PERMESSI/CONGEDI PER DISABILI
A seguito delle novità normative in materia di permessi ex articolo 33, L. 104/1992 e di congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 introdotte dal D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, con la circolare n. 39/2023 l’Inps ha fornito indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato sulle citate disposizioni. In particolare, si ricorda che il Decreto 105/2022:
– ha modificato l’articolo 33, L. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi mensili dallo stesso articolo disciplinati al comma 3;
– ha novellato il comma 5, articolo 34, D.Lgs. 151/2001, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo;
– ha modificato il comma 5, articolo 42, D.Lgs. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario e ha previsto che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
L’Inps riesaminerà sulla base dei chiarimenti forniti i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti (situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto).
Per la corretta gestione dei permessi mensili e del congedo straordinario nei flussi Uniemens, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti e la cui applicazione è obbligatoria a partire dal mese di competenza maggio 2023.
Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’Inps.
Permessi mensili
Dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. In precedenza, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
La dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente e il provvedimento di autorizzazione (inviato dall’Inps al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente) preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei 3 giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi. Pertanto, è possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso (articolo 33, comma 6) e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (articolo 33, comma 3).
Circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (articolo 33, comma 3, L. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (articolo 42, comma 1, D.Lgs. 151/2001), l’Inps precisa quanto segue:
– la fruizione dei suddetti benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese;
– qualora sia presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi ex articolo 33, L. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento;
– per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.
L’applicazione per la presentazione telematica della domanda è stata aggiornata secondo le nuove disposizioni e per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre.
Prolungamento del congedo parentale
Per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, è previsto che gli stessi non comportino la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno però riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio: la contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati.
Congedo straordinario
In merito all’introduzione del convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della
concessione del congedo, l’Inps ha precisato che:
– si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile e accertata sulla base della dichiarazione anagrafica prevista;
– ai fini della concessione del diritto basta la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.
Dal 13 agosto 2022, è possibile perciò usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
- il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente” /della “parte dell’unione civile convivente” /del “convivente di fatto”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario e la stessa deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo.
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
L’applicazione per la domanda telematica è stata aggiornata per consentirne la presentazione da parte dei conviventi di fatto e dei familiari normativamente previsti anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo e per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per assistere le persone disabili minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.
TICKET DI LICENZIAMENTO PER LAVORATORI PADRI
Con il messaggio n. 1356/2023, l’Inps ha fornito precisazioni sugli aspetti contributivi connessi al godimento dei congedi previsti per i lavoratori padri, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens, con particolare riguardo alle dimissioni nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e all’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.
Si ricorda che i congedi per i padri lavoratori sono di 2 tipi:
- obbligatorio (10 giorni lavorativi o 20 in caso di parto plurimo di astensione dal lavoro, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, anche in caso di morte perinatale del figlio; il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo);
- alternativo (astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
Per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo. Inoltre, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, il lavoratore ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
Il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
Aspetti contributivi
Le dimissioni del lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, se intervenute nel periodo di durata del congedo e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo c.d. ticket di licenziamento.
In particolare, l’obbligo contributivo in argomento, già previsto nelle ipotesi di congedo di paternità alternativo, sussiste anche in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.
In questa seconda ipotesi (congedo obbligatorio):
– il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai 2 mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di 1 anno di età del bambino;
– l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data.
Per quanto attiene al momento impositivo e alla misura del contributo valgono i chiarimenti delle circolari n. 40/2020 e n. 137/2021, tuttavia per le dimissioni intervenute prima del 12 aprile 2023 il datore di lavoro dovrà versare il contributo entro il 16 luglio 2023 senza aggravio di sanzioni e interessi.
Il contributo non è dovuto, sino al 31 dicembre 2023, nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista.
L’obbligo contributivo sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura.
LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.