Negoziazioni interrotte? Attenzione alla responsabilità precontrattuale

Sussistono responsabilità precontrattuali se la negoziazione della compravendita di una partecipazione sociale fallisce? Vediamo insieme tre sentenze.

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Nella compravendita di partecipazioni sociali le trattive possono subire impasse, arenarsi e non sfociare nella conclusione del contratto, nemmeno di un contratto preliminare vincolante.

La fase negoziale rappresenta proprio la fase iniziale di una operazione di M&A durante la quale le parti si conoscono e valutano gli aspetti dell’operazione, con la possibilità, in via generale, di interrompere le negoziazioni se non si è convinti della bontà dell’operazione stessa.

Tuttavia, in alcuni casi, la parte non recedente potrebbe richiedere di essere risarcita per l’interruzione delle negoziazioni.

Il codice civile italiano disciplina la responsabilità precontrattuale all’articolo 1337: “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

Vediamo insieme come tale articolo viene interpretato ed applicato in tre sentenze.

Prima sentenza: Tribunale di Bologna del 5 ottobre 2021,  R.G. 12297 2018

Nel caso di specie, le trattative, avviate nell’agosto 2015, si erano protratte per diversi mesi, fino al febbraio 2016, in modo non fluido e non continuativo, attraverso ripetuti scambi di corrispondenza e contatti fra le due parti, entrambi con l’assistenza dei rispettivi professionisti.

A circa 4 mesi dall’ultimo contatto (quindi nel giugno 2016), vi fu un ultimo tentativo di contatto dell’acquirente, a cui il venditore rifiutò di dare seguito. Il possibile acquirente citò quindi in giudizio il possibile venditore chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1337 c.c.

Il Tribunale di Bologna ritiene che, a queste condizioni, non sussista alcuna responsabilità precontrattuale del possibile venditore in quanto a fronte di trattative protrattesi per diversi mesi con andamento discontinuo e senza mai raggiungere una piena intesa – nonché a fronte di un’assoluta inerzia da parte dei potenziali acquirenti rimasti totalmente silenti per diversi mesi – il rifiuto opposto dal possibile venditore di dare nuovo e ulteriore corso alle trattative non costituisce una condotta contraria al dovere di buona fede posto dall’articolo 1337 c.c.

Secondo la sentenza, affinché il recesso dalle trattative sia considerato contrario a dovere di buona fede, occorre che le trattative siano pervenute a uno stadio avanzato, vale a dire che si sia raggiunto un avvicinamento apprezzabile al buon esito delle medesime.

Seconda sentenza: Tribunale di Milano, 3 novembre 2017

Un socio titolare di circa il 41% del capitale sociale di una S.r.l. intende cedere la propria partecipazione sociale perché in conflitto con gli altri soci. Vengono così avviate trattative con i soci di maggioranza per la possibile cessione della quota. I potenziali acquirenti avanzano proposte d’acquisto subordinate alla realizzazione di diverse condizioni. La trattativa sfuma perché le parti non raggiungono l’accordo su alcuni aspetti chiave. Il possibile venditore, amareggiato per il mancato perfezionamento dell’operazione, cita in giudizio i possibili acquirenti.

Il Tribunale di Milano, investito della vicenda:

  1. esclude l’esistenza di un obbligo alla conclusione dell’operazione di compravendita di quote;
  2. constata che sussistevano divergenze su questioni rilevanti, come le garanzie richieste dagli acquirenti, la possibilità di pagamento differito di parte del prezzo e l’obbligo di non concorrenza dell’alienante.

L’accordo su queste circostanze, a detta del tribunale milanese, deve reputarsi essenziale, cosicché, in loro mancanza, non è possibile ritenere responsabili i possibili acquirenti per essere receduti dalle trattative. In conclusione, il Tribunale di Milano rigetta la richiesta risarcitoria avanzata dall’aspirante venditore, non avendo raggiunto le trattative uno stato così avanzato per cui la loro interruzione configuri mala fede.

Terza sentenza: Corte di Cassazione n. 7545/2016

Con tale sentenza, la Cassazione riassume la posizione che la stessa Corte aveva già in precedenza ribadito in materia di responsabilità precontrattuale: per ritenere integrata tale responsabilità occorre che le trattative:

  1. si trovino in uno stato avanzato, ossia che siano giunte a uno stadio idoneo a ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione dell’operazione;
  2. siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità.

Conclusioni

All’avvio delle trattative, è ragionevole ritenere che tutte le parti coinvolte auspichino e desiderino il buon esito delle stesse per mezzo della conclusione del definitivo (c.d. Closing). È tuttavia necessario avere ben presente l’art. 1337 – e la relativa interpretazione giurisprudenziale – al fine di comprendere se, come e quando è possibile unilateralmente recedere da una negoziazione senza incorrere nel rischio di dover essere condannati a versare a controparte una somma di denaro a titolo di responsabilità precontrattuale.

LDP (con un gruppo integrato ed affiatato di professionisti che coprono le aree legali, fiscali, payroll e finance) supporta da decenni i propri clienti in tutte le fasi delle operazioni straordinarie, dal NDA (Non Disclosure Agreement), alla DD (Due Diligence), fino al c.d. Closing, inclusa la fase delle trattative che, come visto, è bene impostare sin da subito nel migliore dei modi anche per evitare ogni responsabilità precontrattuale.

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