Report di Sostenibilità
La direttiva UE 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (“Direttiva CSRD”) ha introdotto una nuova disciplina in tema di informativa sulla sostenibilità, che sostituisce la precedente direttiva 2014/95 sulla Dichiarazione non finanziaria (“DNF” – recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 254/2016) e si incardina su una nuova figura di documento, il Rendiconto di sostenibilità (chiamato anche Report di sostenibilità). L’intervento europeo è volto a rafforzare l’informativa societaria sui temi ESG (Environment, Social e Governance) rispetto alle istanze e alle aspettative manifestate dagli utilizzatori di queste informazioni (investitori e altri stakeholder). La disciplina sul nuovo Report di sostenibilità prevede l’obbligo di fornire, nella relazione di gestione, le informazioni necessarie a comprendere l’impatto dell’attività d’impresa sui fattori di sostenibilità e come i fattori di sostenibilità influenzino l’andamento, i risultati e la situazione dell’impresa.
La Direttiva CSRD apporta significative innovazioni volte all’ampliamento dell’informativa di sostenibilità ed estende la platea di soggetti coinvolti, comprese le PMI quotate e, per le considerazioni che verranno di seguito esposte, anche le PMI non quotate ma che fanno parte della catena di fornitura di imprese a loro volta obbligate alla rendicontazione. La CSRD si pone all’interno delle azioni del Green Deal europeo e dell’Agenda per la finanza sostenibile.
La Direttiva è destinata ad una applicazione scaglionata in base alle dimensioni dell’impresa. Le nuove norme inizieranno ad essere applicate tra il 2024 ed il 2028:
- dal 1° gennaio 2024 (report da pubblicare nel 2025) per le grandi imprese che già producono la DNF, ex D.Lgs. n. 254/2016 (imprese con più di 500 dipendenti);
- dal 1° gennaio 2025 (report da pubblicare nel 2026) per le grandi imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD e che ancora non producevano la dichiarazione non finanziaria ex D.Lgs. n. 254/2016 (imprese con più di 250 dipendenti e/o 50 milioni di euro di fatturato e/o 25 milioni di euro di attività totali;
- dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate (report da pubblicare nel 2027). Tali imprese hanno comunque la possibilità di postergare volontariamente tale obbligo al 2028 avvalendosi della c.d. clausola di ”opt-out”;
- dal 1° gennaio 2028 (report pubblicato nel 2029) per le società con sede extra UE che producano un fatturato di almeno 150 milioni di euro nel territorio dell’Unione Europea e che abbiano nel territorio dell’UE una succursale con un volume di affari superiore ad euro 50 milioni o una società controllata qualificabile come grande impresa o PMI quotata.
Con la nuova Direttiva, inoltre, la Commissione Europea ha approvato specifici standard di rendicontazione (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) che rappresentano linee guida univoche per gli operatori e che, di fatto, impongono anche alle società formalmente non rientranti nell’ambito di applicazione della CSRD di produrre e rendicontare dati di sostenibilità.
Infatti, le società obbligate alla comunicazione non finanziaria sono tenute a includervi informazioni sull’impatto ambientale della filiera di fornitura. Tale aspetto espone quindi anche le società che non rientrano nell’elenco di cui sopra a produrre dati sull’impatto ambientale a favore delle imprese tenute alla comunicazione, estendendo significativamente i soggetti interessati dalla necessità di produrre qualche dato sulla sostenibilità.
Inoltre, sempre nell’ottica di coprire e valutare adeguatamente impatti, rischi ed opportunità derivanti dalla catena del valore, gli ESRS prevedono che il perimetro di rendicontazione del Report di sostenibilità debba coincidere con quello del Report finanziario (bilancio civilistico). Pertanto, le società a capo di un gruppo di imprese dovranno predisporre un report di sostenibilità che includa i dati ESG delle varie società che rientrano nel perimetro di consolidamento civilistico.
Ne consegue che le imprese che fanno parte di un Gruppo hanno implicitamente l’obbligo di fornire alla società Capogruppo / consolidante i propri dati relativi alla sostenibilità e, di conseguenza, devono prevedere un sistema di reporting idoneo a mappare e rendicontare adeguatamente tali dati.
Si può quindi constatare come l’obbligo di rendicontare e di fornire le informazioni di sostenibilità non sia valevole solamente per i soggetti formalmente obbligati dalla Direttiva CSRD ma che sia in pratica esteso anche a tutte le PMI non quotate che sono comunque parte della supply chain di imprese obbligate a tale informativa in virtù delle nuove norme contenute nella Direttiva CSRD.
In ragione di ciò, anche tali imprese dovranno necessariamente rendersi in grado di identificare, raccogliere e diffondere una serie di informazioni per scongiurare il rischio di perdere primari committenti che inevitabilmente saranno portati ad orientarsi verso altri operatori che, sul piano della compliance normativa, sono in grado di fornire loro le informazioni di cui necessitano. La nuova normalità sarà, dunque, quella di valutare un’impresa attraverso una pluralità di indicatori volti a rappresentarla, nella sua complessità, in tutti i suoi aspetti, compresi gli impatti della stessa sui temi ESG.
I principali benefici che le imprese potrebbero ottenere dalla divulgazione di informazioni sulla sostenibilità con i propri bilanci, sono riconducibili ad una molteplicità di aspetti fra i quali possiamo, senza pretesa di esaustività, richiamare: rapporti più agevoli con la Pubblica amministrazione; miglior accesso al mercato del credito e, più in generale, alle risorse finanziarie; sviluppo di una filiera sostenibile sia con i propri fornitori sia come fornitori; miglioramento dell’immagine e della brand reputation; risk assessment e mitigazione dei rischi sia finanziari sia non finanziari; facilitazione nelle aggregazioni di imprese e migliore capacità di attrarre e fidelizzare risorse.
LDP, nel contesto di un mercato sempre più attento alle tematiche etiche, sociali ed ambientali, è in grado di prestare specifica assistenza per la produzione ed elaborazione di dati di sostenibilità e per la redazione dell’informativa stessa, nonché di occuparsi di tutte le attività prodromiche alla redazione del Report stesso (a titolo esemplificativo: determinazione della doppia materialità – finanziaria e di impatto, GAP Analysis, etc.) oltre a poter rilasciare, per mezzo dei propri professionisti, la certificazione di revisione sull’informativa.
Restiamo a disposizione per approfondimenti e ci rendiamo disponibili ad organizzare un incontro per approfondire con Voi le tematiche ESG in questione.