | Imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di Cigs a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trattamento | Trattamento di integrazione salariale ordinario ex articolo 19, D.L. 18/2020, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie. La Cigo sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.
Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della Cigo, possono presentare domanda di Cigd. |
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Causale | La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedure | La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata. Pertanto, l’azienda deve presentare al Ministero del lavoro apposita richiesta di sospensione del trattamento di Cigs in corso nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma Cigs on line del Ministero.
Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di Pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del lavoro. La predetta Direzione generale adotta un unico Decreto Direttoriale, che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento Cigs in corso – considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino al 28 marzo 2020 – indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di Cigo che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento Cigs. Le domande di Cigo per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del D.M. di sospensione della Cigs e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione. Al termine della Cigo, l’azienda potrà chiedere all’Inps, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo Decreto per completare il programma di Cigs sino alla nuova data di scadenza. Alla Cigo concessa ai sensi dell’articolo 20, D.L. 18/2020, si applica la disciplina illustrata in relazione all’articolo 19. |
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Assegno ordinario dei Fondi bilaterali ex articolo 26, D.Lgs. 148/2015, e dei Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige |
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Tetti aziendali | Ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi ex articolo 26. I datori di lavoro non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confronto sindacale | Nei casi in cui l’accesso alla prestazione sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Inps. Pertanto, in mancanza di tale adempimento, la prestazione non potrà essere autorizzata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedure | Anche per questi Fondi l’iter istruttorio delle domande è semplificato rispetto a quello ordinario e, quindi, i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei limiti della compatibilità, all’assegno ordinario garantito dai Fondi in trattazione si applicano le regole illustrate per l’articolo 19. |
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Pagamento | Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trentino e Bolzano-Alto Adige | Ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige si applicano, ai fini della concessione dell’assegno ordinario, le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, come già illustrate.
Per quanto concerne il Fondo del Trentino, non verrà richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva. |
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Fondi costituendi | Con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i Decreti istitutivi dei Fondi di cui all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015, per i quali non sono ancora stati costituiti i comitati amministratori (Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali, Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali), in assenza del comitato amministratore, le prestazioni non possono essere erogate, in quanto manca l’organo deputato a deliberare, pertanto:
· i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti accedono al FIS, con la causale “COVID-19 nazionale”; · i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti accedono alla Cigd. |
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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015
(artigiani e somministrati) |
I datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con la nuova causale “emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi.
Il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato Fsba non prevede limiti dimensionali e non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo, perciò l’unico requisito rilevante per l’accesso alla prestazione è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”. La domanda di accesso alle prestazioni deve essere presentata direttamente presso i rispettivi Fondi, essendo possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla Cigd. |
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Cisoa per operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole |
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Destinatari | Aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura. La normativa si estende anche a:
· Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato); · imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione; · consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; · imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca); · imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto; · imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (L. 102/1992). Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria. I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all’articolo 2, D.Lgs. 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e, quindi, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite. |
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Trattamento | Per quanto riguarda il settore agricolo, la riforma del D.Lgs. 148/2015 ha confermato la preesistente normativa speciale del settore: “Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto”. L’articolo 8, L. 457/1972, prevede la concessione della Cisoa per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”. Pertanto, in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.
La prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata. Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la Cigd, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma. |
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Causale | È stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine presentazione domanda | La domanda di integrazione salariale con causale “COVID-19 CISOA” deve essere inoltrata all’Inps entro il 4° mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttoria domande | Acquisita la domanda, l’Inps deve verificare che non sia stato superato dal lavoratore beneficiario il limite di 90 giornate di fruizione della Cisoa nell’anno.
La concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale di cui all’articolo 14, L. 457/1972. Salvo specifiche regole organizzative decise nell’ambito delle commissioni provinciali stesse, il direttore di sede trasmette in via telematica le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della commissione provinciale, i quali possono formulare il proprio parere comunicandolo al direttore stesso tramite posta elettronica. Il parere dei componenti della commissione deve essere formalizzato entro il termine perentorio di 20 giorni dall’invio telematico delle domande da parte del direttore di sede. Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso. |
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Ammontare e corresponsione dell’integrazione | Alle prestazioni di Cisoa erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applica il limite del massimale di cui all’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. |
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Cassa integrazione in deroga – articolo 22 |
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Destinatari | Datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla Cigd anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili. I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (Cigo e assegno ordinario FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria Gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Potranno accedere alla prestazione le aziende che, avendo diritto solo alla Cigs, non possono accedere a un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti). Sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico. Il trattamento si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche gli intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020: l’accesso al trattamento è riconosciuto ai sensi della circolare Inps n. 41/2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti. |
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Trattamento | Le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di Cigd, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane.
Considerato che il periodo di Cig è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno, con un ulteriore Decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle 9 settimane. La prestazione dell’articolo 22, consentendo il ricorso alla prestazione di Cigd sull’intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo, sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, sia rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17, D.L. 9/2020, di cui si è già dato conto. Pertanto, resta fermo, nell’ambito delle disposizioni per la Cigd, quanto disciplinato dall’Inps con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E. La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (Anf) ove spettanti. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. |
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Accordi sindacali | I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre, per dimensioni aziendali maggiori, la Cigd sarà autorizzata previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agevolazioni | Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E), per il trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale. Non si applica, altresì, la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, L. 92/2012, in caso di proroghe dei trattamenti.
Anche per la Cigd richiesta con la causale “COVID-19 nazionale” l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza. |
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Procedure | La prestazione è concessa con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di Legge, fatto salvo quanto previsto con riferimento alle c.d. aziende plurilocalizzate (si veda oltre).
Le Regioni inviano all’Inps, entro 48 ore dall’adozione, il Decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. L’Istituto provvede all’erogazione della predetta prestazione. Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’Inps provvede al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività al Ministero del lavoro Il calcolo della stima dell’impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di Cig. Per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e Anf. Laddove un’autorizzazione Inps sia conclusa, pertanto non più produttiva di effetti finanziari, la stima verrà sostituita dalla spesa effettiva. Qualora il totale della stima dei decreti di Cigd raggiunga l’importo stanziato, la Regione o la Provincia autonoma non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori, fatto salvo il caso in cui sia possibile sostituire la stima con la spesa effettiva. |
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Istruzioni operative | Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Inps i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”).
L’Inps invita i propri operatori a procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento e alla contestuale notifica dello stesso, via Pec, al datore di lavoro. Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire l’erogazione delle prestazioni. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione. |
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Modalità di pagamento | Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, con obbligo per il datore di lavoro di invio all’Inps di tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’Inps, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aziende plurilocalizzate | Per datori di lavoro con più unità produttive, site in 5 più Regioni o Province autonome, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del lavoro. In particolare, il Ministero del lavoro, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’Inps. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del lavoro e dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento all’Inps sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del Decreto di concessione. L’Inps, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo Pec. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”.
Anche nel caso delle plurilocalizzate si applicano le disposizioni previste per la decretazione regionale in relazione al requisito soggettivo dell’anzianità lavorativa, all’esenzione del contributo addizionale e alla riduzione percentuale. Anche a questo trattamento si applica l’articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015, che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di invio dei dati necessari al pagamento, pena il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi a proprio carico. Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di 5 Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive. |
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Durata e risorse finanziarie | Il trattamento è riconosciuto per un periodo massimo di 9 settimane e fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome interessate con uno o più Decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Mef. Il primo di tali D.M. è già stato sottoscritto il 24 marzo 2020 e prevede che le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto (già interessate dalle disposizioni del D.L. 9/2020), ai fini della presentazione delle istanze, possano adottare le medesime procedure previste dall’articolo 22, comma 1, D.L. 18/2020, fermi restando i limiti di spesa di cui all’articolo 17, D.L. 9/2020. Pertanto, i periodi di trattamento di Cigd che possono essere riconosciuti si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.L. 18/2020 e dal Decreto di ripartizione e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane. Le suddette Regioni, conseguentemente, possono trasmettere provvedimenti concessori, fino a 13 settimane, indicando esclusivamente il numero di Decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito. Il periodo massimo concedibile, pari a 13 settimane, può essere concesso, anche con più Decreti, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo concedibile.
Le risorse finanziarie destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che, previa istruttoria delle domande, autorizzano le relative prestazioni. Per l’anno 2020 l’importo medio della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,40 euro e sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo. A parziale integrazione della circolare Inps n. 38/2020, il costo medio orario della prestazione di cui all’articolo 15, comma 1, D.L. 9/2020, è pari a 8,50 euro, mentre il costo medio orario della prestazione di cui all’articolo 17, comma 1, D.L. 9/2020, è pari a 8,40 euro. |
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Riferimento normativo | Ambito territoriale | Decreto convenzionale | Durata prestazione | Stima costo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 15, comma 1,
D.L. 9/2020 |
11 Comuni
(allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020) |
33191 | 3 mesi | 8,50 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 17, comma 1,
D.L. 9/2020 |
Regione Lombardia, Veneto, Emilia Romagna | 33192 | 1 mese | 8,40 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 22, comma 1,
D.L. 18/2020 |
Territorio Italiano | 33193 | 9 settimane | 8,10 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adempimenti contributivi |
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Alle integrazioni salariali oggetto della circolare (Cigo o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” e Cigd) non si applica il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, D.Lgs. 148/2015.
Le suddette fattispecie, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione di spettanza del lavoratore, soggiacciono alla disciplina prevista dall’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 148/2015 (termine semestrale di decadenza per il recupero di quanto anticipato). Per quanto attiene all’ipotesi di accesso all’integrazione ordinaria o in deroga da parte di datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, il termine di decadenza decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione di Cigs o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (si vedano le circolari Inps n. 9/2017 e n. 170/2017). Inoltre, tenuto conto che il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19, D.L. 18/2020, non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12, D.Lgs. 148/2015, il suddetto periodo non rileva neanche ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa ai sensi dell’articolo 20, D.L. 18/2020. |
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com
Head of Payroll Department