Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

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Come noto l’art. 1 comma 281 della legge 29 dicembre 2022 n.197 (legge di Bilancio 2023) ha confermato, per il periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo previsto in favore dei lavoratori introdotto dalla legge di Bilancio 2022:

  • Esonero contributivo di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • Esonero contributivo di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • Esclusione dal beneficio per i rapporti di lavoro domestici in quanto per essi è già prevista l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta.

Con l’art. 39 comma 1 del decreto-legge 48/2023 è stato stabilito che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo viene aumentato di 4 punti percentuali senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima:

  • Esonero contributivo di 6 (4+2) punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 692 euro;
  • Esonero contributivo di 7 (4+3) punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 923 euro.

Con riferimento alla tredicesima mensilità:

  • se erogata in unica soluzione, nel mese di dicembre 2023, l’esonero contributivo sarà di:
  • 2 punti percentuali a condizione che la tredicesima non ecceda l’importo di 2692 euro;
  • 3 punti percentuali a condizione che la tredicesima non ecceda l’importo di 1923 euro.
  • se erogata mensilmente la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima ovvero:
  • 2 punti percentuali a condizione che il rateo non sia superiore ad euro 224.00 (2692.00/12)
  • 3 punti percentuali a condizione che il rateo non sia superiore a 160 euro (1923.00/12).

È doveroso precisare che, ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, la verifica delle soglie economiche sopra citate deve essere fatta in maniera distinta, sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima mensilità.

Considerato inoltre che l’aumento dell’aliquota di esonero non produce effetti sui ratei di tredicesima per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023 la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore potrà operare:

  • sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (6 % se la retribuzione è inferiore a 2.692 euro o 7 % se inferiore retribuzione inferiore a 1.923)
  • sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza dicembre 2023 (2 % se la retribuzione è inferiore a 2.692 euro o 3 % se inferiore retribuzione inferiore a 19.23)

Qualora nel periodo di paga luglio 2023 – dicembre 2023 i ratei della tredicesima vengono erogati nei singoli mesi la riduzione contributiva potrà operare:

  • sia sulla retribuzione lorda (imponibile previdenziale al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva)
    • 6 unti percentuali se inferiore a 2.692 euro
    • 7 punti percentuali se inferiore a 1.923 euro
  • Sia sui ratei di tredicesima nel caso in cui l’importo di tali ratei nel mese di erogazione non superi:
    • 224 euro (riduzione del 2%)
    • 160 euro (riduzione del 3%).

Si rammenta che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Conclusione

Il legislatore in continuità con le misure sperimentali introdotte nel 2022,  considerando la necessità nonché l’urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo e ritenuta altrettanto urgente la necessità di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo della vita, ha rafforzato ulteriormente, di 4 punti percentuali, la riduzione della quota a carico dipendenti della contribuzione IVS (invalidità Vecchiaia Superstiti).

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