Donazioni a enti che assistono le persone affette da CODIV-19 o ad enti di ricerca impegnati in attività di ricerca |
PREMESSA
La situazione contingente porta persone fisiche e persone giuridiche ad effettuare donazioni a enti che assistono le persone affette da COVID-19 o ad istituti impegnati in attività di ricerca finalizzate a debellare tale virus. I benefici fiscali relativi a tali erogazioni liberali sono definiti da norme differenti in ragione sia dei soggetti che effettuano le donazioni (persona fisica vs. persona giuridica) che dei beneficiari. La presente circolare vuole illustrare le agevolazioni fiscali disciplinate dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il quale ha introdotto una specifica disciplina all’articolo 66 avente ad oggetto “Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Agevolazioni per le donazioni compiute da persone fisiche ed enti non commerciali
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta:
- una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% del costo sostenuto (o del valore del bene donato),
- per un importo non superiore a 30.000 euro.
Agevolazioni per le donazioni compiute da imprese commerciali
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa è applicabile, per espresso richiamo normativo, l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, secondo il quale sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa, ai fini delle relative imposte, le erogazioni liberali in denaro e la cessione gratuita di beni in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri .
Le suddette donazioni devono essere effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti identificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, ossia:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali e di categoria.
LDP Tax & Law rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.