Le operazioni straordinarie transfrontaliere: nuove regole con l’attuazione della Direttiva europea

È entrato in vigore lo scorso 22 marzo il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023, attuativo della Direttiva 2019/2121/UE (di seguito anche la “Direttiva”), che ha modificato la precedente Direttiva 2017/1132/UE, relativa alle operazioni straordinarie transfrontaliere. Le disposizioni dettate dalla Direttiva intendono introdurre una disciplina armonizzata e completa delle operazioni societarie riguardanti società regolate dalle leggi di almeno due diversi Stati membri dell’Unione europea, o Stati non appartenenti all’Unione Europea.

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Il principale elemento di novità è rappresentato dall’estensione dell’ambito di intervento. Infatti, il legislatore europeo è passato dal trattare le sole fusioni transfrontaliere di società di capitali, già oggetto della direttiva (CE) 2005/56, recepita dall’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 108/2008, all’armonizzazione anche delle operazioni di trasformazione e scissione oltreconfine.

La ratio della Direttiva è quella di incentivare la libertà di stabilimento, assicurare una maggiore mobilità nel mercato unico ed il perseguimento di altri obiettivi essenziali dell’integrazione europea. Il legislatore cerca così di offrire nuove possibilità di crescita economica e di leale concorrenza per le imprese, garantendo un’adeguata tutela ai principali portatori di interessi coinvolti in queste operazioni, come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza.

Le novità principali

Come detto, il D.Lgs. n. 19/2023 disciplina a livello transnazionale non più solo la fusione, ma anche la trasformazione e la scissione transfrontaliere: Le ipotesi introdotte nel Decreto contemplano le operazioni straordinarie riguardanti:

  • una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea;
  • società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell’UE la sede sociale né l’amministrazione centrale né il centro di attività principale (se l’applicazione della disciplina di recepimento della Direttiva è comunque prevista dalla legge degli Stati partecipanti all’operazione);
  • enti non societari o altre tipologie di operazioni, se compatibili con la normativa riguardante il diritto privato internazionale (L. 218/1995).

Restano escluse dall’applicazione della nuova disciplina le SICAV ed i soggetti sottoposti a procedure di risoluzione o a misure di prevenzione delle crisi (salvo qualche eccezione).

La nuova normativa regolamenta le predette operazioni in ogni loro fase, a partire dal contenuto della documentazione (il progetto, le relazioni degli amministratori e degli “esperti indipendenti”), fino ad arrivare alle modalità di approvazione dell’operazione da parte dei soci ed alle disposizioni in materia di pubblicità ed efficacia. Vengono inseriti nel procedimento due passaggi fondamentali previsti dalla direttiva, ossia:

  • il rilascio del “certificato preliminare”, attestante il rispetto delle procedure e delle formalità che regolamentano l’operazione nello Stato di partenza;
  • l’espletamento del “controllo di legalità” da parte dell’autorità competente nello Stato di arrivo. Di particolare importanza sarà, infatti, il ruolo del Notaio coinvolto nell’operazione.

Il D.Lgs. n.19/2023 apporta anche modifiche al Codice Civile, conformemente alle novità della Direttiva, ed in particolare:

  • viene inserito l’art. 2510-bis che disciplina il trasferimento di sede all’estero;
  • vengono integrate le norme in materia di scissione ed è introdotta, attraverso il nuovo art. 2506.1, la scissione mediante scorporo, con cui una società assegna una parte del suo patrimonio ad una o più società di nuova costituzione attribuendo le relative partecipazioni non ai suoi soci, bensì a sé stessa, proseguendo la sua attività.

La tutela dei soggetti coinvolti nelle operazioni straordinarie

Come anticipato, sono state introdotte specifiche misure a tutela dei soggetti aventi principale interesse nelle operazioni, ossia i creditori, i lavoratori e i soci di minoranza.

Per quanto concerne i creditori, viene data la possibilità di opporsi all’operazione anche quando dalla stessa risulti una società di altro Stato che ha dei debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici tali da impedire il rilascio del certificato preliminare, a meno che essi non siano stati soddisfatti o garantiti.

Per quanto concerne i lavoratori, considerando che in alcuni Paesi europei sono previste particolari modalità di partecipazione e coinvolgimento dei medesimi nella gestione dell’impresa, vengono concesse specifiche procedure di negoziazione regolate dalla normativa, così che la loro posizione sia tutelata anche nell’eventualità in cui la società risultante dall’operazione straordinaria sia disciplinata dalla legge di uno Stato che, come nel caso dell’Italia, non prevede tali forme di partecipazione e coinvolgimento.

Infine, ai soci della società italiana che non abbiano concorso all’approvazione del progetto di trasformazione, fusione o scissione è attribuito il diritto di recesso, da esercitarsi nei termini e con le modalità specificamente previsti dalla nuova normativa (ciò ha comportato la modifica agli artt. 2437 e 2473 del Codice Civile).

Conclusioni

Le disposizioni del D.Lgs. n. 19/2023, ad eccezione delle modifiche al codice civile sopra richiamate, che hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto, avranno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicheranno alle operazioni transfrontaliere ed internazionali con riferimento alle quali – alla suddetta data – nessuna società partecipante abbia ancora “pubblicato” il progetto.

Tali novità normative non possono che essere salutate con favore, portando l’Italia a potersi confrontare con altri Stati europei in maniera paritaria sulle operazioni straordinarie transnazionali e consentendo così un accesso armonizzato agli investitori degli altri Paesi europei che abbiano interesse ad operare in Italia.

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