La disciplina dei congedi parentali negli ultimi anni ha subito diverse modifiche con l’intento di favorire la parità di genere e migliorare l’equilibrio per conciliare vita privata e lavoro tra i genitori. A tal proposito la legge di Bilancio 2024 ha potenziato l’indennizzo dei congedi parentali 2024 aumentandone la percentuale per un ulteriore mese: uno dei mesi di congedo parentale sarà indennizzato al 60%; questa percentuale è stata elevata all’80% solo per il 2024 in alternativa tra i due genitori.
Evoluzione Normativa
L’esigenza di adeguare l’equilibrio vita privata e lavoro è stata impartita dall’unione europea con la direttiva UE 2019/1158 che, con la sua attuazione, l’Italia ha emanato il decreto equilibrio (D.Lgs 105/2022) che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei congedi parentali.
Il sopracitato decreto prevedeva:
- Estensione della durata del congedo da 6 a 9 mesi indennizzati con il 30% della retribuzione;
- Estensione della durata del congedo per genitore solo o con affidamento esclusivo da 10 a 11 mesi;
- Aumento della soglia di età del bambino a 12 per godere del congedo parentale indennizzato.
Successivamente la legge 197/2022 all’art.1 comma 359 ha modificato ulteriormente la disciplina aumentando l’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o di ingresso in caso di adozione affidamento del minorenne e solo per i genitori che hanno concluso un periodo di congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
Per l’anno 2024
La legge di bilancio per il 2024 modifica ulteriormente questa misura: da gennaio 2024 per i lavoratori con figli di età inferiore a 6 anni, il cui congedo obbligatorio sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, il congedo parentale sarà indennizzato con l’80% della retribuzione per due mesi ed i successivi periodi, da fruire entro 12 anni di età del figlio, saranno indennizzati con il 30% della retribuzione fino al raggiungimento di totali 9 mesi, comprensivi dei due mesi indennizzati con l’80%.
I restanti periodi di congedo parentale non sono indennizzati, fino al raggiungimento del limite di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro in modo continuativo o frazionato per un periodo non inferiore a tre mesi), salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria; in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Lo scenario per l’anno 2025
La legge di bilancio 2024 implica un’ulteriore modifica della misura anche per il 2025, in particolare, per i genitori che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024:
- 1 mese di congedo indennizzato con l’80% della retribuzione entro 6 anni di età del figlio;
- 1 mese di congedo indennizzato con il 60% della retribuzione entro 6 anni di età del figlio;
- Ulteriori 7 mesi indennizzati con il 30% della retribuzione da fruire entro i 12 anni di età del figlio;
- Ulteriori 2 mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi indennizzati con il 30% della retribuzione da fruire entro i 12 anni di età del figlio, solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Ulteriori precisazioni
Evidenziamo inoltre come il congedo parentale presenti le seguenti caratteristiche:
- in caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino (ad es. in caso di parto gemellare il diritto al congedo parentale e relativo indennizzo deve intendersi duplicato);
- il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto;
- Il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria, in relazione alle specifiche previsioni del contratto collettivo applicato (anche di secondo livello). Nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria, la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale;
- I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio (salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva);
- Ai fini della determinazione della base per il calcolo dell’indennità, come previsto dall’art. 23 D.Lgs. 151/2001, per retribuzione deve intendersi quella “media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia”.
Conclusioni
L’intervento previsto dalla legge di bilancio 2024 sulla disciplina del congedo parentale con l’incremento della copertura economica va considerato nell’insieme di una serie di misure che hanno come obiettivo quello di contribuire al contrasto della denatalità, migliorare l’equilibrio vita privata / lavoro di entrambi i genitori favorendo la parità di genere. Per l’appunto, il congedo parentale si traduce in uno dei principali strumenti a tutela della genitorialità cui la lavoratrice madre e il lavoratore padre possono ricorrere.