Lettera di Intento: riscontro prima dell’operazione

da Fulvia Di Oronzo | Apr 20, 2021 | Blog

Non è sufficiente la verifica dell’esistenza della Lettera di Intento prima di emettere fattura

La nuova legge di Bilancio 2021 individua nuove azioni di contrasto alla frode del “falso esportatore abituale”, cioè coloro che acquistano e importano senza pagamento dell’Iva, e descrive le procedure da effettuare per evitare di incorrere in pesanti sanzioni se si decide di utilizzare la Lettera di Intento.

 

Procedura semplice

È fortemente consigliabile che il fornitore riscontri la presenza della Dichiarazione di Intento prima di eseguire l’operazione, attivandosi per ottenere prove idonee ad attestare “quando” è stato effettuato il riscontro delle stesse. Di seguito i canali messi a disposizione per effettuare la verifica e la modalità di riscontro:

  • accesso al Cassetto Fiscale: visualizzando la lettera di intento in PDF che può essere archiviata come prova idonea, riportando la data e l’ora del riscontro;
  • accesso al servizio messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate: stampando l’esito con la relativa data (non consente la stampa della Dichiarazione d’Intento).

In fattura il fornitore deve indicare il protocollo di ricezione della Lettera di Intento.

 

Sanzioni applicate senza il riscontro della Lettera di Intento

L’ articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997 prevede la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta oltre al pagamento del tributo per chi effettua cessioni di beni/prestazioni di servizi, senza aver prima riscontrato per via telematica la presentazione della Dichiarazione di Intento.

 

Operazioni da monitorare

Di seguito alcuni casi pratici da evitare per non incorrere in sanzioni:

  • esportatore abituale che trasmette la Dichiarazione di Intento all’Agenzia delle Entrate il 10 aprile; il fornitore consegna i beni con DDT il 12 aprile, ed esegue il riscontro della presenza della Dichiarazione d’Intento il 15 aprile emettendo fattura differita il 30 aprile. In questo caso, il riscontro della presenza della Dichiarazione d’Intento. è stato effettuato successivamente alla consegna dei beni avvenuto in data 12 aprile.
  • esportatore abituale che trasmette la Lettera di Intento all’Agenzia delle Entrate il 15 aprile; il fornitore consegna i beni con DDT il 12 aprile, ma riscontra la presenza della Dichiarazione d’Intento solo prima di emettere la fattura il 30 aprile. In questo caso, il riscontro della presenza della Dichiarazione d’Intento è stato effettuato successivamente alla consegna dei beni avvenuto in data 12 aprile. Oltre a ciò, gli stessi beni sono stati consegnati precedentemente alla trasmissione della dichiarazione d’ intento

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