SOCIETÀ BENEFIT: CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI COSTITUZIONE O TRASFORMAZIONE
Il beneficio fiscale
L’art. 38-ter, rubricato “Promozione del sistema delle società benefit”, del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, la cui legge di conversione n.77/2020 ha ricevuto l’approvazione definitiva del Senato lo scorso 16 luglio), dispone che le società benefit costituite o trasformate nel corso del 2020, più precisamente dal 19 luglio al 31 dicembre 2020, godono di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute.
Tale misura è finalizzata a sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’art. 1, commi 376 e ss. della L. 28 dicembre 2015 n. 208.
Le società benefit
Le società benefit (circa 270 oggi in Italia quelle censite) sono imprese con fini di lucro che possono assumere una delle diverse forme sociali ammesse in Italia (società di persone, di capitali o cooperative). Allo scopo di lucro, le società benefit affiancano l’obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano. In pratica, attraverso le società benefit, i risultati economici vengono coniugati con la necessità di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo.
La società benefit si caratterizza, dunque, per la duplice finalità e l’individuazione del beneficio comune nelle clausole statutarie. L’art. 1, comma 376, L. n. 208/2015 statuisce che tale società nell’esercizio di un’attività economica, “oltre” allo scopo lucrativo o mutualistico, persegue “anche” una o più finalità di beneficio comune che intende perseguire da indicare nel proprio oggetto sociale, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholders. Secondo la normativa citata i portatori di interesse sono persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, che sono comunque coinvolti dall’attività di impresa.
Costituzione e trasformazione della società benefit
Ai fini della costituzione o della trasformazione di una società ordinaria in società “benefit” è necessario provvedere ad alcune specifiche clausole statutarie, in primo luogo in tema di oggetto sociale, nel quale andranno individuate le finalità di beneficio comune all’esercizio dell’attività economica e nei confronti dei portatori di interesse.
Dovranno, poi, essere definiti i criteri attraverso cui individuare uno o più soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune a cui affidare funzioni e compiti volti al raggiungimento delle finalità indicate e dovrà essere evidenziato che fra i doveri/poteri degli amministratori vi è quello di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento di finalità di interesse comune e con gli interessi delle categorie indicate nell’oggetto sociale.
La società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, relazione che dovrà essere allegata al bilancio societario e pubblicata sul sito internet della società.
Perché diventare una società benefit
Le società benefit rappresentano un nuovo modo di fare impresa. Dall’acquisto della qualifica di società benefit derivano numerosi vantaggi a beneficio degli stakeholders, dell’azienda, di clienti e fornitori, degli azionisti e del management, tra i quali si possono citare:
- ridefinizione della responsabilità del management: l’esigenza di legittimare il perseguimento di finalità ulteriori a quelle di lucro protegge l’operato degli amministratori da eventuali responsabilità verso la società e i soci;
- rafforzamento dei diritti di azionisti e investitori: la forma giuridica di società benefit conferisce agli investitori la certezza che un’azienda manterrà la responsabilità di perseguire la propria missione nel futuro e ciò può aiutare le aziende ad attrarre capitali di investimento;
- rafforzamento reputazionale: l’opportunità di essere un’azienda pioniera nel cambiamento e di portare valore alla comunità e all’ambiente conduce ad un importante riconoscimento in termini reputazionali;
- attrazione di giovani talenti: un numero sempre più elevato di giovani lavoratori desidera essere parte di qualcosa di più grande, di virtuoso, e le società benefit costituiscono una forte attrattiva per questi lavoratori, che possono così sentirsi parte attiva del cambiamento;
- maggiore accesso agli investimenti di capitale privato: la forma giuridica di società benefit si presenta come più attraente per gli investitori, in quanto offre maggiori tutele legali, nonché responsabilità e trasparenza nel perseguire la propria missione;
- maggiore attrattività per gli investitori al dettaglio: le società benefit offrono un’opportunità di investimento per i segmenti di consumatori consapevoli, che già prestano attenzione alla sostenibilità, al biologico, al commercio equo, e alle filiere corte e trasparenti.
Modalità e criteri del beneficio
Sulle spese di “costituzione” della società benefit e su quelle di “trasformazione” di società ordinaria in società benefit, viene ora quindi riconosciuto uno specifico credito d’imposta. Il credito di imposta ha ad oggetto i costi di riferimento (spese notarili, tasse e oneri in fase costitutiva, consulenze professionali ecc.) sostenuti in sede di costituzione o trasformazione.
spese in oggetto dovranno essere sostenute nel periodo che va dal 19 luglio al 31 dicembre 2020. Il beneficio fiscale, nella forma di credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute, è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo allocato di 7 milioni di , da utilizzarsi in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021.
L’art. 38-ter, al comma 3, prevede inoltre, a favore delle società in oggetto, anche un ulteriore fondo di dotazione (per complessivi 3 milioni) per l’anno 2020 finalizzato alla promozione di detto tipo societario.
Per i dettagli applicativi delle nuove disposizioni bisognerà attendere un apposito decreto del MISE, di concerto con il MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi orientativamente verso metà ottobre 2020. Il decreto specificherà e chiarirà i limiti, le modalità e i criteri di attuazione della norma agevolativa per le società benefit.
LDP Tax & Law è a disposizione per fornire maggiori informazioni in materia di società benefit e per discutere sulla possibilità concreta di costituire una società benefit o trasformare una società ordinaria a scopo di lucro in società benefit.